Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37863/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la pronuncia sopra indicata, il Giudice di pace di Pistoia condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quindicimila euro di multa per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 10-bis e 14, comma 5-quater, nonché 14, comma 5-ter e 5-quater d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il giudice di pace di Pistoia, nel riconoscere il vincolo della continuazione con il reato giudicato dal Giudice di pace di Lucca con sentenza n. 270/23 (condanna per art. 14, comma 5-ter e 5-quater d.lgs. n. 286 del 1998 ad euro diecimila di multa) insieme a quello sottoposto alla propria cognizione (10-bis e 14, comma 5- quater) per l'esistenza di "un'indole criminosa unitaria", ha indicato la pena base in euro diecimila di multa "per il reato più grave", disponendo un aumento di euro cinquemila, per un totale di euro quindicimila di multa, ai sensi dell'art. 81 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo.

Con tale motivo, il difensore dell'interessato denuncia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla determinazione del reato più grave con omessa determinazione, in modo specifico e intellegibile, dell'aumento disposto per la continuazione tale da determinare un'incertezza tra quanto affermato in dispositivo rispetto alla motivazione.

Sono state depositate anche le conclusioni scritte con cui si è ribadito il motivo di ricorso e si è insistito per l'accoglimento del ricorso.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento.

2. Questa Corte, in tema di art. 81 cod. pen., ha già affermato che il Giudice deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per l'applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'interno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati; tale principio è stato da ultimo ribadito da Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01, ove si è affermato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

Si è, infatti, sostenuto che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

Quanto all'individuazione della violazione più grave, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo fissato il principio per il quale, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347).

3. Ciò posto, va rilevato che, nel caso in esame, il Giudice di pace si è limitato a indicare genericamente la violazione più grave - senza specificare quale fosse tra i due reati già giudicati con l'irrogazione della medesima pena di euro diecimila di multa - operando, poi, un unico aumento per l'altra sentenza - anche essa non specificatamente individuata - così giungendo, con l'aumento quantificato in euro cinquemila, alla pena finale di euro quindicimila di multa.

Tanto, senza nulla specificare, come correttamente dedotto, circa i criteri utilizzati nella determinazione della pena per l'applicazione della continuazione, in modo da rendere noti i canoni adottati nell'individuazione del reato più grave e, tenuto conto dell'entità complessiva dell'aumento operato, senza motivare sull'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

4. Le indicate omissioni del percorso motivazionale giustificano, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Pistoia, in diversa persona fisica, che provvederà a sanare le lacune evidenziate in coerenza con i principi di legittimità richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la pronuncia sopra indicata, il Giudice di pace di Pistoia condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quindicimila euro di multa per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 10-bis e 14, comma 5-quater, nonché 14, comma 5-ter e 5-quater d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il giudice di pace di Pistoia, nel riconoscere il vincolo della continuazione con il reato giudicato dal Giudice di pace di Lucca con sentenza n. 270/23 (condanna per art. 14, comma 5-ter e 5-quater d.lgs. n. 286 del 1998 ad euro diecimila di multa) insieme a quello sottoposto alla propria cognizione (10-bis e 14, comma 5- quater) per l'esistenza di "un'indole criminosa unitaria", ha indicato la pena base in euro diecimila di multa "per il reato più grave", disponendo un aumento di euro cinquemila, per un totale di euro quindicimila di multa, ai sensi dell'art. 81 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, il difensore dell'interessato denuncia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla determinazione del reato più grave con omessa determinazione, in modo specifico e intellegibile, dell'aumento disposto per la continuazione tale da determinare un'incertezza tra quanto affermato in dispositivo rispetto alla motivazione. Sono state depositate anche le conclusioni scritte con cui si è ribadito il motivo di ricorso e si è insistito per l'accoglimento del ricorso. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento. 2. Questa Corte, in tema di art. 81 cod. pen., ha già affermato che il Giudice deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per l'applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'interno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati; tale principio è stato da ultimo ribadito da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01, ove si è affermato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Si è, infatti, sostenuto che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Quanto all'individuazione della violazione più grave, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo fissato il principio per il quale, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347). 3. Ciò posto, va rilevato che, nel caso in esame, il Giudice di pace si è limitato a indicare genericamente la violazione più grave - senza specificare quale fosse tra i due reati già giudicati con l'irrogazione della medesima pena di euro diecimila di multa - operando, poi, un unico aumento per l'altra sentenza - anche essa non specificatamente individuata - così giungendo, con l'aumento quantificato in euro cinquemila, alla pena finale di euro quindicimila di multa. Tanto, senza nulla specificare, come correttamente dedotto, circa i criteri utilizzati nella determinazione della pena per l'applicazione della continuazione, in modo da rendere noti i canoni adottati nell'individuazione del reato più grave e, tenuto conto dell'entità complessiva dell'aumento operato, senza motivare sull'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. 4. Le indicate omissioni del percorso motivazionale giustificano, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Pistoia, in diversa persona fisica, che provvederà a sanare le lacune evidenziate in coerenza con i principi di legittimità richiamati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame
Sentenza Cassazione n. 37863/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris