CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08717/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20673-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in !ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentí - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 673/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il giudizio trae origine dalla domanda di negatoria servitutis proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale lamentò, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, l'occupazione del fondo contraddistinto dalla p.11a 15 attraverso un illegittimo varco praticato nella rete di recinzione; i convenuti si costituirono per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale, chiesero dichiararsi l'usucapione dell'area antistante il fabbricato di loro proprietà, individuata in battuto di cemento, accessibile attraverso un cancelletto: la Corte d'appello di L'Aquila confermò la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'usucapione dell'area in battuto di cemento sulla base del complessivo compendio probatorio, con particolare riferimento all'esistenza del cancelletto di accesso all'area, realizzato dal padre dei convenuti in riconvenzionale, [OSCURATO:PERSONA], di cui essi detenevano le chiavi; nel tempo, i [OSCURATO:PERSONA] avevano provveduto alla pulizia dell'area ed a custodirvi i cani, anche dopo aver locato il fabbricato ivi esistente; Ric. 2020 n. 20673 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -2- - il giudice d'appello ritenne irrilevanti le deposizioni dei testi addotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] perché si erano limitati a riferire di non aver visto il varco o il cancelletto ma una rete divisoria, avevano reso dichiarazioni non riscontrabili nelle fotografie o riferibili ad un momento in cui l'usucapione era già maturata; - per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di tre motivi; - hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; non ha svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA]; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., il travisamento delle prove e l'omesso esame delle risultanze di causa, per non avere la corte d'appello tenuto conto dell'esito dei procedimenti possessori intercorsi tra le medesime parti ed aventi identità di petitum e causa petendi, essendo la decisione basata sulle medesime circostanze di fatto; - il motivo è infondato; - in disparte l'errata deduzione del vizio motivazionale , consentito solo con riferimento all'omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio e non delle risultanze probatorie ( Cass. 8053/2014), giova evidenziare che, come correttamente affermato dalla corte territoriale, i procedimenti possessori non fanno stato in sede petitoria anche se pronunciati tra le medesime parti; Ric. 2020 n. 20673 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -3- - nel procedimento possessorio trova tutela la situazione di fatto, corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale mentre nel giudizio petitorio è tutelata la situazione di diritto; ai sensi dell'art. 704 cod. proc. civ., il provvedimento possessorio emesso nel corso del giudizio petitorio ha natura esclusivamente interinale ed è destinato ad essere assorbito dalla pronuncia che conclude il procedimento a cognizione piena nel quale è stato emesso. Se ne deve, pertanto, escludere, l'idoneità al giudicato e l'assoggettabilità ad esecuzione forzata, trovando esclusiva applicazione il procedimento di attuazione regolato dall'art. 669 duodecies cod. proc. civ. proponibile davanti al giudice che ha emesso l'interdetto (Cass. Civ., Sez.II, 16.6.2008, n.16220); _ parallelamente, in tema di concorso tra giudizio possessorio e giudizio petitorio, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di separata domanda di accertamento della proprietà, proposta da parte dell'attore in possessorio, non fa automaticamente venir meno la protezione giuridica del potere di fatto, a prescindere dal titolo che lo possa giustificare, né preclude al giudice del procedimento possessorio, in ipotesi ancora pendente, di emettere una pronuncia di reintegrazione, giacché la tutela del possesso è destinata a cedere non a fronte dell'accertamento, nel giudizio petitorio, che il possessore non è proprietario, quanto del diritto incompatibile spettante all'autore dello spoglio ( Cass. Civ., Sezz. II, 17.2.2012, n.2371); - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità del procedimento per violazione dell'art.116 c.p.c. per avere Ric. 2020 n. 20673 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -4- la corte di merito erroneamente valutato le prove relative all'esistenza del cancelletto ed alla visibilità del cancelletto; con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 c,c., 1158 c.c., 1163 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la corte di merito attribuito rilevanza all'esistenza del cancelletto, nonostante esso fosse stato occultato con un pannello di plastica e fosse stato creato un varco nella rete di confine, sicchè il possesso sarebbe clandestino ed inidonea all'acquisto della proprietà per usucapione; - i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati; come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza del 30.9.2020 n. 20867, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell' art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei Ric. 2020 n. 20673 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -5- rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione; nel caso di specie, sotto lo schermo del vizio di violazione di legge, il ricorrente propone un'alternativa ricostruzione degli elementi fattuali, valorizzati dal giudice di merito, al fine dell'accertamento del possesso ad usucapionem; - in particolare, ai fini dell'esclusività del possesso, la corte di merito ha valorizzato l'esistenza di un cancelletto, realizzato dal dante causa del convenuti in riconvenzionale e del possesso delle chiavi; inoltre nell'area oggetto di usucapione essi avevano realizzato un battuto di cemento antistante la loro abitazione, che utilizzavano per stendere il bucato e custodire i cani e provvedevano alla sua pulizia; anche dopo aver locato il fabbricato, i Colangeli continuarono ad utilizzare detta area senza mai perdere la relazione di fatto con il bene; - nell'ambito dell'esame del complessivo materiale probatorio, il giudice d'appello ha ritenuto irrilevanti le deposizioni dei testi addotti dalla [OSCURATO:SOCIETA], che si erano limitati a riferire di non aver visto un varco o un cancelletto ma una rete divisoria o avevano reso dichiarazioni non riscontrabili nelle fotografie o riferibili ad un momento in cui l'usucapione era già maturata; - il ricorso va ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo; - ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio Ric. 2020 n. 20673 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -6- 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c