CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41003/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] -- anche agli effetti civili — per i reati di lesioni e minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che, in via preliminare, il ricorrente eccepisce la prescrizione del reato maturata dopo la pronunzia della sentenza di appello, ma che l'inammissibilità dei motivi di ricorso di seguito illustrati impedisce di prenderne atto. Considerato che la prescrizione è maturata il 16 luglio 2021 anche escludendo, come necessario alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 2021, il periodo di sospensione determinato dal rinvio ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. g), d.l. 18 del 2020, giacché occorre tenere conto della portata sospensiva sulla prescrizione della richiesta di rinvio del difensore dell'imputato per la discussione, richiesta formulata il 9 settembre 2016 all'esito delle attività processuali svolte in quella data, che ha determinato il differimento dell'udienza al 27 gennaio 2017. Considerato che il primo motivo di ricorso — che lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al nesso eziologico tra condotta del prevenuto e lesioni patite dalla persona offesa — è inammissibile in quanto del tutto versato in fatto e teso ad una riedizione del procedimento valutativo delle prove, nonché sordo alle argomentazioni della Corte territoriale a proposito della conducenza probatoria del certificato medico pur in presenza della precedente frattura riportata dalla vittima, quale elemento di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa. Considerato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto ai reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. — è inammissibile per le stesse ragioni, essendo diretto ad ottenere un nuovo scrutinio delle fonti di prova mediante la riproposizione della tesi difensiva, adeguatamente sconfessata dalla Corte territoriale. Considerato che il terzo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. — è inammissibile in quanto non si confronta con quanto sostenuto dalla Corte di appello attraverso il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, vale a dire che l'azione era aggravata da motivi futili (circostanza in sé ostativa all'applicazione dell'istituto ex art. 131-bis, comma 2, cod. pen.). Considerato che l'inammissibilità del ricorso principale determina, ex lege, quella dei motivi aggiunti (cfr. art. 585, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato Inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle am