Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 28786/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26428-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 301/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/04/2021; Ric. 2021 n. 26428 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Bologna ha respinto l’appello dell’Inps e confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado, dichiarando prescritto il credito contributivo vantato dall’Istituto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], iscritto d’ufficio alla gestione separata. [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la richiesta di pagamento dei contributi riferiti all’anno 2010, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine quinquennale decorrente dal 16.6.2011.

2. Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alleparti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 421 c.p.c. in relazione all’art. 1, comma 1, DPCM del 12.5.2011, dell’art. 2, comma 26 e ss. della legge 335/1995, dell’art. 18, comma 2, del d.l. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, per avere la Corte di merito dichiarato l’intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2011 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. del 12.5.2011.

5. Il motivo è fondato e deve trovare accoglimento.

6. In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va a nzitutto ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal Ric. 2021 n. 26428 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -3- momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per ilsuo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

7. Di recente, questa Corte, nel ribadire il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si Ric. 2021 n. 26428 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -4- trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v.

Cass. n. 10273 del 2021).

8. L’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 12.5.2011., emanato in base alla previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, debbano effettuare i versamenti entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione.

9. In relazione al caso in esame, deve darsi atto che la questione attinente al dies a quodel termine di prescrizione del debito contributivo è tuttora sub iudicein quanto oggetto del motivo di ricorso dell’Istituto; che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v.

Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); che idati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l’orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v.

Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso specie (il D.P.C.M. del 6.7.2010 Ric. 2021 n. 26428 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -5- è stato emanato in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997).

10. Da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2011, mentre lo stesso risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, del D.P.C.M. cit., con la conseguenza che il termine suddetto non era ancora scaduto alla data del 4.7.2016, di notifica della richiesta di pagamento da parte dell’INPS.

11. Per le ragioni esposte, il ricorso dell’Istituto deve trovare accoglimento.

La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per l’esame delle ulteriori questioni assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26428-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 301/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/04/2021; Ric. 2021 n. 26428 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d'appello di Bologna ha respinto l’appello dell’Inps e confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado, dichiarando prescritto il credito contributivo vantato dall’Istituto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], iscritto d’ufficio alla gestione separata. [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la richiesta di pagamento dei contributi riferiti all’anno 2010, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine quinquennale decorrente dal 16.6.2011. 2. Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alleparti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 4. Con l’unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 421 c.p.c. in relazione all’art. 1, comma 1, DPCM del 12.5.2011, dell’art. 2, comma 26 e ss. della legge 335/1995, dell’art. 18, comma 2, del d.l. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, per avere la Corte di merito dichiarato l’intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2011 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. del 12.5.2011. 5. Il motivo è fondato e deve trovare accoglimento. 6. In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va a nzitutto ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal Ric. 2021 n. 26428 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per ilsuo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». 7. Di recente, questa Corte, nel ribadire il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si Ric. 2021 n. 26428 sez. ML -ud. 14-06-2022 -4- trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v. Cass. n. 10273 del 2021). 8. L’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 12.5.2011., emanato in base alla previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, debbano effettuare i versamenti entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione. 9. In relazione al caso in esame, deve darsi atto che la questione attinente al dies a quodel termine di prescrizione del debito contributivo è tuttora sub iudicein quanto oggetto del motivo di ricorso dell’Istituto; che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); che idati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l’orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso specie (il D.P.C.M. del 6.7.2010 Ric. 2021 n. 26428 sez. ML -ud. 14-06-2022 -5- è stato emanato in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997). 10. Da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2011, mentre lo stesso risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, del D.P.C.M. cit., con la conseguenza che il termine suddetto non era ancora scaduto alla data del 4.7.2016, di notifica della richiesta di pagamento da parte dell’INPS. 11. Per le ragioni esposte, il ricorso dell’Istituto deve trovare accoglimento. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per l’esame delle ulteriori questioni assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’ap
Decreto Cassazione n. 28786/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris