CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 09993/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2969/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, pres so lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in person a del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3815/2019 pubblicatail 11/07/2019 , R . G . n. 2099/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la inefficacia, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della cessione del rapporto di lavoro conseguente alla cessione del ramo di azienda da [OSCURATO:PERSONA] B.V. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e ordinato alla società cedente il ripristino dell’originario rapporto di lavoro. 1.2. Il giudice di appello, richiamati alcuni precedenti adottati dalla stessa Corte per la medesima cessione e premesso che ai fini della configurabilità di una vicenda traslativa riconducibile all’art. 2112 c.c., anche nella formulazione successiva alla modifica attuata dall’art. 32 d. lgs. n. 276/2003, applicabile ratione temporis, si richiedeva che l’oggetto della cessione costituisse un’articolazione autonoma, capace di perseguire con propri autonomi mezzi lo scopo economico prefissato, ha escluso che tali caratteri connotassero il complesso oggetto del contratto di cessione tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]; i servizi ceduti – di back office consumer, back office corporate e gestione del credito – costituivano, infatti, segmenti di attività rientranti nel più ampio contesto del customer care, vale a dire del reparto che in [OSCURATO:PERSONA] si occupava della gestione del cliente e richiedevano, pur dopo la cessione, una continua interazione con i dipendenti della società cedente, un’imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza funzionale del ramo trasferito con la struttura rimasta nell’impresa cedente; inoltre, dal contratto di contratto di fornitura di servizi tra le due società stipulato nella stessa data del contratto di cessione emergeva che, a differenza di un normale contratto di appalto di servizi in cui l’appaltatore si obbliga alla fornitura di un determinato autonomo risultato, la [OSCURATO:PERSONA] aveva riservato a sé il dettaglio di tutta l’organizzazione delle singole operazioni e [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata a svolgere i servizi in conformità alle dettagliate direttive impartitele; le attività oggetto della cessione avevano continuato ad essere svolte dai medesimi dipendenti ceduti, non identificabili per un particolare know how, senza autonomia e in continuo collegamento direttivo, funzionale e di controllo da parte della [OSCURATO:PERSONA], in locali di cui tale società continuava ad essere la locataria, utilizzando gli indispensabili programmi; il difetto di autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto determinava la inefficacia della cessione nei confronti della lavoratrice ricorrente con obbligo per la società cedente di ripristino della concreta funzionalità del rapporto. 3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico articolato motivo, formulando in via preliminare richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE; la lavoratrice ha resistito con tempestivo controricorso;[OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato “controricorso” con il quale ha dichiarato di aderire integralmente alla questione pregiudiziale sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. e al motivo di ricorso da quest’ultima formulato ed ha a sua volta formulato istanza di rinvio pregiudiziale ed articolato un motivo di ricorso; tanto induce a qualificare il “controricorso” di [OSCURATO:SOCIETA]. quale ricorso (incidentale). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo del ricorso principale [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. per essere la sentenza impugnata frutto di un’interpretazione della norma codicistica non rispettosa dei principi fissati dalla Direttiva 2001/23/CE quali enucleati dalla Corte di Giustizia; il giudice comunitario aveva, infatti, chiarito che: l’entità economica oggetto del trasferimento è costituita dal complesso di persone ed elementi che consente lo svolgimento di un’attività economica che persegue un proprio obiettivo ed è sufficientemente strutturata ed autonoma nel perseguirlo; il requisito dell’identità è riferito all’attività economica svolta dall’entità considerata; la nozione di autonomia si riferisce ai poteri riconosciuti ai responsabili del gruppo di lavoratori trasferiti di organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il lavoro in seno al citato gruppo; è inconferente la circostanza che l’entità in cui sono riassunti il materiale ed una parte dell’organico venga integrata, senza conservare la sua struttura organizzativa autonoma, in una nuova struttura del cessionario in quanto ciò che rileva è il mantenimento del nesso di interdipendenza funzionale tra, da un lato, tale materiale e personale trasferiti e, dall’altro, la prosecuzione delle attività prima svolte dall’alienante; è irrilevante il trasferimento della proprietà degli elementi immateriali; la mancata riassunzione da parte del nuovo imprenditore di una quota sostanziale, in termini di quantità e di competenze, del personale che il predecessore destinava all’esecuzione della stessa attività non è sufficiente ad escludere l’esistenza di un trasferimento di un’entità che mantenga la sua identità ai sensi della Direttiva 2001/23. Infine, secondo parte ricorrente, l’art. 29, comma 3, d. lgs. n. 276/2003 in tema di cambio di appalto non escludeva la configurabilità di una vicenda circolatoria rilevante ai sensi della Direttiva con riferimento al trasferimento delle risorse umane intese come gruppo organizzato che in presenza di adeguate risorse, comunque reperite, svolga un servizio avente valore di mercato. 2. Il motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. deduce anch’esso violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. sotto il profilo della contrarietà della decisione impugnata alla Direttiva n. 23/2001, richiamando argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle sviluppate ad illustrazione del ricorso della società [OSCURATO:PERSONA]. 3. I motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale sono entrambi infondati, in base ai principi e agli argomenti esposti nelle sentenze di questa Corte nn. 24687, 24688, 24690, 29203, 29917, 29919, 30588, 31046, 31158, 31323, 31452, 31453, 35666, 39414 del 2021, che qui si richiamano ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod proc. civ., avendo – dette pronunce –esaminato la medesima vicenda traslativa. I motivi di entrambi i ricorsi lamentano, in sostanza, l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non ritenere sussistente l’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto nonché la sua preesistenza. 4. In premessa occorre ribadire l’oramai costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 cod.civ. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass. n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017; di recente, ancora, Cass. n. 2315 del 2020 e Cass. n. 6649 del 2020). Da tale pregiudiziale rilievo deriva che - salvo i casi in cui si lamenti che la sentenza impugnata abbia errato nella ricognizione degli elementi legali identificativi del trasferimento del ramo d’azienda e, quindi, errato nell’ascrizione di significato alla disposizione normativa astratta -nelle altre ipotesi l’alternativa praticabile è che: o si denuncia un errore di diritto ex art. 360, n. 3, cod.proc.civ., sub speciedi errore di sussunzione commesso dai giudici del merito (v. in proposito Cass. SS.UU. n. 5 del 2001 e, più di recente, Cass. n. 13747 del 2018); oppure si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod.proc.civ., ovvero, alternativamente, una motivazione che violi il cd. “minimo costituzionale”. Nella prima prospettiva è indispensabile, così come in ogni altro caso di dedotta falsa applicazione di legge, che si parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito (cfr. tra le altre: Cass. n. 6035 del 2018; Cass. n. 8760 del 2019); diversamente si trasmoderebbe nella revisione di un accertamento che appartiene al dominio dei giudici ai quali esso compete. Infatti il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto (cfr. Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007) presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (tra molte: Cass. n. 4125 del 2017; Cass. n. 23851 del 2019); al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, n. 3, cod.proc.civ., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti e che, nella novellata formulazione (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite, v. sentenze n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici) presuppone l’omessa valutazione di un fatto storico connesso alla vicenda traslativa del trasferimento d’azienda che avrebbe condotto, per la sua sicura decisività, ad un opposto esito della lite. In entrambi i casi resta fermo quanto ancora di recente ribadito dalle Sezioni unite civili circa l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione efalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod.proc.civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020). 5. Tanto premesso dal punto di vista dei limiti del controllo di legittimità, i ricorsi, principale e incidentale, di entrambe le società non possono trovare accoglimento. Le pretese violazioni o false applicazioni di legge in realtà propongono un diverso apprezzamento del peso da attribuire alle varie circostanze di fatto che hanno dato origine alla vicenda contenziosa, collocandosi al di fuori, per quanto innanzi chiarito, anche dal paradigma dettato dal n. 3 dell’art. 360 cod.proc.civ., nonostante lo sforzo defensionale di fornire loro una sostanza coerente con la forma del vizio prospettato, che costituisce invece un mero involucro. 6. In punto di diritto il Collegio reputa che il giudice d’appello abbia deciso le questioni in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare condivisi orientamenti. In proposito, giova osservare che, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunc iata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 cod.proc.civ.) e 2009 (art. 360 bis cod.proc.civ., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011) ed il valore del precedente è stato ribadito più volte da questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011, nell’occasione con specifico riguardo alle disposizioni del rito; Cass. SS.UU. n. n. 23675 del 2014; Cass. n. 11747 del 2019). 7. Ciò posto, la Corte non ravvisa ragioni sufficienti a determinare un mutamento degli orientamenti di legittimità che si sono andati consolidando in tema di autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto e di preesistenza del medesimo. 7.1. Secondo un risalente principio di legittimità la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006).Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23). La ratio della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell’ambito di un’attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario e, quindi, è finalizzata a proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto cambiamento abbia luogo (Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, C-186/83, Botzen e a., punto 6; Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punto 11); essa, infatti, riguarda il “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti”, per cui non è direttamente incidente nelle ipotesi in cui non si controverta del “mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti” presso la cessionaria, in difetto dei presupposti previsti dal diritto dell’Unione (cfr. Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C 458/12, Amatori ed a.,punti 35 e 37). La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente (ex plurimis: Cass. n. 19740 del 2008), ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C-13/95, Süzen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C- 340/2001, Abler, punto 30; Cort e di Giustizia, 15 dicembre 2005, C- 232/04 e C - 233/04, Guney - Gorres e Demir, punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-127/96, C- 229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/ 10, Scattolon, punto 60; Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, C 416/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 43; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C- 664/2017, [OSCURATO:PERSONA] AE, punto 60). Anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, questa Corte ha ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 cod.civ., rappresenta elemento costitutivo della cessione “l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione” (sul tema v. diffusamente Cass. n. 11247 del 2016; di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 25 febbraio 2016, Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del 2016, tutte sentenze adottate nei confronti delle stesse società di cui al presente procedimento ed aventi ad oggetto il medesimotipo di cessione di azienda concernente servizi di back office; tra le sentenze successive conformi v.: Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018). Tali pronunce, che hanno riguardato –come evidenziato – la cessione dei medesimi servizi di back office di cui alla presente causa, hanno confermato le sentenze di appello che avevano escluso l’operatività dell’art. 2112 cod.civ., nella sua formulazione successiva al 2003, tra l’altro, per “la mancata cessione dei programmi e dei sistemi informatici che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo”, sancendo poi, nel principio di diritto enunciato in funzione nomofilattica, l’indipendenza “dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti” (analogamente v. poi Cass. n. 1316 del 2017 e Cass. n. 19034 del 2017, in ipotesi di cessione di un call center in cui i programmi informatici erano rimasti nella proprietà esclusiva della cedente). Si è inoltre sottolineato che il “fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare l'articolazione che ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall'autonomia privata l'applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all'esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo”; tanto in continuità con una tradizionale impostazione secondo cui non è consentita la creazione di una struttura produttiva ad hoc in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito (tra altre, Cass. n. 2429 del 2008; Cass. n. 21711 del 2012; Cass. n. 8757 del 2014; Cass. n. 19141 del 2015). Negli arresti in discorso non si è poi disconosciuta la legittimità di cessioni di rami aziendali "dematerializzati" o "leggeri" dell'impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi, anche comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, Süzen, C- 13/95, punto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C-127/96, C- 229/96, C-74/97, [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, C-463/09, CLECE, punto 36), che si sono affermati essenzialmente nel campo della successione negli appalti laddove sono i lavoratori ad invocare l’applicazione dell’art. 2112 cod.civ. per transitare nell’impresa subentrante, per i quali principi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune, senza elementi materiali significativi (in precedenza, tra molte, v. Cass. n. 17207 del 2002; Cass.n. 206 del 2004; Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5678 del 2013; Cass.n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tuttavia confermato il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato “di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio”, così “scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato” (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C- 664/2017, [OSCURATO:PERSONA] AE, punto 69, ha sottolineato come l’autonomia del ramo ceduto, dopo il trasferimento, non debba dipendere da scelte economiche effettuate “unilateralmente” da terzi, senza che vi siano garanzie sufficienti che le assicurino l’accesso ai fattori di produzione). 7.2. Nel complesso di pronunce assunte in decisione nel febbraio del 2016, l’elemento costitutivo rappresentato dall’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, “nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione”, perché l’indagine non deve “basarsi sull’organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto”. A conforto si richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui l'impiego del termine “conservi” nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva, “implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento", (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C- 458/12, Amatori ed a., punto 34). Anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 32 del d. lgs. n. 276 del 2003, con l’insieme delle decisioni citate si conferma, dunque, la necessità della preesistenza del ramo al fine di sussumere la vicenda circolatoria nell’alveo dell’art. 2112 cod.civ.; principio già presente nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19842 del 2003; Cass. n. 8017 del 2006; Cass. n. 2489 del 2008; Cass. n. 8757 del 2014) - pure sul rilievo che la conservazione dell’identità dell’entità ceduta di matrice comunitaria (da ultimo v. Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, [OSCURATO:PERSONA] AE, punti 61, 62 e 63) postula che possa conservarsi solo qualcosa che già esista - e costantemente ribadito sino ai giorni nostri con innumerevoli sentenze (tra le più recenti v. Cass. n. 30667 del 2019; Cass.n. 6649 del 2020; Cass.n. 18954 del 2020; Cass. n. 20240 del 2020), tanto da assurgere oramai a principio consolidato del diritto vivente, dal quale, per evidenti ragioni dettate anche dall’esigenza di non recare vulnus all’eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, non si ravvisa ragione per discostarsi. 8. Le società ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata avrebbe giudicato dell’insussistenza di una cessione di ramo d’azienda ex art. 2112 cod.civ. sulla scorta di elementi non rilevanti, quali il mancato trasferimento al cessionario del contratto di locazione delle sedi di lavoro e della proprietà delle infrastrutture tecnologiche, la continua interazione con i dipendenti [OSCURATO:PERSONA], l’assenza di specifica professionalità dei lavoratori ceduti. Appare chiaro l’errore di metodo sotteso alle censure. La Corte di Giustizia europea ha costantemente ribadito che, per determinare se siano soddisfatte o meno le condizioni per l’applicabilità della direttiva in materia di trasferimento d’impresa, occorre“prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, qualigli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività”, ma “questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente” (v. Corte di Giustizia, 9 settembre 2015, C- 160/14, [OSCURATO:PERSONA] da Silva e Brito e altri, punto 26; Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punto 13; Corte di Giustizia, 19 maggio 2002, C-29/91, [OSCURATO:PERSONA], punto 24; Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C 13/95, Süzen, punto 14; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C 340/01, Abler e a., punto 33); si è altresì evidenziato che “l’importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi” (v. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C 13/95, Süzen, punto18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C 127/96, C 229/96 e C 74/97, [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 31; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, , C 173/96 e C 247/96, Hidalgo e a., punto 31). E’ quanto in questa sede intende ribadirsi avuto riguardo al presente giudizio di legittimità ed ai suoi limiti -al cospetto di doglianze di parte che invocano una rivalutazione atomistica degli eventi storici -alla luce del mai superato insegnamento (Cass. SS.UU. n. 379 del 1999) secondo cui, allorquando ai fini di una certa qualificazione giuridica di un rapporto controverso occorre avvalersi di una serie di elementi fattuali sintomatici ai quali i giudici del merito hanno affidato la propria valutazione, ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione ad una certa qualificazione, non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori di ciò che si intende dimostrare. Sicché, quando gli elementi fattuali da valutare sono, in via sintomatica ed indiziaria, molteplici al fine di verificare l’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto, trattandosi di una decisione che è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di circostanze, che –per dirla con la Corte di Giustizia – “sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente”, chi ricorre, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non può invocare una diversa combinazione di tali elementi oppure un diverso apprezzamento rispetto a ciascuno di essi, sollecitando questa Corte ad un controllo estraneo al sindacato di legittimità (sui limiti di tale sindacato in materia di ragionamento presuntivo, per tutte, v. Cass. n. 29781 del 2017 e la giurisprudenza ivi richiamata). 9. Non sfugge al Collegio l'eventualità che l'arrestarsi sulla soglia del giudizio di merito possa consentire che analoghe vicende fattuali vengano diversamente valutate dai giudicanti cui compete il relativo giudizio. Tuttavia è noto che l'oggetto del sindacato di questa Corte non è (o non immediatamente) il rapportosostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, di cui occorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche vincolate dall'art. 360 cod.proc.civ., così come prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva che contigue vicende possono dare luogo a diversi esiti processuali, ma si tratta di esiti non altrimenti evitabili, determinati dalla peculiare natura del controllo di legittimità (ad ex., proprio in tema di trasferimento d’azienda, v. Cass. n. 10868, n. 10925 e n. 22688 del 2014, in motivazione), ancor più da quando il legislatore ha inequivocabilmente orientato il giudizio di cassazione nel senso della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loro apprezzamento. 10. In ordine alle richieste di sospensione del presente procedimento e di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ex art. 267 comma 3 del Trattato per il funzionamento della Unione Europea, proposte dalla difesa delle ricorrenti società in ordine a questioni interpretative aventi ad oggetto la norma comunitaria in materia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di parti di impresa, la Corte reputa che le stesse non siano pregiudiziali ai fini del decidere, in parte per le ragioni già esposte, stante la ritenuta conformità del diritto interno al diritto dell’Unione, ed in parte per le ragioni che si andranno ad illustrare. 10.1. Le richieste sonostate così sintetizzate dalle società. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha formulato le seguenti istanze: A) “se l’art. 1, paragrafo 1, lett. a) e b) in riferimento all’art. 3, paragrafo 1, ed all’art. 6, paragrafo 1, quarto comma, nonché all’art. 4, paragrafo 1, primo comma, della Direttiva 2001/23/CE, osti ad una norma come l’art. 2112 comma 5, la cui formulazione -intesa secondo l’interpretazione prevalente del diritto italiano vivente come mantenimento di una preesistente “entità produttiva autonoma” - esclude l’applicazione degli effetti della direttiva previsti dall’art. 3 alle ipotesi di cessione di una porzione dell’impresa o dello stabilimento destinata allo svolgimento di un’attività economica - intesa come l’offerta di beni o servizi su un determinato mercato (sentenza CGUE C-108/10, punto 43) –che -in ragione del perseguimento del proprio obiettivo è sufficientemente strutturata a tal fine (sentenze CGUE C- 475/99, punto 19 e C-108/10, punto 42) - venga successivamente alla cessione integrata del nuovo imprenditore attraverso l’impiego di mezzi propri per continuare a rendere la medesima attività economica precedentemente resa dalla parte di impresa o di stabilimento ceduta; ovvero, in contrario, se in tali ipotesi sussista una situazione che, in relazione al variare dell’organizzazione seguente alla cessione, ai sensi dell’art. 4 della Direttiva giustifica, da parte del datore di lavoro cedente l’attività economica, il licenziamento dei dipendenti addetti in ragione della cessione dell’attività medesima al nuovo imprenditore risultino esuberanti perché privi dell’attività alla quale erano addetti. B) Se la direttiva 2001/23, e in particolare il suo articolo 1, paragrafo 1, lett. a) e b) in riferimento all’art. 6, paragrafo 1, comma quarto, debba essere interpretata nel senso che la nozione di “trasferimento di parti di imprese o di stabilimenti” comprenda la situazione in cui un’impresa esercente un servizio telefonico - seguendo le esigenze di efficienza e modernizzazione imposte dal mercato e attuate dai propri competitors del settore della telefonia nazionale ed internazionale- trasferisca a terzi imprenditori dei servizi in outsourcing parti di impresa o di stabilimento destinate allo svolgimento delle attività di back office qualora: (i) le risorse trasferite siano organizzate in capo a un soggetto giuridico autonomo costituito in impresa societaria al fine dello svolgimento dell’attività economica trasferita verso il mercato, seppure sia preponderante l’attività svolta per l’imprenditore cedente; (ii) impresa così costituita continui a svolgere senza soluzione di continuità l’attività precedentemente svolta dalla parte di impresa o di stabilimento allo svolgimento dell’attività presso l’imprenditore cedente, compreso il personale con funzioni direttive; (iii) l’impresa cessionaria impieghi, almeno per un rilevante periodo di tempo immediatamente dopo la cessione, i suddetti lavoratori in funzioni identiche a quelle precedentemente svolte presso il cedente; (iv) l’impresa cessionaria impieghi mezzi propri, nonché sistemi informativi in parte propri e in parte concessi in uso mediante contratti di appalto onerosi da parte dell’impresa cedente, in modo da essere sufficientemente strutturata per il perseguimento del proprio obiettivo consistente nell’offerta di servizi sul mercato dell’outsourcing di back office. C) se la disciplina dell’unione europea in tema di “trasferimento di parti di impresa o di stabilimento” in relazione alla interpretazione vincolante di essa fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-458/12 (Amatori ed altri) - secondo cui essa deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come l’art. 2112 cod.civ., 5 comma, la quale in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell’ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un’entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento -comporti che in presenza di cessione contrattuale di parti di impresa o di parti di stabilimento, una volta identificate dalle parti a norma della disciplina nazionale, gli effetti di cui all’art. 3 della direttiva si intendono applicabili a favore dei dipendenti trasferiti con la parte di impresa o di stabilimento per effetto del contratto a prescindere dalla preesistenza di una “entità produttiva”, ma in presenza di una preesistente attività economica cioè di un’organizzazione volta alla fornitura di servizi, svolta dalle parti di impresa o di stabilimento cedute, e si sia consentita o meno ai lavoratori la prova contraria volta all’esclusione dell’applicazione degli effetti previsti dall’art. 3 della direttiva. D) se la direttiva 2001/23, art. 1, paragrafo 1, nonché art. 3, paragrafo 1, primo comma, ostano ad una norma come quella dell’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, come interpretata dalla giurisprudenza italiana prevalente, laddove esclude in via generale -anche in relazione all’art. 2112, comma 6, cod.civ. -l’applicazione della direttiva 2001/23 all’acquisizione da parte del nuovo appaltatore di un gruppo organizzato di lavoratori e/o della parte rilevante dei lavoratori precedentemente già impiegato nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto o al subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto di appalto”. La società [OSCURATO:SOCIETA] ha richiamato (ed esposto) i medesimi quesiti illustrati da [OSCURATO:SOCIETA]. 10.2. A tal proposito, giova premettere che l’obbligo peril giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 citato (già art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Europea), viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass. n. 4776 del 2012); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per i giudici di ultima istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all’esame del giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano (cfr. Cass. SS.UU. n. 8095 del 2007). Invero è noto (v. Cass. SS.UU. n. 20701 del 2013) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice 16 stabilirne la necessità: infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea; sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (tra le altre, v. Cass. n. 6862 del 2014; Cass. n. 13603 del 2011). D'altro canto è incontrastato l’enunciato, più volte ribadito da questa Corte a Sezioni unite, secondo cui la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (v. Cass. SS.UU. n. 30301 del 2017; in precedenza: Cass. SS.UU. nn. 16886/2013, 2403/14, 2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16). Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte clair" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, Cilfit; e, per la giurisprudenza di questa Corte, tra le altre: Cass. SS.UU. n. 12067 del 2007; Cass. n. 22103 del 2007; Cass. n. 4776 del 2012; Cass.n. 26924 del 2013). 10.3. Ciò premesso, non reputa questo Collegio che le articolate difese delle istanti introducano nuovi elementi di valutazione, pertinenti alla materia del contendere, tali da giustificare un rinvio alla Corte di Giustizia che già si è espressa, più volte, sulle problematiche di diritto sottese alle enunciate richieste ex art. 267 TFUE. 11. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale delle società vanno rigettati e le spese di lite sono liquidate come da dispositivo tenuto conto che la lavoratrice ha resistito esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. 12. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]., il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 200,00 per esborsi e in euro4.500,00 oltre spese gene