CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2023
Cassazione n. 07350/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di fatto; estensione fallimento; art. 147 l. fall. Dott.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Dott.[OSCURATO:PERSONA] - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14185-2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. PGNVCN74C23F839 ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Napoli, vico Bianchi allo [OSCURATO:PERSONA] n.1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA],nonché del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale “MA.EN. Le divise 10 e lode”, in persona del curatore pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], con i l quale elettivamente domicilia in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 13. controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat a - avverso la sentenzan. 27/2020 della Corte di appello di Napoli , depositata in data11.2.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/2/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 5/2017 il Tribunale di Napoli nord dichiarava, sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. La curatela, sul presupposto che all'attività d'impresa avesse partecipato attivamente Vincenzo P ignarosa, chiedeva al T ribunale di Napoli nord di dichiarare il fallimento, ex art. 147 l. fall., del predetto Pignarosa. Il conseguente procedimento, rubricato al n. Ruolo gen. 407/2017, si concludeva con un decreto di inammissibilità emesso il 7 febbraio 2018. Il Tribunale evidenziava infatti nel predetto decreto che la curatela aveva chiesto il fallimento del Pignarosa in qualità di componente illimitatamente responsabile dell'attività di impresa già dichiarata fallita e non già, in via preliminare, l'accertamento della sussistenza di una società di fatto tra l'impresa fallita ed il socio occulto, accertamento che si poneva invece quale presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento del Pignarosa, quale socio illimitatamente responsabile della predetta società. 2. Con ricorso datato 7 gennaio 2019 la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] deduceva l'esistenza di una società di fatto tra il predetto e [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, proponeva al Tribunale di Napoli nord l'estensione del fallimento alla società di fatto e al Pignarosa, quale socio illimitatamente responsabile della società costituita con il Barone. 3. Il Tribunale aversano, dopo aver escluso l'inammissibilità della domanda per effetto dell’eccepito giudicato nascente dal decreto emesso dal medesimo Tribunale in data 7 febbraio 2018, stante la diversità parziale della domanda ivi formulata dalla curatela, e dopo aver ricondotto la domanda azionata nell'alveoapplicativo dell'articolo 147, 5 comma, l. fall., ha ritenuto provata, sulla base degli elementi indiziari prodotti dalla curatela fallimentare, l'esistenza di una società di fatto occulta di cui ha dichiarato il fallimento, unitamente al socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con reclamo depositato in data 26 agosto 2019 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revoca della sentenza di fallimento emessa ex art. 147, 5 comma, l. fall., dal Tribunale di Napoli nord in data 29 luglio 2019 nei suoi confronti e nei confronti della predetta società di fatto. Con la sentenza n. 27/2020, qui impugnata, la Corte di Appello diNapoli ha rigettato il reclamo, confermando pertanto la sentenza oggetto di reclamo. La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora rileva, che : a) l'eccezione di inammissibilità del ricorso di fallimento per il supposto precedente giudicato non era in realtà fondata, posto che la domanda di fallimento proposta dalla curatela ricorrente nel precedente procedimento era parzialmente diversa da quella avanzata successivamente, essendo stata limitata la prima alla richiesta di estensione del fallimento dell'impresa individuale intestata a [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], e come tale dichiarata inammissibile, con pronuncia dunque resa in mero rito che non precludeva la riproposizione della domanda di fallimento; a-b) dopo la riforma del 2006 e,in particolare, alla luce della soppressione della iniziativa officiosa e della sottoposizione dell'istruttoria prefallimentare ad un modello di tipo contenzioso, si era registrato nella stessa giurisprudenza di legittimità un ripensamento complessivo del tema dell'attitudine al giudicato del provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento, affermando a tal fineche la riproponibilitàdella domanda di fallimento, già respinta con provvedimento divenuto inoppugnabile, deve essere valutata in concreto, tenendo conto delle ragioni del rigetto, sicché, ove il rigetto del ricorso sia stato determinato da ragioni meramente processuali, non si determina alcuna preclusione alla presentazione di una nuova istanza; a-c) l'eccezione di giudicato,riproposta in sede di reclamo, doveva essere dunque rigettata sia perché la prima pronuncia era di mero rito sia perché l'accertamento dell'esistenza della società di fatto era stato richiesto solo con la seconda istanza e, contrariamente a quanto ritenuto dalla curatela,non avrebbe potuto essere richiesto in sede di reclamo ex art. 22 l. fall. avverso il primo decreto di rigetto, perché integrante una domanda nuova; b) anche il secondo motivo di reclamo - con il quale era stata eccepita la violazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 10 e 147 l. fall., sul rilievo che la dichiarazione di fallimento della società di fatto e del socio Pignarosa era intervenuta oltre l'anno dalla estinzione della società di fatto, avvenutail 19 luglio 2017, ovvero sei mesi dopo la dichiarazione di fallimento del socio Barone, senza che la pluralità dei soci fosse stata ricostituita – era in realtà infondato; bb) secondo un primo orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, il termine annuale dalla cessazione delle attività, prescritto dall'articolo 10 l. fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, anziché dalla definizione dei rapporti passivi, e non si esclude l'applicabilità del predetto termine anche alle società non iscritte nel registro delle imprese, nei confronti delle quali è necessario il bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridicheche impone di individuare il dies a quo nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata; b-c) successivamente si era invece affermato un secondo orientamento, maggiormente condivisibile, secondo il quale il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, previsto dall'articolo 10 legge fallimentare, ai fini della dichiarazione di fallimento decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare applicazione, dunque, per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto, da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, e, dall'altro, i creditori e il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, l. fall., possono fornire la prova della data di effettiva cessazione dell'attività di impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro delle imprese, d'ufficio o su richiesta, e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti; c) anche l'ulteriore doglianza, sempre articolata con il secondo motivo di reclamo -con la quale si chiedeva il rigetto della domanda di estensione del fallimento sulla base di quanto dettato dal terzo comma dell'articolo 147 l. fall. (a tenore del quale la dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto in parte, a debiti esistenti alla data di cessazione della responsabilità illimitata) -, era infondata posto che, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la norma sopra richiamata trovava applicazione solo in casi di soci illimitatamente responsabili di società regolari; d) il terzo motivo di reclamo doveva essere rigettato, in relazione alla contestazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento del c.d. imprenditore occulto (dominio del potere gestorio, responsabilità patrimoniale, sussistenza del fondo comune), in quanto gli elementi indiziari dedotti dalla curatela eranoidonei, se complessivamente considerati, a suffragare l'affermazione dell'esistenza di una società di fatto tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deponendo in tal senso: i) le dichiarazioni confessorie rese dal Pignarosanell'interrogatorio intervenuto all'udienza del 2 novembre 2017,in ordine alla procura ad operare sul conto corrente intestato al Barone; ii) l'indicazione del nome e del numero di telefonia mobile del Pignarosa sui moduli di commissione; iii) la promessa ricevuta dal Barone di costituire con lui una società in caso di andamento positivo dell'attività commerciale; iv) l’elevatissimo numero (circa 40 solonel 2014) di operazioni, in entrata ed in uscita sul conto corrente intestat o al Barone, i molteplici contatti con i fornitori ed il ruolo datoriale svolto nei confronti dei dipendenti; v) le dichiarazioni dell'ex dipendente [OSCURATO:PERSONA]; tutti elementi indiziari da cui emergevauna sistematicità ed una stabilità dell'opera prestata dal Pignarosa in seno alla ditta formalmente intestata solo al Barone, non giustificabile se non nell'ottica di una partecipazione uti sociusall'azienda, e, soprattutto, non degradabile a mera collaborazione, inquadramento quest'ultimo sconfessato anche dall'attività d'impresa da parte del Pignarosa col ruolo datoriale, quale soggetto che impartiva direttiva ai dipendenti, curava i rapporti con i fornitori e pagava gli stipendi ai dipendenti, e cioè si comportava come il titolare della ditta pur non essendolo formalmente; e) anche le censure proposte, con il quarto motivo di reclamo, in ordine alla utilizzabilità probatoria degli elementi posti dalla curatela a supporto della propria domanda di estensione nel fallimento, e ciò con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal fallito e a quelle di [OSCURATO:PERSONA], non erano condivisibili se solo si considerava che il Tribunale di Napoli nord non aveva tenuto in alcun conto sia le dichiarazioni del fallito sia quelle della Sabella; f) il quinto motivo di reclamo risultava anch'essa infondato posto che la piattaforma probatoria dedotta dalla curatela a sostegno della sua domanda era stata ritenuta dal giudice a quo idonea a comprovare l'esistenza della società di fatto, all'esito di una motivazione completa ed esaustiva, con la conseguenza che la richiesta audizione di [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta, seppur implicitamente, superflua ai fini del decidere e che la richiesta reiterata in sededi reclamo di audizione del predetto teste non poteva essere accolta, alla luce della genericità e al contenuto valutativo della prova articolata in sede di reclamo; g) ilsesto ed ultimo motivo di reclamo - con il quale il reclamante sostiene che dalle dichiarazioni del Barone sarebbe emerso l'effettivo andamento della gestione della ditta poi dichiarata fallita,e ciò nel senso di una continuità dell'impresa fallita con quella gestita da [OSCURATO:PERSONA], compagna del Barone -era del pariinfondato posto che le relative censure erano totalmente inconferenti ed irrilevanti ai fini del decidere, sia perché le dichiarazioni del Barone non erano state prese in considerazione dal giudice a quo sia perché le stesse integravano una mera ipotesi in ordine all'andamento della società, non incompatibile con l’esistenza della società di fatto, per come accertata dal Tribunale. 2. La sentenza, pubblicata il11.2.2020, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] della società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] e del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale “MA.EN. Le divise 10 e lode” ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 102 c . p . c . , in ordine al profilo del difetto di integrità del contraddittorio processuale. Osserva il ricorrente che la pronuncia di primo grado era pervenuta alla dichiarazione di fallimento della società di fattotra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quale necessario antecedente logico rispetto al fallimento del Pignarosa), senza mai evocare in giudizio tale soggetto collettivo. Evidenzia ancora il ricorrente che la Corte territoriale, pur essendo stata attenta a rilevare la mancata originaria chiamata in causa nel processo di secondo grado del fallimento della suddetta società di fatto e a ordinare l'integrazione del contraddittorio, avrebbe omesso tuttavia di verificare che analoga questione dovesse essere posta anche innanzi al giudice di prime cure,in relazione, cioè , alla regolare chiamata in giudizio della supposta società di fatto traBarone Massimo e [OSCURATO:PERSONA]. Si realizza, infatti, una ipotesi di litisconsorzio necessario originario da cui deriva la nullità della sentenza qualora si svolga la controversia senza la partecipazione di tutte le parti necessarie, con possibilità di rilevazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado della procedimento, della relativa nullità. Evidenzia ancora il ricorrente che, sulla base delle sovraesposte considerazioni, gli atti introduttivi del giudizio di primo grado avrebbero dovuto essere notificati adalmeno una persona ritenuta socia della società di fatto di cui si chiedeva il fallimento, allo scopo di consentire a tale soggetto collettivo di svolgere le proprie difese. 1.1 Il motivo è infondato. Va infatti evidenziato che il giudizio prefallimentare svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli nord (e che ha condotto alla declaratoria di fallimento della società di fatto e in estensione del socio occultoPignarosa) si è svolto in realtà con la presenza di tutte le parti sostanziali e processuali, avendo visto il predetto giudizio la partecipazione, da un lato, del fallimento della ditta individuale MA.EN. e del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e,dall'altro, di tutti i soci della società di fatto, tra cui proprio [OSCURATO:PERSONA] (già fallito e partecipante in giudizio a mezzo del ricorrente curatore) e il [OSCURATO:PERSONA], evocato in giudizio ai sensi dell’art. 147 l. fall. per la estensione del fallimento. Del resto, tutti i soci della società di fatto (avente natura di società in nome collettivo ir regolare) erano i suoi amministratori e legali rappresentanti, sicchè tramite la loro convocazione in giudizio, in quanto soci illimitatamente responsabili della società occulta, deve ritenersi integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, compresa la società di fatto cui era indirizzata la domanda di fallimento in estensione. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la preclusione determinata dalla mancata proposizione del reclamo avverso la decisione assunta nel primo procedimento intercorso tra le parti e recante n. Rg. 407/2017. Ricorda il ricorrente che era stato lo stesso fallimento ricorrente ad ammettere pacificamente di aver promosso un primo ricorso per ottenerela dichiarazione di fallimento in estensione di [OSCURATO:PERSONA], procedimento quest'ultimo che si era concluso con una pronuncia di rigetto. Occorreva pertanto - aggiunge il ricorrente - che il fallimento proponesse reclamo avverso ilpredetto decreto reiettivo della prima istanza di fallimento se avesse voluto coltivare tale azione proficuamente. Si evidenzia ancora che la circostanza che il decreto di rigetto emesso nella prima procedura intercorsa tra le parti fosse fondato sulla mancata richiesta diaccertamento dell'esistenza della società di fatto tra il Barone e il Pignarosa non costituiva elemento legittimante la possibilità di reintrodurre nuovamente la domanda di fallimento già rigettata. Avrebbe pertanto errato la Corte territoriale allorquando aveva affermato chela prima decisione intervenuta tra le parti, ossia il decreto conclusivo del procedimento recante Rg. 407/2017, avrebbe definito una diversa domanda e che comunque la pronuncia contenuta nel predetto provvedimento sarebbe stata assunta in rito, senza determinare alcuna preclusione per il fallimento intimato. Osserva invece il ricorrente che la domanda originaria, diretta a conseguire il suo fallimento, era invece integralmente contenuta nella seconda iniziativa giudiziale assunta dallacuratela del fallimento di Massimo B arone, la quale, in aggiunta all'anzidetta declaratoria, aveva chiesto pure il fallimento della società di fatto tra Barone e Pignarosa, e dunque la richiesta di apertura di procedura concorsuale in suo danno già risultava ampiamente decisa e dunque il suo riesame doveva ritenersi precluso. La sentenza impugnata sarebbe pertanto palesemente erronea - osserva ancora il ricorrente - laddove aveva ritenuto la prima pronuncia intervenuta inter partescome una decisione meramente processuale, non contenendo infatti quest'ultima alcuna statuizione in ordine alla giurisdizione, alla competenza ovvero alla connessione, ma essendo invece pervenuta al rigetto della domanda perché mal formulata, con la conseguenza che la detta pronuncia, lungi dall'integrale una pronuncia in rito, aveva invece valutato nel merito le richieste avanzate dal fallimento ricorrente e le aveva ritenute infondate in quanto mal congegnate. Se, infatti, l'accertamento della insolvenza della presunta società di fatto costituiva un antecedente logico da appurare per poter giungere a pronunciare il fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA], ove mai tale domanda non fosse stata formulata nel primo procedimento intentato, rispetto alla stessa doveva configurarsi come maturata una preclusione da deducibile, posto che il fallimento ricorrente in prime cure, nel corso del procedimento incardinato per primo presso il Tribunale di Napoli nord, avrebbe dovuto e potuto chiedere l'accertamento della esistenza e della insolvenza della società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, non avendolo fatto, non avrebbe potuto farlo in un secondo momento nel corso di un altro procedimento. 2. Anche il secondo motivo è infondato. Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e non è configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore, ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti, e anche di una prospettazione identica a quella respinta, su istanza dello stesso creditore (Sez. 6- 1, Ordinanza n. 16411 del 21/06/2018). È stato anche più di recente affermato, sempre nella subiecta materia , che “ Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, al pari di quello che lo conferma in sede di reclamo, non sono idonei alla formazione di un giudicato, trattandosi di provvedimenti non definitivi, oltreché privi di natura decisoria su diritti soggettivi, sicché non possono essere invocati nell'ambito di un diverso giudizio promosso nei confronti del destinatario della medesima istanza” (così verbatimCass, Sez. 1, Ordinanza n. 15806 del 07/06/2021, ove questa Corte ha confermato la sentenza di condanna al risarcimento dei danni per atti di "mala gestio" nei confronti dell'amministratore di fatto di una s.a.s., ancorché la domanda di estensione a costui della dichiarazione di fallimento, ex art. 147 c.p.c., fosse stata respinta in sede fallimentare). Può dunque ritenersi affermazione consolidatanella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento non ha attitudine al giudicato (v. anche Sez. U, Ordinanza n.26181del 07/12/2006). Alla luce dei principi sopra ricordati (e qui riaffermati) le doglianze proposte dal ricorrente devono pertanto ritenersi infondate. Invero, alcuna preclusione da giudicato può riconnettersi al primo provvedimento di rigetto della richiesta di estensione di fallimento ex art. 147 l. fall. perché non reclamato, ai sensi dell’art. 22, medesima legge fallimentare, rispetto al successivo giudizio incardinato tramite l’ulteriore ricorso per estensione del fallimento diretto alla società di fatto sopra descritta e al socio illimitatamente responsabile Pignarosa. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione del combinato disposto degli artt. 10 e 147 l. fall., sul rilievo che la sua dichiarazione di fallimento sarebbe intervenuta illegittimamente oltre il termine decadenziale annuale previsto dall’art. 10 l. fall. Ricorda il ricorrente che la sua dichiarazione di fallimento era stata chiesta perché, secondo la tesi della curatela ricorrente, era stato socio di una società occulta costituita esclusivamente con il fallito Barone. N e consegue – aggiunge sempre il ricorrente - che, a seguito del la dichiarazione di fallimento del Barone, intervenuta in data 19 gennaio 2017, per effetto della sentenza del Tribunale di Napoli nord regolarmente denunciata al registro delle imprese mediante apposita pubblicazione, sarebbe cessata automaticamente la qualità di socio del predetto [OSCURATO:PERSONA] all'interno della supposta società di fatto intercorsa,in tesi , tra quest'ultimo ed egli ricorrente, con la conseguenza che, decorsi sei mesi dal venir meno della pluralità dei soci, la società sarebbe naturalmente pervenuta ad estinzione alla data del 19 luglio 2017 e pertanto il fallimento della stessa ( e conseguentemente quello suo come socio illimitatamente responsabile) dovevano ritenersi non più pronunciabili alla data del 19 luglio 2018. Si evidenzia ancorache il fallimento del Barone era a conoscenza della cessazione della qualità di socio della presunta società occulta perlomeno dalla data di avvio del procedimento prefallimentare recante rg. 407/2017, momento da individuarsi al più tardi nella notifica del ricorso introduttivo della anzidetta procedura, avvenuta il 29 settembre 2017. Rileva, da ultimo, anche la mancata prova sia in primo grado che in grado di reclamo del presupposto di cui all'articolo 147, terzo comma,l. fall., e cioè che la dichiarazione di fallimento risultavapossibile solo se l'insolvenza della società attenesse,in tutto in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. 3. Anche il terzo motivo è infondato. Occorre anche qui dar seguito ed applicazione ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo i quali il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, previsto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel menzionato registro, inquanto, da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all’adempimento formale dell’iscrizione, e, dall’altro, i creditori ed il Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 10, comma 2, l.fall., possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell’attività d’impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro delle imprese, d’ufficio o su richiesta, e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5520 del 06/03/2017). Trattandosi, dunque, di società irregolare,il reclamato termine decadenziale di cui all’art. 10 l. fall. non sia applica, con la conseguenziale infondatezza dell’eccepita improcedibilità della domanda di fallimento proposta ai sensi dell’art. 147 l. fall.4. Con il quarto mezzo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cpc, la ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimentodel cd. imprenditore occulto, con particolare riferimento al profilo del dominio del potere gestorio, alla responsabilità patrimoniale, alla sussistenza del fondo comune. Osserva il ricorrente che,per la verifica della ricorrenza di un dominusocculto,occorre scrutinare la sussistenza in concreto dei due elementi caratteristici della titolarità dell'impresa, ossia il dominio del potere gestorio e la responsabilità patrimoniale. S otto il primo profilo è necessario che sussista il potere di indirizzare in modo incondizionato l'attività imprenditoriale. Precisa inoltre il ricorrente che se era pur vero che la prova della sussistenza dei requisiti per la fallibilità in capo ad un soggetto ritenuto socio occulto di un'impresa collettiva,ugualmente occulta, potesse ricavarsi da una serie di presunzioni, era altrettanto pacifico che le stesse dovessero essere molteplici, gravi, precise e concordanti, secondo la regola di giudizio stabilitain via generale dal l'art . 2729 del codice civile. Si evidenzia che i giudici del merito avevano completamente omesso di valutare i pur scarsi e pochi significativi elementi probatori raccolti in tal senso secondo la loro naturale concatenazione, senza fornire alcun peso allaricostruzione dei fatti offerta dalla reclamante e senza operare alcun approfondimento istruttorio e leggere i pochi fatti allegati secondo u na chiave logica e plausibile. C osì si erano valutate le dichiarazioni rese da Antonino laperuta in s ede di interrogatorio innanzi alla curatela, senza che le stesse dichiarazioni fossero raccolte nella naturale sede della deposizione testimoniale innanzi al Tribunale, e così sottraendo le stesseal contraddittorio processuale e al suo diritto di controesame del teste. Allo stesso modo– aggiunge il ricorrente - non erano state apprezzate le sue dichiarazioninella loro reale ed oggettiva essenza, posto che le stesse avevano evidenziato solo un suo ruolo dirigenziale svolto all'interno dell'azienda, inteso come collabo ratore dell'imprenditore, e giammai invece un ruolo di socio, contitolare dell'impresa stessa. A nche l'acronimo “MA.EN”, utilizzato come denominazione dell'impresa, doveva essere letto come l'intenzione futura della volontà negoziale delle parti di costituire successivamente una società che comprendeva ancheil Barone, senza che lo stesso volesse invece significare, come inopinatamente ritenuto dai giudici del merito, l'intenzione delle parti di costituire fin da subito una società di fatto per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Osserva ancora il ricorrente che anche l’ulteriore indic e indiziario apprezzat o dalla Corte territoriale per ritenere sussistente il sodalizio societario occulto(quale la presenza del suo numero di telefono sui buoni d'ordine) non risultava avere apprezzabile significato, stante la sua riconducibilità al ruolo di collaboratore apicale dell'impresa. Non sarebbe stata neanche adeguatamente apprezzata -aggiungere ricorrente - la circostanza secondo cui, al fine della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore occulto ovvero del socio illimitatamente responsabile, le fideiussioni ed i finanziamenti in favore dell'impresa devono rappresentare, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto, una costante opera di sostegno all'attività economica, tale da lasciare inferire quantomeno un'effettiva collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali, circostanza invece quest'ultima non ricorrente nel caso di specie. Neanche sarebbero state esplicitate da part e d e i giudici del merito le modalità con le quali avrebbe fornito un apporto alla società occulta asseritamente formatacon il Barone, con la conseguenza che dovevaritenersi che il complesso di elementi probatori prodotti non risultava comunque in astratt o idonea a provare il potere gestorio esercitato all'interno dell'impresa e comunque in alcun modo la sua responsabilità patrimoniale in relazione all'impresa dichiarata fallita. Aggiunge inoltre il ricorrente che mancherebbero, nel caso di specie, elementi rivelatori del fatto che avesse conseguito utili dall'impresa gestita dal Barone, così come del resto era rimasta indimostrata la circostanza di un suo eventuale sostegno economico alla ditta “MA.EN”. O sserva ancora il ricorrente, sotto quest'ultimo profilo, che anche i versamenti ed i prelievi effettuati su uno solo dei tre conti correnti della impresa fallita non potevano in alcun modo costituire la dimostrazione che egliricorrente avesse effettuato degli apporti all'impresa collettiva néche ne traesse u n'utile perché, se cos ì fosse stato, avrebbe avuto la gestione di tutti e tre i conti correnti. A riprova della sua tesi- evidenzia infine il ricorrente - milita anche la circostanza che non aveva rivestito alcun ruolo nelle scelte fondamentali aziendale posto che ivari contratti di locazione delle diverse unità operative ( ben tre ) erano stati risolti personalmenteda [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Il motivo, così articolato, risulta all’evidenza inammissibile. Pretende,in realtà, il ricorrente una rivalutazi one dei fatti di causa, tramite la rilettura degli atti istruttori e un nuovo apprezzamento degli stessi, volta ad un ripetuto scrutinio degli indici indiziari rivelatori della esistenza di una società di fatto occulta e di un rapporto sociale con il Barone, scrutinio quest’ultimo che è inibito a questa Corte di legittimità, anche se sollecitato sotto l’egida applicativa del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Sul punto è utile ricordare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così, Cass., Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Ciò posto risulta evidente dalla esposizione del contenuto delle doglianze sopra riportateche il ricorrente - lungi dall’avere enucleato un “fatto storico”, discusso tra le parti e decisivo ai fini della decisione della causa, del cui omesso esame si dolga ora tramite la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – richiede, invece, da un lato un nuovo apprezzamenti degli indici indiziari sopra ricordati (già correttamente scrutinati dalla corte di merito con motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative) e, dall’altro, denuncia l’omesso esame di altri e ulteriori elementi probatori allegati che evidentemente il giudicante aveva ritenuto implicitamente irrilevanti ai fini del decidere. Così confezionata la doglianza risulta pertanto inammissibile. 5. Il quinto mezzo denuncia, invece, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’inutilizzabilità probatoria degli elementi posti dal fallimento ricorrente a sostegno della domanda di estensione del fallimento, e ciò con particolare riferimento alle dichiarazioni del fallito (evidentemente interessato, per ragioni patrimoniali, alla estensione del fallimento alla società occulta e al socio illimitatamente responsabile), e all e dichiarazioni della Sabella (anch’ella interessata al fallimento in quanto desiderosa disoddisfare il proprio credito lavoristico). 5.1 Il motivo è inammissibile perché le doglianze si presentano completamente decentrate rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato che, sul punto qui in discussione, ha evidenziato che le predette dichiarazioni non erano state prese in considerazione per la decisione qui di nuovo contestata. 6. Il ricorrente propone inoltre un sesto motivo con il quale denuncia la “inadeguatezza dell’attività istruttoria posta in essere dalla curatela, violazione di legge art. 360, c.p.c., n. 5”. 6.1 Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già esplicitate in relazione al quarto motivo di ricorso, anch’esso articolato sotto l’egida applicativa dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il ricorrente si duole infatti del fatto che i giudici del merito abbiano ritenuto rilevanti i verbali di interrogatorio resi dal fallito [OSCURATO:PERSONA], dall’ex dipendente [OSCURATO:PERSONA] ( entrambi invece assolutamente faziosi e parziali), nonché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA](del tutto rilevanti e poco diffuse), mentre non era stato audito [OSCURATO:PERSONA] che invece rappresentava l'unico lavoratore in forza all'azienda fallita da molto tempo. Il ricorrente lamenta,ancora una volta, l'erroneità della decisione di merito in ordine alla valutazionedei singoli mezzi di prova ammess i in giudizio , così delegando a questa Corte un'attività di scrutinio e di lettura diretta degli atti istruttori che, per le ragioni già sopra evidenziate, èinvece inibita al giudice di legittimità. 7. Il settimo motivo lamenta, infine, l'erronea valutazione dell’“ effettivo andamento della gestione della dittaMA.EN, violazione di leggeart. 360 c.p.c. n. 5”. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile. Si duole, infatti, il ricorrente della mancata valutazione da parte della Corte di merito degli effettivi obiettivi mal celati dalle stesse dichiarazioni del fallito Barone, e cioè quelli di nascondere la circostanza che l'attività svolta dall'impresa fallita era stata in buona sostanza trasferita nella gestionedella [OSCURATO:PERSONA], compagnia del fallito e madre di un figlio di quest'ultimo. Osserva la Corte che le doglianze così articolate dal ricorrente, oltre ad essere all'evidenza irrilevanti ai fini del decidere in ordine alla legittimità del la estensione del fallimentoex art. 147 l. fall., risultano ancora una volta versate infatto e rivolte a sollecitare un nuovo apprezzamento delle circostanze poste a sostegno della dichiarazione di fallimento, scrutinioal quale questa Corte di legittimità non può accedere. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli es