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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 08572/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 ottobre 2021 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Innocenzo, indagato per fatti di abuso d'ufficio e di associazione ai fini del traffico di stupefacenti, nei confronti dell'ordinanza del 7 luglio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in forza della quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione.

2.1. In particolare il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha dedotto la carenza di esigenze cautelari anche in ragione della protratta sospensione dal servizio, nonché della facilità dei controlli abitativi cui avrebbe potuto essere sottoposto, tenuto altresì conto del tempo trascorso dai fatti.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. Con dichiarazione del 16 febbraio 2022, autenticata nella firma, il ricorrente ha rinunciato al ricorso stante la sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza dell'avvenuta sostituzione, in pari data, della misura cautelare custodiale con gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. Il ricorrente ha infatti dichiarato di rinunciare al ricorso assumendo la sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che la misura cautelare della custodia in carcere era stata appunto sostituita con quella degli arresti domiciliari.

5.1.1. Non può quindi che concludersi nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5.2. Ciò posto, peraltro, in linea generale l'inammissibilità del gravame per rinuncia dell'impugnante non determina la soccombenza e la condanna alle spese, quando il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736).

In proposito, infatti, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perché più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816; cfr. Sez. 7, n. 30647 del 16/04/2015, Marchio, Rv. 264377), ed alla sanzione pecuniaria prevista invece, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).

6. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, il ricorso, senza ulteriori statuizioni, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso in Roma il 25/02/2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 ottobre 2021 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Innocenzo, indagato per fatti di abuso d'ufficio e di associazione ai fini del traffico di stupefacenti, nei confronti dell'ordinanza del 7 luglio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in forza della quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha dedotto la carenza di esigenze cautelari anche in ragione della protratta sospensione dal servizio, nonché della facilità dei controlli abitativi cui avrebbe potuto essere sottoposto, tenuto altresì conto del tempo trascorso dai fatti. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. Con dichiarazione del 16 febbraio 2022, autenticata nella firma, il ricorrente ha rinunciato al ricorso stante la sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza dell'avvenuta sostituzione, in pari data, della misura cautelare custodiale con gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. Il ricorrente ha infatti dichiarato di rinunciare al ricorso assumendo la sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che la misura cautelare della custodia in carcere era stata appunto sostituita con quella degli arresti domiciliari. 5.1.1. Non può quindi che concludersi nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5.2. Ciò posto, peraltro, in linea generale l'inammissibilità del gravame per rinuncia dell'impugnante non determina la soccombenza e la condanna alle spese, quando il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736). In proposito, infatti, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perché più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816; cfr. Sez. 7, n. 30647 del 16/04/2015, Marchio, Rv. 264377), ed alla sanzione pecuniaria prevista invece, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910). 6. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, il ricorso, senza ulteriori statuizioni, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso in Roma il 25/02/2022 Il C
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