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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 26 luglio 2024

Cassazione n. 31007/2025

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2396/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante, tutti rappresentati e difesi dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO, con domicilio digitale ex lege; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - ENIS.P.A., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].); -intimata - avverso la sentenza n. 276/2024 della Corte d’appello di Lecce - Sezionedistaccata di Taranto depositata il 26/7/2024; uditala relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 21/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’UTRI; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA] di Taranto ha convenuto ingiudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] di Taranto, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. invocando l’accertamento della proprietà, in capo allo stesso Consorzio, dei soprassuoli e sottosuoli relativia un’infrastruttura stradale realizzata dallo stesso Consorzio su fondi catastalm ente intestati ad [OSCURATO:SOCIETA]. e ad [OSCURATO:SOCIETA]., nonché l’accertamentodella proprietà, in capo allo stesso Consorzio, della rete idrico-potabile realizzata da quest’ultimo in area catastalmente intestataad [OSCURATO:SOCIETA]., con il conseguente riconoscimento del proprio diritto a conseguire l’indennità di espropria zione legittimamente negataglidalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel quadro di un procedimento diespropriazione condotto da quest’ultima, quale concessionaria.

2. A sostegno della propria domanda, il Consorzio ha dedotto di averrealizzato le indicate infrastrutture nell’ambito di una precedente proceduraespropriativa avente ad oggetto taluni fondi di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA].

Tale procedura, tuttavia, non era stata portata a termine con la formale adozione dei provvedimenti di espropriazione, con la conseguenza che, pur avendo il Consorzio realizzato le ridette opere sui fondi oggetto della procedura espropriativa non completat a, la proprietà(formale) di questi ultimi era rimasta in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA].; e tanto, in contrasto con il complesso normativo desumibile dagli artt. 42 - bis d.p.r. n. 327/2001 e 32 della legge reg.

Puglia n. 27/1985, ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto in materiadi accessione dell’art. 934 c.c., la proprietà delle infrastrutture realizzatedal Consorzio doveva ritenersi necessariamente attribuita a quest’ultimo, con la conseguente spettanza a detto Consorzio delle corrispondenti indennità destinate ad essere corrisposte nel quadro della nuova procedura espropriativa condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3.Con sentenza emessa in data 22/2/2022, il Tribunale di Taranto, tra le restanti statuizioni, per quel che rileva in questa sede, ha dichiaratoil difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda propostadal Consorzio, spettando la cognizion e su tale domanda alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, co.1, lett. g), c.p.a., in forza del quale sono devolute alla giurisdizione esclusivadel giudice amministrativo le controversie «aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropri azione per pubblica utilità,ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenzadell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa». 4.Sul punto, il primo giudice ha sottolineato come, nella specie, non potesse dubitarsi della, sia pure mediata, riconducibilità della domanda del Consorzio attore all’esercizio di un potere ablatorio di naturapubblicistica dal quale sarebbe scaturito il diritto di proprietà di cui si chiede accertamento, avendo lo stesso attore dedotto che le opere infrastrutturali di cui si chiede di accertare la proprietà furono realizzatenell’ambito di un programma di interesse pubblico, finanziato con fondi pubblici su progetti predisposti dallo stesso Consorzio ed approvati dall’autorità amministrativa, seguiti da decreti di occupazione d’urgenza, ma senza la successiva emanazione, nei terminiprevisti, del decreto di espropriazione.

Ciòposto, non sarebbe sufficiente, per affermare la giurisdizione delgiudice ordinario, il rilievo secondo cui la posizione giuridica di cui sichiede l’accertamento sia il diritto soggettivo di proprietà, poiché il comportamento tenuto dal Consorzio con la realizzazione delle opere sufondi altrui (ed esercitato, almeno inizialmente, nell’esercizio di un pubblicopotere ablativo) costituisce un elemento imprescindibile della fattispecie acquisitiva costituente un’unitaria causa petendi della domandaspiegata.

Né a conclusione diversa - secondo il primo giudice - si sarebbe potuti pervenire affermando che nella fattispecie si tratterebbe unicamentedi accertare l’esistenza di un’ipotesi di deroga al principio diaccessione posto dall’art. 934 c.c., avendo l’atto re fatto richiamo ad un corpus normativo specifico di carattere pubblicistico (artt. 42 - bis d.p.r.n. 327/2001 e 32 della legge reg.

Puglia n. 27/1985), in base al qualesi dovrebbe individuare il titolo legittimante il diritto di proprietà rivendicato,con la conseguenza che sarebbe proprio la peculiarità del comportamento realizzativo dal Cons orzio, in quanto collegato a finalità e discipline pubblicistiche, a giustificare la cognizione del giudice amministrativo, nella specie deputato a scrutinare gli effetti acquisitivi di comportamenti tenuti da pubbliche amministrazioni ricollegabili all’es ercizio di un potere amministrativo; e tanto, in applicazionedell’art. 5 c.p.c. secondo cui la giurisdizione si determina sullabase del c.d. petitum sostanziale, da identificarsi, non solo e non tantoin funzione della concreta pronuncia invocata dal giudice, quanto soprattuttoin funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura dellaposizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione. 5.Sull’appello del Consorzio per lo [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, consentenza emessa in data 26/7/2024, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di primo grado,ribadendo come la connessione, anche solo med iata, dei diritti vantati dal Consorzio con l’esercizio dei poteri ablativi a suo tempo delegatia quest’ultimo dall’autorità amministrativa costituisce un fatto giuridicoimprescindibile, in ragione del quale sussiste la giurisdizione esclusivadel giudic e amministrativo.

6. Avverso la sentenza d’appello, il Consorzio per lo [OSCURATO:PERSONA] di Taranto propone ricorso per cassazione sulla base di unicomotivo d’impugnazione. 7.L’[OSCURATO:PERSONA] di Taranto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze,il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio;[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ed [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositatoun controricorso per ciascuna delle tre parti. 8.[OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di cassazione hadepositato memoria, invocando il rigetto del ricorso.

9. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il Consorzio ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c., per mancata applicazione dell’art. 936 c.c. ed erronea applicazione dell’art. 42 - bis del d.p.r. n. 327/2001, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la questione sottoposta al proprio esame risultasse, ancorché mediatamente, collegataall’esercizio di poteri espropriativi e, quindi, appartenere alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, co.1, lett. g) d.lgs. n. 104/2010.

Adavviso del ricorrente, al contrario, la circostanza che la vicenda si fosse realizzata in un contesto in cui risultavano venuti meno i presupposti per l’esercizio dei poteri espropriativi, non può che configurare un contenzioso riconducibile alla fattis pecie di cui all’art.936c.c. che, pur riconoscendo al proprietario del suolo alcune facoltà (ritenere le opere realizzate da un terzo corrispondendo un determinatovalore ovvero obbligare chi le ha realizzate ad eliminarle a sue spese) esclude ogni conseguenza giuridica allorquando il proprietario del fondo non abbia esperito, entro il termine previsto, alcunainiziativa. 2.Il motivo è infondato. 3.Osserva il Collego come, seco ndo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte , i fini del riparto della giurisdizionetra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva , non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi,ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio con particolare riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del qualedetti i fatti costituiscono manifestazione (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 21928 del 07/09/2018, Rv. 650603 – 01; Sez .

U, Ordinanza n. 21522del 15/09/2017, Rv. 645315 – 01; Sez.

U, Ordinanza n. 15323 del25/06/2010, Rv. 613676 - 01).

4. Nel caso di specie, è del tutto evidente che i fatti dedotti in questo giudizio dal Consorzio attengano alla (contestata) natura e all’efficacia acquisitiva del comportamento tenuto dal medesimo Consorzio nell’ambito di un procedimento amministrativo di natura espropriativa.

Inparticolare, come correttamente rilevato dal giudice d’appello, deveritenersi del tutto priva di significato la qualific azione, quale mero ‘fattostorico’, de l precedente dispiegarsi, senza esito, della procedura ablativapromossa dal C onsorzio , atteso che la connessione, anche solo mediata, dei diritti vantati dal Consorzio con l’esercizio dei poteri ablativi a suo tempo ad esso delegati costitui sce un fatto giuridico imprescindibile, in ragione del quale s’impone il riconoscimento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. pag. 7 della sentenzaimpugnata).

Varràconsiderare, al riguardo (in conformità a quanto sul punto ritenuto da l primo giudice), come l o stesso Consorzio attore abbia affermato che le opere infrastrutturali di cui chiede accertar si la proprietàin proprio favore, furono realizzate nell’ambito di programmi di interesse pubblico , finanziati con fondi POP regionali , su progetti predisposti dallo stesso attore ed approvati dall’ a utorità amministrativa,seguiti da decreti di occupazione di urgenza dei fondi intestati ad [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. sui quali essi erano destinate in partead insorgere, e da verbali di immissione in possesso, pur senza successivaemanazione nei termini previsti del decreto di esproprio.

In tal senso, il comportamento tenuto dal Consorzio con la realizzazione delle opere su fondi altrui ( e, almeno inizialmente, nell’esercizio di un pubblico potere a blativo ) costituisce elemento imprescindibile della fattispecie acquisitiva che costituisce una causa petendiunitaria della domanda spiegata.

Proprio la peculiarità del comportamento posto in essere dal Consorzio ( con la realizzazione del raccordo stradale e dell’acquedotto), in quanto collegato a finalità e discipline pubblicistiche,varrebbe a giustificare la cognizione della fattispecie da partedel giudice amministrativo , essendo quest’ultimo propriamente chiamato a scrutinare gli effetti (eventualmente) acquisitivi di comportamenti tenuti da pubbliche amministrazioni e ricollegabili all’eserciziodi un potere amministrativo .

Come correttamente già rilevato dal giudice di primo grado, il Consorzio ha in questa sede invocato l’accertamento della proprietà delleopere realizzate su fondi già di proprietà [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo a fatti e ad un rapporto riconducibili all’esercizio di un potere espropriativo ( sebbene non esitato, con riguardo al procedimento promosso dal Consorzio nel 1995, nella fisiologica adozione del decreto di esproprio ), con la conseguenza che la rivendicataacquisizione della proprietà in tale contesto, non è vicenda che possa ritenersi avulsa da quel procedimento espropriativo, essendone anzi inseparabilmente connesso in quanto (prospettato) effetto della particolare vicenda illustrata in citazione, da ritenersi anch’essa oggetto del presente procedimento (cfr. pag. 15 della sentenzadi primo grado emessa dal Tribunale di Taranto) . 5.Da qui l’agevole identificazione del giudizio in esame alla stregua di una controversia avente «ad oggetto […] i comportamenti, riconducibili,anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriaz ione per pubblicautilità», secondo le espressa edizione dell’art. 133, co.1, lett. g), c.p.a.: norma che, per l'appunto, identifica uno specifico caso di controversia sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 6.Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellacensura esaminata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del Consorzio ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascunadelle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate,per ciascuna parte, in complessivi euro 5.500,00, oltre alle spese forfettarie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2396/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante, tutti rappresentati e difesi dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO, con domicilio digitale ex lege; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - ENIS.P.A., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].); -intimata - avverso la sentenza n. 276/2024 della Corte d’appello di Lecce - Sezionedistaccata di Taranto depositata il 26/7/2024; uditala relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 21/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’UTRI; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA] di Taranto ha convenuto ingiudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] di Taranto, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. invocando l’accertamento della proprietà, in capo allo stesso Consorzio, dei soprassuoli e sottosuoli relativia un’infrastruttura stradale realizzata dallo stesso Consorzio su fondi catastalm ente intestati ad [OSCURATO:SOCIETA]. e ad [OSCURATO:SOCIETA]., nonché l’accertamentodella proprietà, in capo allo stesso Consorzio, della rete idrico-potabile realizzata da quest’ultimo in area catastalmente intestataad [OSCURATO:SOCIETA]., con il conseguente riconoscimento del proprio diritto a conseguire l’indennità di espropria zione legittimamente negataglidalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel quadro di un procedimento diespropriazione condotto da quest’ultima, quale concessionaria. 2. A sostegno della propria domanda, il Consorzio ha dedotto di averrealizzato le indicate infrastrutture nell’ambito di una precedente proceduraespropriativa avente ad oggetto taluni fondi di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. Tale procedura, tuttavia, non era stata portata a termine con la formale adozione dei provvedimenti di espropriazione, con la conseguenza che, pur avendo il Consorzio realizzato le ridette opere sui fondi oggetto della procedura espropriativa non completat a, la proprietà(formale) di questi ultimi era rimasta in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA].; e tanto, in contrasto con il complesso normativo desumibile dagli artt. 42 - bis d.p.r. n. 327/2001 e 32 della legge reg. Puglia n. 27/1985, ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto in materiadi accessione dell’art. 934 c.c., la proprietà delle infrastrutture realizzatedal Consorzio doveva ritenersi necessariamente attribuita a quest’ultimo, con la conseguente spettanza a detto Consorzio delle corrispondenti indennità destinate ad essere corrisposte nel quadro della nuova procedura espropriativa condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3.Con sentenza emessa in data 22/2/2022, il Tribunale di Taranto, tra le restanti statuizioni, per quel che rileva in questa sede, ha dichiaratoil difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda propostadal Consorzio, spettando la cognizion e su tale domanda alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, co.1, lett. g), c.p.a., in forza del quale sono devolute alla giurisdizione esclusivadel giudice amministrativo le controversie «aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropri azione per pubblica utilità,ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenzadell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa». 4.Sul punto, il primo giudice ha sottolineato come, nella specie, non potesse dubitarsi della, sia pure mediata, riconducibilità della domanda del Consorzio attore all’esercizio di un potere ablatorio di naturapubblicistica dal quale sarebbe scaturito il diritto di proprietà di cui si chiede accertamento, avendo lo stesso attore dedotto che le opere infrastrutturali di cui si chiede di accertare la proprietà furono realizzatenell’ambito di un programma di interesse pubblico, finanziato con fondi pubblici su progetti predisposti dallo stesso Consorzio ed approvati dall’autorità amministrativa, seguiti da decreti di occupazione d’urgenza, ma senza la successiva emanazione, nei terminiprevisti, del decreto di espropriazione. Ciòposto, non sarebbe sufficiente, per affermare la giurisdizione delgiudice ordinario, il rilievo secondo cui la posizione giuridica di cui sichiede l’accertamento sia il diritto soggettivo di proprietà, poiché il comportamento tenuto dal Consorzio con la realizzazione delle opere sufondi altrui (ed esercitato, almeno inizialmente, nell’esercizio di un pubblicopotere ablativo) costituisce un elemento imprescindibile della fattispecie acquisitiva costituente un’unitaria causa petendi della domandaspiegata. Né a conclusione diversa - secondo il primo giudice - si sarebbe potuti pervenire affermando che nella fattispecie si tratterebbe unicamentedi accertare l’esistenza di un’ipotesi di deroga al principio diaccessione posto dall’art. 934 c.c., avendo l’atto re fatto richiamo ad un corpus normativo specifico di carattere pubblicistico (artt. 42 - bis d.p.r.n. 327/2001 e 32 della legge reg. Puglia n. 27/1985), in base al qualesi dovrebbe individuare il titolo legittimante il diritto di proprietà rivendicato,con la conseguenza che sarebbe proprio la peculiarità del comportamento realizzativo dal Cons orzio, in quanto collegato a finalità e discipline pubblicistiche, a giustificare la cognizione del giudice amministrativo, nella specie deputato a scrutinare gli effetti acquisitivi di comportamenti tenuti da pubbliche amministrazioni ricollegabili all’es ercizio di un potere amministrativo; e tanto, in applicazionedell’art. 5 c.p.c. secondo cui la giurisdizione si determina sullabase del c.d. petitum sostanziale, da identificarsi, non solo e non tantoin funzione della concreta pronuncia invocata dal giudice, quanto soprattuttoin funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura dellaposizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione. 5.Sull’appello del Consorzio per lo [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, consentenza emessa in data 26/7/2024, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di primo grado,ribadendo come la connessione, anche solo med iata, dei diritti vantati dal Consorzio con l’esercizio dei poteri ablativi a suo tempo delegatia quest’ultimo dall’autorità amministrativa costituisce un fatto giuridicoimprescindibile, in ragione del quale sussiste la giurisdizione esclusivadel giudic e amministrativo. 6. Avverso la sentenza d’appello, il Consorzio per lo [OSCURATO:PERSONA] di Taranto propone ricorso per cassazione sulla base di unicomotivo d’impugnazione. 7.L’[OSCURATO:PERSONA] di Taranto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze,il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio;[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ed [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositatoun controricorso per ciascuna delle tre parti. 8.[OSCURATO:PERSONA] generale presso la Corte di cassazione hadepositato memoria, invocando il rigetto del ricorso. 9. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il Consorzio ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c., per mancata applicazione dell’art. 936 c.c. ed erronea applicazione dell’art. 42 - bis del d.p.r. n. 327/2001, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la questione sottoposta al proprio esame risultasse, ancorché mediatamente, collegataall’esercizio di poteri espropriativi e, quindi, appartenere alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, co.1, lett. g) d.lgs. n. 104/2010. Adavviso del ricorrente, al contrario, la circostanza che la vicenda si fosse realizzata in un contesto in cui risultavano venuti meno i presupposti per l’esercizio dei poteri espropriativi, non può che configurare un contenzioso riconducibile alla fattis pecie di cui all’art.936c.c. che, pur riconoscendo al proprietario del suolo alcune facoltà (ritenere le opere realizzate da un terzo corrispondendo un determinatovalore ovvero obbligare chi le ha realizzate ad eliminarle a sue spese) esclude ogni conseguenza giuridica allorquando il proprietario del fondo non abbia esperito, entro il termine previsto, alcunainiziativa. 