CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato - dichiarando il non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo C perché estinto per intervenuta prescrizione e rideterminando la pena inflitta in mesi sei di reclusione quanto al capo A - la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 n. 2 e n.7 e comma 2 cod. Pen.; Considerato che il primo ed unico motivo afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Precisato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), laddove peraltro nel caso di specie è stato ritenuto ostativo di un giudizio di prevalenza anche l'entità del danno procurato al furgone (laddove la pena è stata tra l'altro comunque rimodulata) ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 ott