CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 1980
Cassazione n. 16027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/03/1980, rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3098/22 del 12/07/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5 -duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /1/ lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando comparsa conclusionale e nota spese chiedendo la liquidazione della somma di euro 5.000 oltre accessori di legge; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 24 febbraio 2070, ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di rapina, lesioni personali ed evasione dagli arresti domiciliari. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di rispondere al motivo di appello volto al riconoscimento del vincolo della continuazione con reato di cui a precedente sentenza. Erroneamente la Corte territoriale non ha ritenuto che la sentenza evocata dalla difesa fosse irrevocabile, posto che essa era stata depositata in primo grado unitamente all'ordine di carcerazione che ne attestava il passaggio in giudicato, non risultante dal certificato penale in quanto non aggiornato. Del vincolo della continuazione sarebbero stati sussistenti tutti i presupposti che la Corte terrtoriale non ha valutato. 3. Il ricorso è fondato. 4. Come emerge dal verbale dell'udienza di primo grado del 24 febbraio 2022, la difesa aveva depositato, in uno alla sentenza per la quale il ricorrente era stato giudicato in altra sede, anche l'ordine di carcerazione attestante il passaggio in giudicato della predetta sentenza in data antecedente rispetto a quella dell'udienza. Ne consegue che l'istanza, ribadita con l'atto di appello in maniera non aspecifica, avrebbe dovuto essere valutata, l'irrevocabilità essendo stata provata documentalmente: da qui l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla continuazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 5. La parte civile non ha interesse nel presente grado stante che l'unico motivo di ricorso proposto non interferisce sulla sua posizione processuale, con conseguente inaccoglibilità della sua richiesta di liquidazione delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla continuazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Nulla sulle spese della parte civile. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.03.20 Il Consigliere e