CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 21984/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che si proceda alla correzione dell'errore rilevato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel dispositivo della sentenza n. 6018 del 2024 è stato rilevato, ex officio, un errore materiale nel dispositivo, nella parte relativa alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili, che deve essere corretto nel modo seguente: dopo le parole «dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende», in sostituzione delle parole: «nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida: in favore di [OSCURATO:PERSONA] in euro 3.686,00 oltre accessori di legge; in favore di "F.a.i." in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore dell'associazione "Caponnetto" in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; in favore di "Solidaria" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "S.o.s. impresa" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "Confcommercio" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "Sicindustria" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "Centro studi [OSCURATO:PERSONA]" in euro 4.000,00 oltre accessori legge; in favore del comune di Isola delle Femmine in euro 4.000,00 oltre accessori di legge», deve essere inserito un punto e, dopo il punto, le seguenti parole: «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili "Solidaria", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "Confcommercio", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge "S.O.S. impresa", che liquida in euro 4000 oltre accessori di legge, "Sicindustria", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "[OSCURATO:PERSONA]", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "Associazione "Caponnetto", che liquida in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile "Comune di Isola delle Femmine", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3686,00 oltre accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile "F.A.I." , che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge. 2.Preso atto dell'errore materiale, il collegio procede alla correzione dell'errore rilevato. P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 6018 del 2024 pronunciata da questa Corte in data 9 gennaio 2024 nella parte relativa alle spese sostenute dalle parti civili, che deve essere corretto nel modo seguente: dopo le parole «dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende», in sostituzione delle parole: «nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida: in favore di [OSCURATO:PERSONA] in euro 3.686,00 oltre accessori di legge; in favore di "F.a.i." in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore dell'associazione "Caponnetto" in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; in favore di "Solidaria" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "S.o.s. impresa" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "Confcommercio" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "Sicindustria" in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di "Centro studi [OSCURATO:PERSONA]" in euro 4.000,00 oltre accessori legge; in favore del comune di Isola delle Femmine in euro 4.000,00 oltre accessori di legge», deve essere inserito un punto e, dopo il punto, le seguenti parole: «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili "Solidaria", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "Confcommercio", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge "S.O.S. impresa", che liquida in euro 4000 oltre accessori di legge, "Sicindustria", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "[OSCURATO:PERSONA]", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge, "Associazione "Caponnetto", che liquida in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile "Comune di Isola delle Femmine", che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3686,00 oltre accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile "F.A.I." , che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge. Così dec