CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 47421/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 agosto 2022, la Corte di Assise di appello di Milano rigettava l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente a ottenere la revoca ovvero la modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari cui il predetto trovasi sottoposto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Milano, deducendo "violazione degli artt. 13, comma 2, e 111, comma 6, Costituzione, 125, comma 3, 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., 5, 2 CEDU, ovvero per omessa motivazione risultante dal testo dell'ordinanza di rigetto impugnata che si risolve nell'inosservanza di leggi sovranazionali, costituzionali e ordinarie che impongono al giudice di motivare i provvedimenti aventi per oggetto la libertà personale". Ha, al riguardo, evidenziato che la Corte di Assise di appello di Milano avrebbe completamente ignorato l'istanza formulata dalla Procura generale, con la quale si chiedeva la revoca della misura cautelare a carico dell'Alfano, scrutinando solamente quella proposta dalla difesa dell'imputato, erroneamente ritenendo che il Procuratore generale avesse espresso unicamente "un articolato parere favorevole" e non anche una propria e autonoma richiesta nell'interesse della Legge e della pronta e regolare amministrazione della Giustizia. 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va qualificato appello e, conseguentemente, va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, sezione per il riesame. E in vero, "in materia di impugnazioni cautelari personali, è esclusa l'applicabilità dell'art. 568, comma 4 -bis, cod. proc. pen., che limita al ricorso per cassazione l'impugnazione che il pubblico ministero può proporre per conseguire effetti favorevoli all'imputato, sicché, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura dallo stesso in precedenza avanzata, resta ammesso esclusivamente l'appello di cui all'art. 310 cod. proc. pen." (Cass. Sez. 3, n. 11326 del 09/02/2022, Rv. 282930 - 01). In detta pronuncia è stato condivisibilmente osservato che, in mancanza di interventi normativi specifici sugli artt. 310 e 311 cod. proc. pen., non soccorre alcuna ragione di applicare estensivamente la novella di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 al procedimento cautelare, con la conseguenza che, in caso di revoca o sostituzione della misura, il rimedio esperibile rimane pur sempre l'appello, in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto solo contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili. 2. In applicazione del superiore principio di diritto, il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica di Milano va qualificato appello e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Milano, sezione per il riesame. P.Q.M. Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano - Sezione per il riesame. Così deciso, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]