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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:874
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61992CJ0039_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-39/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] del circondario di Lisbona, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Petróleos de Portugal SA ([OSCURATO:PERSONA]), e Correia, Simões & Companhia, Lda, Correia, Sousa & Crisóstomo, Lda, domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 85, n. 2, del Trattato CEE e dell' art. 12, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5, rettificata con GU 1984, L 79, pag. 38), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori D.A.O.

Edward, presidente di sezione, R. Joliet e G.C. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: C.O.

Lenz cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per la Petróleos de Portugal SA, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lisbona; ° per il governo portoghese, dai signori [OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio degli Affari giuridici della direzione generale delle Comunità europee e [OSCURATO:PERSONA] dos Santos, assistente presso la facoltà di giurisprudenza di Lisbona, in qualità di agenti; ° per il governo ellenico, dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico aggiunto presso l' avvocatura dello Stato e [OSCURATO:PERSONA], procuratore presso l' avvocatura dello Stato, in qualità di agenti; ° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora [OSCURATO:PERSONA] e dal signor [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], funzionario portoghese distaccato presso detto servizio, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della Petróleos de Portugal ° [OSCURATO:PERSONA] SA, rappresentata dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] de Sá, del foro di Lisbona, della Correia, Simões & Companhia, Limitada, e Correia, Sousa & Crisóstomo, Limitada, rappresentate dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lisbona, del governo ellenico, nonché della Commissione delle Comunità europee, all' udienza del 24 giugno 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 luglio 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 22 marzo 1991, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 1992, il [OSCURATO:PERSONA] del circondario di Lisbona, ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 85, n. 2, del Trattato CEE e dell' art. 12, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5, rettificata con GU 1984, L 79, pag. 38). 2 Detta questione è stata sollevata nel contesto di una controversia tra la società Petróleos de Portugal ° [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), e le società Correia, Simões & Companhia, Limitada (in prosieguo: il "rivenditore"), e Correia, e Sousa & Crisóstomo, Limitada a seguito del recesso unilaterale, da parte del rivenditore, da un contratto stipulato il 17 maggio 1982 per un periodo di quindici anni fino al 17 maggio 1997. 3 In virtù dell' art. 1 di detto contratto, la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a fornire i carburanti e i lubrificanti al rivenditore, il quale era tenuto ad acquistarli per rivenderli nella propria stazione di servizio.

La società Correia, Sousa & Crisóstomo, Limitada, si era impegnata come garante del rivenditore nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. 4 L' accordo veniva rescisso dal rivenditore il 14 maggio 1990. [OSCURATO:PERSONA] lo citava in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] del circondario di Lisbona per mancata esecuzione delle sue obbligazioni. 5 [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione affinché si pronunci in via pregiudiziale: "Se la fissazione, in un accordo relativo ad una stazione di servizio di cui all' art. 12, n. 1, lett. c) del regolamento (CEE) 22 giugno 1983, n. 1984, di una durata indeterminata o superiore a dieci anni, in violazione del disposto dell' art. 12, n. 1, lett. c), del regolamento medesimo, determini, ai sensi dell' art. 85, n. 2, del Trattato, la sua nullità totale ovvero se sia possibile procedere, in considerazione del fatto che la nullità incide unicamente su tale punto, alla sua riduzione limitandone la durata ad un periodo massimo consentito di dieci anni". 6 Per una più ampia esposizione del contesto giuridico della controversia di cui alla causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo saranno ripresi in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 7 La questione pregiudiziale sembra essere basata sull' ipotesi che il regolamento n. 1984/83 stabilisca le condizioni di validità degli accordi in materia di stazioni di servizio con riferimento alle norme comunitarie sulla concorrenza. 8 A questo proposito occorre sottolineare che il regolamento n. 1984/83 è esclusivamente un regolamento di esenzione per categorie, emanato dalla Commissione sulla base del regolamento (CEE) del Consiglio 2 marzo 1965, n. 19, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU 1965, n. 36, pag. 533), da ultimo modificato con l' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei Trattati 12 giugno 1985 (GU L 302, pag. 23; in prosieguo: l' "atto di adesione").

Un accordo che non soddisfi tutte le condizioni di esenzione fissate da detto regolamento non è per questo in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato.

In tal caso, spetta al giudice nazionale verificare se l' accordo sia compatibile con tale articolo. 9 L' art. 10 del regolamento n. 1984/83 dichiara l' art. 85, n. 1, del Trattato inapplicabile a taluni accordi in materia di stazioni di servizio nello stesso definiti.

Per beneficiare dell' esenzione per categorie, detti accordi debbono rispettare le condizioni enunciate negli artt. 11-13 del regolamento. 10 A norma dell' art. 12, n. 1, lett. c), l' art. 10 non è applicabile quando l' accordo è concluso per una durata indeterminata o per più di dieci anni. 11 Tuttavia, in virtù dell' art. 15, n. 3 e n. 4, inserito quest' ultimo mediante l' art. 26 dell' Atto di adesione, il divieto sancito dall' art. 85, n. 1, del Trattato non si applica agli accordi della categoria contemplata all' art. 10, in vigore alla data di adesione, fino alla data di scadenza dell' accordo, e, al più tardi, fino alla scadenza della durata di validità del regolamento, cioè il 31 dicembre 1997, a condizione che prima del 1 gennaio 1989 il fornitore abbia sciolto il rivenditore da tutti gli obblighi che ostino ad una siffatta esenzione. 12 Da questa disposizione risulta che la condizione relativa alla durata massima dell' accordo, stabilita nell' art. 12, n. 1, lett. c), del regolamento non è applicabile a un accordo anteriore alla data di adesione, quale quello considerato nella controversia di cui alla causa principale. 13 Un accordo anteriore alla data di adesione di durata indeterminata o di oltre dieci anni, può pertanto beneficiare dell' esenzione prevista dal regolamento n. 1984/83 sino alla data della sua scadenza o, al più tardi, al 31 dicembre 1997, purché a partire dal 1 gennaio 1989, al più tardi, i suoi termini siano stati resi conformi alle condizioni fissate dagli artt. 10-13 di detto regolamento, ad eccezione della condizione relativa alla durata dell' accordo, prevista nell' art. 12, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento. 14 Ciò considerato, la questione pregiudiziale va risolta nel senso che un accordo in materia di stazioni di servizio anteriore alla data di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, stipulato per una durata indeterminata o superiore ai dieci anni, può beneficiare dell' esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1984/83, come disposto dall' art. 15, nn. 3 e 4, dello stesso regolamento, se risponde alle condizioni fissate dal regolamento, con esclusione di quella relativa alla durata di cui all' art. 12, n. 1, lett. c).

Decisione relativa alle spese Sulle spese 15 Le spese sostenute dal governo della Repubblica portoghese, dal governo della Repubblica ellenica e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] del circondario di Lisbona con ordinanza 22 marzo 1991, dichiara: Un accordo in materia di stazioni di servizio anteriore alla data di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, stipulato per una durata indeterminata o superiore ai dieci anni, può beneficiare dell' esenzione per categoria prevista dal regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come disposto dall' art. 15, nn. 3 e 4, dello stesso regolamento, se risponde alle condizioni fissate dal regolamento con esclusione di quella relativa alla durata di cui all' art. 12, n. 1, lett. c).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61992CJ0039_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-39/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] del circondario di Lisbona, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Petróleos de Portugal SA ([OSCURATO:PERSONA]), e Correia, Simões & Companhia, Lda, Correia, Sousa & Crisóstomo, Lda, domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 85, n. 2, del Trattato CEE e dell' art. 12, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5, rettificata con GU 1984, L 79, pag. 38), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, R. Joliet e G.C. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per la Petróleos de Portugal SA, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lisbona; ° per il governo portoghese, dai signori [OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio degli Affari giuridici della direzione generale delle Comunità europee e [OSCURATO:PERSONA] dos Santos, assistente presso la facoltà di giurisprudenza di Lisbona, in qualità di agenti; ° per il governo ellenico, dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico aggiunto presso l' avvocatura dello Stato e [OSCURATO:PERSONA], procuratore presso l' avvocatura dello Stato, in qualità di agenti; ° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora [OSCURATO:PERSONA] e dal signor [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], funzionario portoghese distaccato presso detto servizio, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della Petróleos de Portugal ° [OSCURATO:PERSONA] SA, rappresentata dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] de Sá, del foro di Lisbona, della Correia, Simões & Companhia, Limitada, e Correia, Sousa & Crisóstomo, Limitada, rappresentate dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lisbona, del governo ellenico, nonché della Commissione delle Comunità europee, all' udienza del 24 giugno 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 luglio 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 22 marzo 1991, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 1992, il [OSCURATO:PERSONA] del circondario di Lisbona, ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 85, n. 2, del Trattato CEE e dell' art. 12, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5, rettificata con GU 1984, L 79, pag. 38). 2 Detta questione è stata sollevata nel contesto di una controversia tra la società Petróleos de Portugal ° [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), e le società Correia, Simões & Companhia, Limitada (in prosieguo: il "rivenditore"), e Correia, e Sousa & Crisóstomo, Limitada a seguito del recesso unilaterale, da parte del rivenditore, da un contratto stipulato il 17 maggio 1982 per un periodo di quindici anni fino al 17 maggio 1997. 3 In virtù dell' art. 1 di detto contratto, la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a fornire i carburanti e i lubrificanti al rivenditore, il quale era tenuto ad acquistarli per rivenderli nella propria stazione di servizio. La società Correia, Sousa & Crisóstomo, Limitada, si era impegnata come garante del rivenditore nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. 4 L' accordo veniva rescisso dal rivenditore il 14 maggio 1990. [OSCURATO:PERSONA] lo citava in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] del circondario di Lisbona per mancata esecuzione delle sue obbligazioni. 5 [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione affinché si pronunci in via pregiudiziale: "Se la fissazione, in un accordo relativo ad una stazione di servizio di cui all' art. 12, n. 1, lett. c) del regolamento (CEE) 22 giugno 1983, n. 1984, di una durata indeterminata o superiore a dieci anni, in violazione del disposto dell' art. 12, n. 1, lett. c), del regolamento medesimo, determini, ai sensi dell' art. 85, n. 2, del Trattato, la sua nullità totale ovvero se sia possibile procedere, in considerazione del fatto che la nullità incide unicamente su tale punto, alla sua riduzione limitandone la durata ad un periodo massimo consentito di dieci anni". 6 Per una più ampia esposizione del contesto giuridico della controversia di cui alla causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 7 La questione pregiudiziale sembra essere basata sull' ipotesi che il regolamento n. 1984/83 stabilisca le condizioni di validità degli accordi in materia di stazioni di servizio con riferimento alle norme comunitarie sulla concorrenza. 8 A questo proposito occorre sottolineare che il regolamento n. 1984/83 è esclusivamente un regolamento di esenzione per categorie, emanato dalla Commissione sulla base del regolamento (CEE) del Consiglio 2 marzo 1965, n. 19, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU 1965, n. 36, pag. 533), da ultimo modificato con l' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei Trattati 12 giugno 1985 (GU L 302, pag. 23; in prosieguo: l' "atto di adesione"). Un accordo che non soddisfi tutte le condizioni di esenzione fissate da detto regolamento non è per questo in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato. In tal caso, spetta al giudice nazionale verificare se l' accordo sia compatibile con tale articolo. 9 L' art. 10 del regolamento n. 1984/83 dichiara l' art. 85, n. 1, del Trattato inapplicabile a taluni accordi in materia di stazioni di servizio nello stesso definiti. Per beneficiare dell' esenzione per categorie, detti accordi debbono rispettare le condizioni enunciate negli artt. 11-13 del regolamento. 10 A norma dell' art. 12, n. 1, lett. c), l' art. 10 non è applicabile quando l' accordo è concluso per una durata indeterminata o per più di dieci anni. 11 Tuttavia, in virtù dell' art. 15, n. 3 e n. 4, inserito quest' ultimo mediante l' art. 26 dell' Atto di adesione, il divieto sancito dall' art. 85, n. 1, del Trattato non si applica agli accordi della categoria contemplata all' art. 10, in vigore alla data di adesione, fino alla data di scadenza dell' accordo, e, al più tardi, fino alla scadenza della durata di validità del regolamento, cioè il 31 dicembre 1997, a condizione che prima del 1 gennaio 1989 il fornitore abbia sciolto il rivenditore da tutti gli obblighi che ostino ad una siffatta esenzione. 12 Da questa disposizione risulta che la condizione relativa alla durata massima dell' accordo, stabilita nell' art. 12, n. 1, lett. c), del regolamento non è applicabile a un accordo anteriore alla data di adesione, quale quello considerato nella controversia di cui alla causa principale. 13 Un accordo anteriore alla data di adesione di durata indeterminata o di oltre dieci anni, può pertanto beneficiare dell' esenzione prevista dal regolamento n. 1984/83 sino alla data della sua scadenza o, al più tardi, al 31 dicembre 1997, purché a partire dal 1 gennaio 1989, al più tardi, i suoi termini siano stati resi conformi alle condizioni fissate dagli artt. 10-13 di detto regolamento, ad eccezione della condizione relativa alla durata dell' accordo, prevista nell' art. 12, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento. 14 Ciò considerato, la questione pregiudiziale va risolta nel senso che un accordo in materia di stazioni di servizio anteriore alla data di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, stipulato per una durata indeterminata o superiore ai dieci anni, può beneficiare dell' esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1984/83, come disposto dall' art. 15, nn. 3 e 4, dello stesso regolamento, se risponde alle condizioni fissate dal regolamento, con esclusione di quella relativa alla durata di cui all' art. 12, n. 1, lett. c). Decisione relativa alle spese Sulle spese 15 Le spese sostenute dal governo della Repubblica portoghese, dal governo della Repubblica ellenica e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] del circondario di Lisbona con ordinanza 22 marzo 1991, dichiara: Un accordo in materia di stazioni di servizio anteriore alla data di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, stipulato per una durata indeterminata o superiore ai dieci anni, può beneficiare dell' esenzione per categoria prevista dal regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come disposto dall' art. 15, nn. 3 e 4, dello stesso regolamento, se risponde alle condizioni fissate dal regolamento con esclusione di quella relativa alla durata di cui all' art. 12, n. 1, lett. c).
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