CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 23962/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19 febbraio 2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi, proposti con un unico atto, articolato in unico motivo, comune a tutti i ricorrenti, espongono censure diverse da quelle consentite, perché contestano il vizio di motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti per pronuncia di una sentenza liberatoria a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sebbene si tratti di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, perciò, formulano doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 44, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i due ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]