CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 39601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Lucera avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Bari, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., accoglieva in parte l'appello del Pubblico ministero applicando a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, con permanenza in casa in orario notturno, e dell'obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria in relazione al reato di detenzione illecita di gr 898,16 di marjuana. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo rileva violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame aveva genericamente rappresentato il pericolo di recidiva in base sia alla sottoposizione del Savino ad altra misura cautelare per altro reato, elemento estraneo alla condotta contestata, sia ai precedenti penali senza specificarne la natura e il tempo. Inoltre, aveva desunto attualità e concretezza del pericolo di recidiva dallo stato di disoccupazione del ricorrente e dalla sua presunta dedizione ad attività criminali. 2.2. Con il secondo motivo rileva violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine ai criteri di scelta della misura cautelare non avendo il provvedimento argomentato sull'idoneità di misure meno afflittive, limitandosi a mere formule di stile. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi tra loro, sono generici e aspecifici. 2.1. Va premesso che la Corte di cassazione è tenuta ad esaminare l'atto impugnato solo per verificare che esso risponda a due requisiti: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Alla luce di tali limiti e dato atto che non è contestata la gravità indiziaria, il giudice dell'appello cautelare, con motivazione congrua e completa, nella quale non sono riconoscibili lacune o illogicità, ha ravvisato le esigenze cautelari, di cui all'art. 274 cod. proc. pen., dall'apprezzamento prognostico di fatti oggettivi quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità del ricorrente (Sez. 2, n. 34249 del 04/07/2022, Cesaruli, non massimata). In particolare, il provvedimento ha dato atto: che il ricorrente era stato condannato, dallo stesso giudice che aveva rigettato la richiesta cautelare del Pm, alla pena di 10 mesi di reclusione ed euro 1666,66 di multa, previa riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che gli era stata applicata la misura cautelare non custodiale, unica applicabile nella specie, avendo commesso il delitto mentre si trovava detenuto agli arresti domiciliari per altra causa ed essendo gravato da precedenti penali anche specifici di particolare gravità e plurimi carichi pendenti. Alla luce di detti univoci elementi di fatto, il provvedimento impugnato, nel confermare il concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato contestato, ha correttamente richiamato la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui lo stato di detenzione per altro procedimento non esclude la sussistenza delle esigenze cautelari per il delitto per cui si procede atteso che, nel vigente ordinamento penitenziario, non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostative alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, Pmt c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282416). 2.2. La pronuncia impugnata ha ricostruito anche la personalità del Savino privo di attività lavorativa, stabilmente dedito ad attività criminali anche quando soggetto a misure cautelari quali gli arresti domiciliari (come nel caso di specie), sottoposto ad una misura di prevenzione le cui prescrizioni sono state ripetutamente violate e da poco condannato irrevocabilmente per il delitto di evasione. Da tanto il Collegio ha arguito, con un procedimento logico-deduttivo contestato in termini generici e confusi con l'odierno ricorso, come Savino dovesse essere considerato attivamente dedito alla commissione di reati nonostante il Giudice per le indagini preliminari di Foggia avesse rigettato la richiesta cautelare e contestualmente ridimensionato l'addebito in termini sanzionatori tale da non consentire, per espresso disposto normativo, di accogliere l'istanza dell'accusa di applicazione della custodia cautelare in carcere, imponendo dunque soltanto il ricorso a misure non custodiali, come quelle applicate nella specie. Ad avviso del Tribunale del riesame la violazione degli arresti domiciliari, avvenuta attraverso la condotta di illecita detenzione di stupefacenti nell'appartamento in cui li scontava, e la personalità del ricorrente erano elementi tali da meritare una ben più grave misura cautelare. Si è trattato di argomenti che con chiarezza e coerenza hanno comprovato la sussistenza dei requisiti di proporzionalità ed adeguatezza. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle