CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19775/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3619/25 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA] e condanna per i reati di cui agli artt. 367 e 334 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA]); Esaminati i motivi dei ricorsi; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso (nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]), concernenti la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla negata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, risultano riproduttivi di censure già avanzate in sede di appello cui la Corte territoriale ha fornito risposta adeguata e immune da fratture logiche (v. in particolare pag. 9); rilevato infatti che la Corte ha motivato il diniego alla luce del precedente penale a carico della imputata, nonché da due archiviazionì per speciale tenuità del fatto ex art. 131-bis, che, costituendo un precedente giudiziario, ben possono essere ritenuti ostativi al riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792); Rilevato che l'unico motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], concernente la pretesa violazione del principio di tassatività e determinatezza nella parte in cui, la Corte avrebbe ritenuto configurato il reato di cui all'art. 334 cod. pen. in relazione al bene sottoposto a sequestro di natura amministrativa e non anche di natura penale, risulta manifestamente infondato e riproduttivo di censure già avanzate e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale là dove si è ribadito che la norma in parola sanziona le condotte violative di qualsivoglia tipo di sequestro, sia esso penale o amministrativo, essendo esclusa la configurabilità solo in caso dì fermo amministrativo (v. in particolare pag. 8); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così