CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 16488/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6321/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del controricorso e dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso ex art. 6 comma 12 d.l. n. 119/18, con domicilio eletto in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 161, presso il loro studio; - controricorrente e ricorrente successivo - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano n. 34/1/12 depositata il 01.10.2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe di rigetto dell'appello dell'Ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la cartella di pagamento 02120100004517421, emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazione ex artt. 36 bis cl.P.R. 600/73 e 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, con la quale si era provveduto a recupero di eu ro 6 2 .4 4 4, O O conseguente al disconoscimento del credito IVA, o r i ginatosi nell'anno d'imposta 2006, per il quale la parte aveva omesso di presentare la dichiarazione per l'anno d'imposta 2005; [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso e nelle more, intendendo avvalersi della procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, come convertito con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2013, ha versato in data 6.5.2019 la somma di euro 3.122,20, necessaria per definire la controversia, e ha presentato all'Agenzia delle Entrate in data 9.5.2019 la domanda di definizione agevolata, depositando in data 29.5.2019 istanza di sospensione del presente giudizio; in data 22.7.2020 l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] spa provvedimento di diniego della definizione agevolata; in data 21.10.2020 la [OSCURATO:PERSONA] spa ha notificato all'Agenzia delle Entrate ricorso avverso il diniego; [OSCURATO:PERSONA]: L'impugnazione del diniego deve essere accolta; l'Agenzia delle Entrate ha motivato il diniego osservando che la presente controversia non sarebbe definibile trattandosi di lite avverso atto di mera riscossione; a sostegno del suo ricorso la società ha rilevato l'illegittimità del provvedimento di diniego in quanto le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato non devono considerarsi atti di mera riscossione ma sono a tutti gli effetti atti impositivi; la doglianza è fondata; secondo orientamento costante di questa Corte la cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (per VIVA v. art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972), può essere impugnata, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante (Cass. n. 1263 del 2014; Cass. n. 24772 del 2015); le stesse Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 18298 del 25.6.2021 hanno ammesso che le controversie aventi ad oggetto la cartella di pagamento emessa in sede di controllo automatizzato, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, sono suscettibili di delnizione ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, cit., essendo la cartella impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva; questa soluzione non è preclusa nel caso de quo dalla circostanza che la cartella era stata preceduta dalla notifica in data 30.11.2009 di dichiarazione di irregolarità (il c.d. avviso bonario), come riportato nella sentenza impugnata, in quanto l'impugnazione di quest'atto è meramente facoltativa: non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la mancata impugnazione dell'avviso bonario non è in grado di comportare la cristallizzazione del credito in essi indicato (Cass. n. 10987 del 2011); pertanto, quando l'avviso bonario non si stato impugnato, come nel caso in esame, con l'impugnazione della successiva cartella di pagamento possono essere proposti anche motivi relativi al merito della pretesa; conseguentemente, disattesa la ragione a fondamento del diniego dell'Amministrazione che non ha mosso altre contestazioni contro l'istanza di definizione agevolata, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6 comma 3, cit.; ai sensi dell'art. 6, comma 13, cit. le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. accoglie il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] spa avverso il diniego di definizione agevolata della lite e dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 24 mar 21