CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15834/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 479/2024depositata il 19/03/2024.Numero registro generale 14290/2024Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 15834/2026Data pubblicazione 22/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto ingiuntivo n. 159/2021 del 24 gennaio 2021, il Tribunale diRagusa ingiungeva al Comune di Pozzallo di pagare alla società [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 856.146,44, oltre interessi moratori aisensi del d.lgs. n. 231/2002, in relazione a fatture emesse nell’anno 2017per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia da parte dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., successivamente cessionaria dei crediti infavore della società [OSCURATO:PERSONA].Il Comune di Pozzallo proponeva opposizione al decreto, deducendo -tral’altro- l’insussistenza di un valido rapporto contrattuale; la mancatadimostrazione dell’invio e della ricezione delle fatture; la nullità delleobbligazioni per difetto di impegno di spesa; l’inapplicabilità degli interessimoratori in assenza di una formale costituzione in mora, trattandosi diobbligazione querable e non portable.Nella resistenza della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sentenza n.1726/2022 del 5 dicembre 2022 il Tribunale di Ragusa rigettaval’opposizione, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo.2. Successivamente, con sentenza n. 479 del 19 marzo 2024 la Corte diAppello di Catania rigettava l’interposto gravame.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Comune diPozzallo propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.Numero registro generale 14290/2024Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 15834/2026Data pubblicazione 22/05/2026Si duole che la Corte d’appello di Catania abbia erroneamente ritenutoassolto l’onere probatorio gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,cessionaria dei crediti della [OSCURATO:PERSONA], nonostante le reiterate especifiche contestazioni dell’opponente in ordine alla sussistenza delrapporto di somministrazione, all’effettiva fornitura dell’energia elettrica eall’avvenuto invio e ricezione delle fatture.Lamenta che la corte territoriale ha fondato il proprio convincimento sullamera deduzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] era stata individuata qualeesercente il servizio di salvaguardia per la Sicilia e che le fatture sonostate trasmesse tramite il sistema di interscambio (SDI), senza che talicircostanze fossero supportate da prova documentale alcuna.Sostiene che, a fronte delle puntuali contestazioni relative all’esistenza delrapporto contrattuale, alla consistenza della somministrazione e allaricezione delle bollette, spettava al creditore dimostrare: che il Comune diPozzallo rientrasse effettivamente nel regime di salvaguardia nel periodoconsiderato; che la fornitura di energia fosse stata concretamenteeffettuata; che le fatture fossero state regolarmente emesse e trasmessein formato elettronico, come imposto dalla normativa per le pubblicheamministrazioni (art. 1, commi 209 ss., L. 244/2007).Si duole che la corte d’appello abbia invertito l’onere della prova,che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, costituiscono meriindizi e non prova del credito, ove il rapporto contrattuale sia oggetto dicontestazione.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 183, 191 e 192 del d.lgs. n. 267/2000(T.U.E.L.), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,.Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto “inconferente”l’eccezione di nullità dell’obbligazione per difetto di contratto scritto e diregolare impegno di spesa.Numero registro generale 14290/2024Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 15834/2026Data pubblicazione 22/05/2026Lamenta essersi dalla corte d’appello erroneamente ritenuto sorto ex legeil rapporto obbligatorio per effetto del regime di salvaguardia nellafornitura di energia elettrica, laddove in base ai principi di contabilitàpubblica gli enti locali possono validamente assumere obbligazioni solo inpresenza di impegno contabile registrato e copertura finanziaria (art. 191,comma 1, T.U.E.L.), nonché previa comunicazione al fornitore dei relatividati (art. 191, comma 2). E nella specie difettavano tutti gli adempimentiprescritti.Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che il regime disalvaguardia non può derogare alle regole del T.U.E.L., trattandosi di unmeccanismo di individuazione del fornitore di ultima istanza che non incidesugli obblighi contabili dell’ente. In difetto della prova di un validoimpegno di spesa e della prescritta comunicazione, la pretesa creditorianon può essere fatta valere nei confronti del Comune, ma solo verso ilfunzionario responsabile ex art. 191, comma 4, T.U.E.L.Lamenta che, ritenendo irrilevante la disciplina contabile e affermando lavalidità dell’obbligazione ex lege, la corte di merito ha violato i principi cheregolano la formazione delle obbligazioni degli enti pubblici e si èdiscostata dai consolidati orientamenti di legittimità.4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c..Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto comprovato ilquantum del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e non contestatele relative allegazioni, così da considerare assolto l’onere probatoriogravante sull’opposta.Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente affermato che labanca ha dimostrato sia la fonte legale del credito sia la titolarità deirelativi importi, al riguardo invero valorizzando come pacifici fatti ecircostanze viceversa puntualmente e reiteratamente contestate sia inNumero registro generale 14290/2024Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 15834/2026Data pubblicazione 22/05/2026primo che in secondo grado, in particolare alla sussistenza del rapporto disomministrazione; all’invio e alla ricezione delle fatture; alla correttezzadella relativa quantificazione.Si duole che, fondando il proprio convincimento su una presunta mancatacontestazione, la corte territoriale abbia erroneamente invertito l’oneredella prova, ritenendo provato il credito sulla base di meri documentiunilaterali (fatture e bollette) e di allegazioni prive di riscontrodocumentale. In particolare, le fatture, espressamente disconosciutequanto a emissione, ricezione e contenuto, non potevano costituire prované dell’an né del quantum del credito, trattandosi di atti di formazioneunilaterale privi di efficacia probatoria a favore di chi li ha emessi.Lamenta che la fattura, quando il rapporto sottostante sia oggetto dicontestazione, può costituire al più un mero indizio e non un validoelemento di prova del credito. La mancata contestazione idonea a renderepacifico un fatto ai sensi dell’art. 115 c.p.c. presuppone, infatti,un’esplicita ammissione o un comportamento processuale oggettivamenteincompatibile con il suo disconoscimento, circostanze nella specie del tuttoassenti.5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono infondati.Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte cheinvochi l’applicazione di un regime speciale o derogatorio sia onerata dellaprova dei relativi presupposti (Cass., n. 30895/2024; Cass. n.4637/2014).Orbene, la corte di merito ha accertato, con congrua motivazione, lasussistenza nella specie di tali presupposti, ponendo in rilievo che lecensure al riguardo mosse dall’odierno ricorrente erano del tuttoapoditticamente formulate in termini meramente assertivi.Ha in particolare evidenziato che la società cedente operava, nel periododi riferimento, quale esercente il servizio di salvaguardia per la RegioneNumero registro generale 14290/2024Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 15834/2026Data pubblicazione 22/05/2026Sicilia, circostanza risultante da provvedimenti dell’Autorità competente, eche l’ente locale non aveva fornito elementi idonei a smentire talericostruzione.La corte d’appello ha altresì accertato, con valutazione di merito nonsindacabile in questa sede, che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cessionaria deicrediti della [OSCURATO:PERSONA], ha prodotto idonea documentazione atta adimostrare l’effettiva esecuzione della fornitura di energia elettrica; lariferibilità dei consumi all’ente opponente; la regolare trasmissione dellefatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio.Quanto alla regolare trasmissione delle fatture elettroniche ha ritenutoassolto l’onere probatorio mediante la produzione della documentazioneInterscambio (SdI), conformemente a quanto previsto dalla normativa disettore (art. 1, commi 209 ss., L. n. 244/2007; D.M. 55/2013).Tale valutazione di fatto, sorretta da motivazione logica e coerente, non ècensurabile in sede di legittimità.Neppure possono trovare accoglimento le doglianze del ricorrente relativealla presunta violazione dell’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000.La corte territoriale ha correttamente escluso che il rapporto di forniturafosse viziato da nullità per assenza di impegno contabile, avendo accertatoche le obbligazioni erano state assunte nel rispetto delle procedurepreviste e che le forniture avevano trovato copertura finanziaria neipertinenti capitoli di bilancio.6. Con il 4 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1182 e 1219 c.c., nonché vizio di motivazioneapparente, in relazione alla decorrenza e quantificazione degli interessimoratori riconosciuti alla controparte ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002.Si duole che la corte di merito si sia limitata ad affermare la generaleapplicabilità degli interessi moratori commerciali nei rapporti tra impresa epubblica amministrazione senza invero esaminare le specifiche censureNumero registro generale 14290/2024Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 15834/2026Data pubblicazione 22/05/2026sollevate dall’appellante circa l’insussistenza della costituzione in mora delComune, non essendo stata fornita prova dell’avvenuta ricezione dellefatture o di altra intimazione scritta idonea a far decorrere gli interessi; lanatura querable dell’obbligazione pecuniaria della pubblicaamministrazione, il cui pagamento deve avvenire presso la tesoreriacomunale, con conseguente esclusione della mora ex re e necessità dicostituzione in mora formale, ai sensi dell’art. 1219, 1° comma, c.c.Lamenta l’omessa motivazione su tali profili, essendosi erroneamenteconsiderati gli interessi moratori decorrenti dalle date di scadenza dellesingole fatture, pur in assenza di prova della loro trasmissione o notifica,in violazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza dilegittimità secondo cui, nei confronti della pubblica amministrazione, lamora non sorge automaticamente per il solo ritardo nel pagamento, marichiede un atto di costituzione in mora.7. Il motivo è infondato.La decorrenza degli interessi moratori nei rapporti di somministrazione traimprese e pubbliche amministrazioni è regolata dal D.Lgs. 9 ottobre 2002,n. 231, attuativo della direttiva 2000/35/CE, che introduce una disciplinaspeciale, di carattere imperativo, derogatoria rispetto ai principi codicisticisulla mora debendi.In via generale, le obbligazioni pecuniarie della P.A. sono qualificate comedebiti “querable” ex art. 1182, 3° comma, c.c., sicché, fuori dai casi dideroga legale, la mora richiede la costituzione in mora ai sensi dell’art.1219, 1° comma, c.c. (Cass., Sez. I, 29 dicembre 2020, n. 29776; Cass.,Sez. IV, 15 aprile 1986, n. 2675; Cons. Stato, Sez. I, ord. 3 agosto 2016,n. 255).Tale deroga è prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 per le “transazionicommerciali” (ivi compresi i contratti di somministrazione) tra imprese eP.A.: gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giornosuccessivo alla scadenza del termine legale o pattizio di pagamentoNumero registro generale 14290/2024Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 15834/2026Data pubblicazione 22/05/2026(ordinariamente 30 o 60 giorni, a seconda dell’amministrazione), senzanecessità di preventiva diffida, salvo diverso accordo che non risultigravemente iniquo per il creditore.Ai fini dell’insorgenza automatica della mora, la ricezione della fattura daparte dell’amministrazione assume rilievo centrale: essa è equiparata auna richiesta di pagamento idonea a far decorrere gli interessi ex lege,valorizzandosi la sequenza esecuzione–fatturazione–esigibilità delcorrispettivo (Cass., Sez. III, ord. 25 agosto 2020, n. 17684; Cass., Sez.III, ord. 17 luglio 2025, n. 20015).A tale stregua, allegata la fattura e richiesti gli interessi moratori incombesul debitore pubblico dimostrare che, alla data di ricezione, la mancataesecuzione della prestazione o la sussistenza di impedimenti legittimiall’insorgenza della mora.Nella specie la corte d’appello ha accertato — con valutazione di meritocongruamente motivata e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità— la ricezione delle fatture da parte dell’amministrazione; il superamentodei termini legali di pagamento previsti dal D.Lgs. n. 231/2002; l’assenzadi prova contraria idonea a paralizzare la decorrenza automatica degliinteressi.A fronte di tale accertamento, le censure del ricorrente, pur prospettatecome violazioni di legge, mirano in realtà a sollecitare un’inammissibilerivalutazione del fatto e delle risultanze documentali da parte di questaCorte.8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cuieuro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Numero registro generale 14290/2024Numero sezionale 4272/2025Numero di raccolta generale 15834/2026Data pubblicazione 22/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 6 novembre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]