2.Il motivo è infondato. 3.Osserva il Collego come, seco ndo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte , i fini del riparto della giurisdizionetra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva , non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi,ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio con particolare riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del qualedetti i fatti costituiscono manifestazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21928 del 07/09/2018, Rv. 650603 – 01; Sez . U, Ordinanza n. 21522del 15/09/2017, Rv. 645315 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 15323 del25/06/2010, Rv. 613676 - 01). 4. Nel caso di specie, è del tutto evidente che i fatti dedotti in questo giudizio dal Consorzio attengano alla (contestata) natura e all’efficacia acquisitiva del comportamento tenuto dal medesimo Consorzio nell’ambito di un procedimento amministrativo di natura espropriativa. Inparticolare, come correttamente rilevato dal giudice d’appello, deveritenersi del tutto priva di significato la qualific azione, quale mero ‘fattostorico’, de l precedente dispiegarsi, senza esito, della procedura ablativapromossa dal C onsorzio , atteso che la connessione, anche solo mediata, dei diritti vantati dal Consorzio con l’esercizio dei poteri ablativi a suo tempo ad esso delegati costitui sce un fatto giuridico imprescindibile, in ragione del quale s’impone il riconoscimento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. pag. 7 della sentenzaimpugnata). Varràconsiderare, al riguardo (in conformità a quanto sul punto ritenuto da l primo giudice), come l o stesso Consorzio attore abbia affermato che le opere infrastrutturali di cui chiede accertar si la proprietàin proprio favore, furono realizzate nell’ambito di programmi di interesse pubblico , finanziati con fondi POP regionali , su progetti predisposti dallo stesso attore ed approvati dall’ a utorità amministrativa,seguiti da decreti di occupazione di urgenza dei fondi intestati ad [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. sui quali essi erano destinate in partead insorgere, e da verbali di immissione in possesso, pur senza successivaemanazione nei termini previsti del decreto di esproprio. In tal senso, il comportamento tenuto dal Consorzio con la realizzazione delle opere su fondi altrui ( e, almeno inizialmente, nell’esercizio di un pubblico potere a blativo ) costituisce elemento imprescindibile della fattispecie acquisitiva che costituisce una causa petendiunitaria della domanda spiegata. Proprio la peculiarità del comportamento posto in essere dal Consorzio ( con la realizzazione del raccordo stradale e dell’acquedotto), in quanto collegato a finalità e discipline pubblicistiche,varrebbe a giustificare la cognizione della fattispecie da partedel giudice amministrativo , essendo quest’ultimo propriamente chiamato a scrutinare gli effetti (eventualmente) acquisitivi di comportamenti tenuti da pubbliche amministrazioni e ricollegabili all’eserciziodi un potere amministrativo . Come correttamente già rilevato dal giudice di primo grado, il Consorzio ha in questa sede invocato l’accertamento della proprietà delleopere realizzate su fondi già di proprietà [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo a fatti e ad un rapporto riconducibili all’esercizio di un potere espropriativo ( sebbene non esitato, con riguardo al procedimento promosso dal Consorzio nel 1995, nella fisiologica adozione del decreto di esproprio ), con la conseguenza che la rivendicataacquisizione della proprietà in tale contesto, non è vicenda che possa ritenersi avulsa da quel procedimento espropriativo, essendone anzi inseparabilmente connesso in quanto (prospettato) effetto della particolare vicenda illustrata in citazione, da ritenersi anch’essa oggetto del presente procedimento (cfr. pag. 15 della sentenzadi primo grado emessa dal Tribunale di Taranto) . 5.Da qui l’agevole identificazione del giudizio in esame alla stregua di una controversia avente «ad oggetto […] i comportamenti, riconducibili,anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriaz ione per pubblicautilità», secondo le espressa edizione dell’art. 133, co.1, lett. g), c.p.a.: norma che, per l'appunto, identifica uno specifico caso di controversia sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 6.Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellacensura esaminata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del Consorzio ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascunadelle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate,per ciascuna parte, in complessivi euro 5.500,00, oltre alle spese forfettarie
Sentenza Cassazione n. 31007/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris