CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 03937/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], fratello del condannato [OSCURATO:PERSONA], avverso la declaratoria di inammissibilità della istanza di revisione ex art. 634 cod. proc. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente rilevato il difetto di legittimazione del difensore privo di procura speciale a presentare richiesta di revisione e non ha richiesto la regolarizzazione dell'atto di nomina poiché, secondo il dato normativo e il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di revisione, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in quanto l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato - mentre nella specie si trattava di impugnazione del difensore di un prossimo congiunto - trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta (Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276223 - 01); considerato che, stante il difetto di legittimazione a impugnare, le restanti censure, comunque, attinenti a una rivisitazione del giudizio di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, rimangono assorbite; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore I