CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 31618/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28669/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio e anche congiuntamente e disgiuntamente dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC di entrambi; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio ed entrambi elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], via G. Parini, n. - controricorrenti - Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno in data 27/10/2022 e comunicata il 28/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con ricorso ex artt. 702 bis cod. proc. civ., l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e dei coobbligati in Oggetto: compensi avvocato solido [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 33.599,55 a lui dovuta a titolo di onorari per il patrocinio prestato in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella procedura di mediazione R.G. n. 183/2020 e nel conseguente giudizio R.G. 8734/2020 dinanzi al Tribunale di Salerno. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, eccepì l'improcedibilità della domanda in ragione del mancato invito alla negoziazione di cui al d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'infondatezza della pretesa creditoria e la determinazione dell'ammontare della parcella. Si costituirono altresì [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eccependo a loro volta l'improcedibilità della domanda e il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando la quantificazione della parcella in quanto comprensiva del compenso per l'attività di mediazione e l'applicazione erronea dei parametri medi sul valore indeterminabile di particolare importanza. Con ordinanza del 28/10/2022, il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, provvide al mutamento del rito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, rigettò l'eccezione di improcedibilità per difetto di invito alla negoziazione assistita, accolse l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettò per l'effetto la domanda proposta nei loro confronti, accolse, invece, quella proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], liquidando, per l'effetto, la somma di € 1.158,34 per la fase stragiudiziale e quella di € 4.487,00 per la fase giudiziaria e condannando la predetta al relativo pagamento, dispose la compensazione delle spese tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nulla dispose per quelle relative alla non costituita [OSCURATO:PERSONA] e condannò il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro la predetta ordinanza, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si difendono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perché, a fronte della domanda di pagamento delle competenze in ordine al patrocinio prestato in una causa di usucapione di bene comune e divisione, nella quale le parti si erano accordate chiedendo al giudice la cancellazione della trascrizione, e del riconoscimento del diritto alla solidarietà speciale ex art. 13 legge n. 247 del 2012, i giudici avevano omesso di considerare sia gli atti di rinuncia al giudizio presupposto R.G. n. 8734/2020 posto in essere dalle parti contrapposte - ossia [OSCURATO:PERSONA] (attrice) e Giannattasio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (convenuti) -, sia il provvedimento del giudice emesso a conclusione dello stesso, del quale i giudici di merito avevano considerato la sola regolamentazione delle spese di lite e non gli argomenti, pure contenuti, a sostegno della domanda del ricorrente. In tal modo i giudici non avevano considerato che la condotta posta in essere dalle parti del giudizio presupposto (al quale avevano rinunciato per intervenuta transazione, mentre l’attrice aveva previamente revocato il mandato al difensore senza neppure comunicarlo) era chiaramente attuata con frode e in danno dei diritti del ricorrente. 2.1 Con il secondo motivo, articolato in più censure, si lamenta: 1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 8, legge 31 dicembre 2012, n. 247, per non avere i giudici di merito riconosciuto la solidarietà passiva di [OSCURATO:PERSONA] e dei germani Mangino per le competenze professionali spettanti al ricorrente, benché questa nascesse ex tunc dal momento in cui era stata operata la revoca del mandato professionale e le parti, ognuna per sé ma simultaneamente, avevano chiesto al giudice l'estinzione del processo e la cancellazione della trascrizione, e per avere ritenuto che fosse a ciò ostativa l’avvenuta compensazione delle spese di lite da parte del giudice; 2) la falsa applicazione degli artt. 2643 e 2644 cod. civ., per avere i giudici affermato che l'accordo tra le parti non avrebbe sottratto loro il potere di definire il giudizio, senza considerare che le stesse avevano necessità di un provvedimento di estinzione e dell’ordine al conservatore di cancellare tra trascrizione della domanda; 3) la falsa applicazione dell’art. 13, comma 8, legge n. 247 del 2012, per avere ritenuto non provata la conclusione in via transattiva del processo, stante la contestazione sul punto, senza considerare che una siffatta prova sarebbe stata impossibile da assolvere poiché le due controparti non avevano depositato agli atti del processo il testo dell'accordo e che la sussistenza di esso era chiara ed evidente dalla lettura dell'ordinanza del 28 settembre 2021 (che dava atto della dichiarazione dei difensori delle parti sull'intervento accordo e della richiesta congiunta di rinunciare al giudizio). 3. I due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati. In proposito, occorre innanzitutto analizzare la norma contenuta nell’art. 68, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, modificato dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, secondo cui “quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso”, la quale è stata trasposta anche nella nuova legge professionale, ossia all’art. 13, comma 8, della 31 dicembre 2012, n. 247, il quale stabilisce che «Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà». Secondo il più recente orientamento di questa Corte, il disposto di cui al ridetto art. 68, sostanzialmente riprodotto nel citato art. 13, comma 8, è operante - in ragione della latitudine della formula normativa e della sua finalità, diretta ad evitare intese tra le parti indirizzate ad eludere il giusto compenso ed il rimborso delle spese ai loro difensori - anche nel caso di "accordo" (che assume, nei riguardi del professionista, la valenza di un presupposto di fatto ai fini, appunto, dell'ottenimento degli onorari e delle spese), stipulato con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni, dalle parti stesse, le quali abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa dal ruolo o rinunciato ritualmente agli atti del giudizio, e prescinde, perciò, dalla persistenza del ministero difensivo, sempre che i difensori non abbiano rinunciato alla solidarietà passiva delle parti (nel qual caso obbligato nei confronti del difensore continua ad essere solo il cliente) ovvero, intervenendo nella transazione, non abbiano liberato il cliente dalla relativa obbligazione e accettato che nei loro confronti, a detto titolo, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione medesima abbia definitivamente posto le spese giudiziali nel loro complesso (Cass., Sez. 2, 8/1/2018, n. 184; Cass., Sez. 2, 5/6/2009, n. 13407; Cass., Sez. 3, 1/6/2006, n. 13135). Ciò significa che non è necessario che la transazione della lite debba essere ricondotta nello schema tipico del negozio posto in essere nelle prescritte forme e sulla base delle reciproche concessioni ai sensi degli artt. 1965 e segg. cod. civ., come pure qualche pronuncia ha affermato (Cass., Sez. 3, 29/11/2005, n. 26047; Cass., Sez. 2, 5/2/2000, n. 1287), ma è sufficiente che un accordo esista e che con esso le parti abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa dal ruolo (tra le tante vedi Cass., Sez. 2, 8/1/2018, n. 184; Cass., Sez. 2, 5/6/2009, n. 13407; Cass., Sez. 3, 1/6/2006, n. 13135, sopra citate), rispondendo la lettura estensiva della norma all’esigenza di garantire i professionisti legali da un evento, quello di un accordo fra le parti, che possa lasciarli insoddisfatti dei compensi loro dovuti ed essendo consentita l'interpretazione estensiva dello ius singulare quando essa si limiti a ricondurre sotto la norma interpretata quei casi che solo apparentemente sembrano esclusi, ma che, in base alla sua ratio, debbono ricomprendervisi (Cass., Sez. 3, 1/6/2006, n. 13135). L’interpretazione estensiva della norma, nei termini sopra chiariti, non esclude però che un accordo transattivo debba esserci, ancorché libero nelle forme e nelle modalità di dimostrazione, giacché esso assume valenza di presupposto di fatto del diritto del legale di riscuotere il compenso nei confronti delle parti in solido (Cass., Sez. 3, 1/6/2006, n. 13135). Come più volte affermato da questa Corte, affinché possa sussistere l'obbligazione solidale prevista dalla citata norma e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari e il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la definizione del giudizio con una transazione (o con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese (Cass., Sez. 2, 13/9/2004, n. 18343, in motivazione), mentre la norma non è applicabile allorquando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che, oltre a disporre la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione, abbia pronunciato sulle spese, rigettando la richiesta di condanna della controparte, atteso che, in tal caso, manca il presupposto stesso per l'applicazione del citato art. 68, il quale implica l'esistenza di un accordo diretto, appunto, a sottrarre al giudice anche la pronuncia sulle spese (Cass., Sez. 2, 13/5/2010, n. 14193, non massimata). Ciò comporta che non sussiste la responsabilità solidale delle parti al pagamento degli onorari degli avvocati, prevista dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933 solo se la decisione contenga una statuizione del giudice sulla liquidazione delle spese senza che, invece, rilevi la ragione della definizione della causa (per cessazione della materia del contendere o per abbandono) (da ultimo Cass., Sez. 2, 14/07/2023, n. 20266; Cass., Sez. 6-3, 20/10/2015, n. 21209) o, come nella specie, le ragioni per le quali le parti avevano interesse ad una pronuncia del giudice, come nel caso di condanna del Conservatore alla cancellazione della trascrizione della domanda, poiché ilpresupposto per l'applicazione dell'art. 68 cit. è proprio l'esistenza di un accordo che sottragga al giudice anche la pronuncia sulle spese. Nella specie, i giudici di merito si sono adeguati ai suddetti principi, allorché hanno affermato che il difensore revocato può invocare la speciale solidarietà ai sensi dell’art. 13, comma 8, legge n. 247 del 2012 a condizione che provi sia la bonaria definizione del giudizio nel triennio antecedente alla revoca senza soddisfazione delle proprie pretese, sia la mancata liquidazione delle spese da parte del giudice, ritenendo insussistente, nella specie, quest’ultimo requisito, posto che il giudice, nel dichiarare cessata la materia del contendere, aveva disposto la compensazione delle spese tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e disposto “nulla spese” nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Poco rileva, dunque, che, nella motivazione, i giudici abbiano anche affermato che la sussistenza di una transazione fosse contestata e sostanzialmente non provata e avessero, perciò, trascurato sia le istanze di rinuncia, sia il contenuto del provvedimento giudiziale emesso all’esito del giudizio presupposto, come lamentato con la prima censura, giacché l’accertamento dell’avvenuta regolazione delle spese nel giudizio presupposto è in sé elemento sufficiente a escludere la pretesa solidarietà, facendo venir meno l’interesse ad una pronuncia sulla questione dell’intervenuto accordo. 4. In conclusione, dichiarata l’infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da liquidarsi al difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la su