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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 25257/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r.g. 8222/25 Ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente - riprodotti nella memoria difensiva del 20 maggio 2025 - sono tutti affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato di evasione, evidenziando in modo non illogico le ragioni della ritenuta incompatibilità del luogo in cui l'imputata è stata fermata rispetto alla sede delle mense per poveri ove era autorizzata a recarsi (pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il motivo riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.è ugualmente generico/avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sul dolo e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena e di diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché/a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, non essendo ammissibile la sollecitazione di una nuova e differente valutazione dei parametri previsti dall'art.133 c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r.g. 8222/25 Ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente - riprodotti nella memoria difensiva del 20 maggio 2025 - sono tutti affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato di evasione, evidenziando in modo non illogico le ragioni della ritenuta incompatibilità del luogo in cui l'imputata è stata fermata rispetto alla sede delle mense per poveri ove era autorizzata a recarsi (pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il motivo riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.è ugualmente generico/avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sul dolo e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena e di diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché/a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, non essendo ammissibile la sollecitazione di una nuova e differente valutazione dei parametri previsti dall'art.133 c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 25257/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris