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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 38886/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22485-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 247, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 169/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 82 12-- CI udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 22485/20 Rilevato che: La Corte d'appello di l'Aquila ha respinto - confermando la sentenza del -tribunale di Avezzano - il gravame proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] volto a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore di UGF banca, per la somma di € 15.829,75, oltre interessi al tasso di mora, per esposizione debitoria relativa a un conto corrente acceso dalla menzionata società presso la predetta banca.

Per quanto ancora d'interesse, la Corte d'appello ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare sollevata dall'appellato in sede di comparsa di costituzione per asserita mancanza di specificità dei motivi, mentre ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse l'atto di appello, essendo stata gravata solo una delle ragioni su cui si fondava la decisione di primo grado, mentre le altre due ragioni autonomamente sufficienti a sorreggere la pronunciar erano passate in giudicato per mancanza d'impugnazione.

Contro la sentenza della medesima Corte d'Appello, C.T.A. ttz [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base un unico motivo.

Ha resistito [OSCURATO:SOCIETA] (successore a titolo particolare del credito controverso, giusta scissione parziale di cui in atti/ v. p. 1 del controricorso) con controricorso.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 324, 329, 342 e 346 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché(a suo avviso, la formulazione del Ric. 2020 n. 22485 sez.

MI - ud. 28-09-2021 -2- gravame era, di per sé, sufficiente a garantire un effetto devolutivo pieno dell'intera controversia di primo grado seppure formulato in merito alla censura di uno solo dei motivi per i quali vi era stato rigetto della domanda introduttiva.

Il motivo è infondato; infatti, secondo l'insegnamento di questa Corte, "Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse" (Cass. n. 13880/20, v.

Cass. n. 18641/17, 3386/11, sull'inammissibilità dell'impugnazione per difetto d'interesse).

Nel caso di specie, la Corte territoriale con valutazione discrezionale, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata come nella specie, ha ritenuto che sussistessero tre rationes decidendi su cui si basava il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo da parte del giudice di primo grado: (1) l'esistenza di un contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti, in data 30.7.08, nonché due aperture di credito a favore della [OSCURATO:SOCIETA] confluenti su tale conto corrente e di una fideiussione omnibus a prima richiesta da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che erano i legali rappresentanti della società opponente che si erano succeduti nel tempo e missiva di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che revocava il conto corrente sollevando la banca da qualsiasi responsabilità; 2)/assenza di prova da parte dell'opponente dell'assunto che il credito ingiunto derivasse da operazioni di sconto titoli, posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo successivo alla cessazione della carica ricoperta nella società; 3)Ancolpevole affidamento della banca sull'operato di Ric. 2020 n. 22485 sez.

M1 - ud. 28-09-2021 -3- [OSCURATO:PERSONA], non avendo avuto alcuna comunicazione della cessazione della carica di legale rappresentante del predetto e non potendo la cessazione di carica, ai sensi dell'art.2384 c.c., essere opposta al terzo, nemmeno se pubblicata.

La Corte distrettuale ha ritenuto che solo la ragione di giudizio sub 3) era stata fatta oggetto d'impugnazione, mentre non vi era specifica impugnazione delle altre ragioni di giudizio, per cui anche in caso di eventuale accoglimento della ragione impugnata la decisione risultava fondata sugli altri argomenti di giudizio oramai passati in giudicato con conseguente carenza d'interesse all'appello e inammissibilità dello stesso.

Alla luce di ciò, poiché i motivi d'appello hanno l'effetto di determinare da un lato l'effetto devollutivo e dall'altro di circoscrivere i punti della sentenza su cui si è prestata acquiescenza, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che l'appello proposto fosse inammissibile, perché non erano state contestate tutte le ragioni a sostegno della sentenza di primo grado.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a pagare a UGF Banca le spese di lite che liquida nell'importo di C 3.000,00, oltre C 100,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto Ric. 2020 n. 22485 sez.

M1 - ud. 28-09-2021 -4- per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22485-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 247, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 169/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 82 12-- CI udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 22485/20 Rilevato che: La Corte d'appello di l'Aquila ha respinto - confermando la sentenza del -tribunale di Avezzano - il gravame proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] volto a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore di UGF banca, per la somma di € 15.829,75, oltre interessi al tasso di mora, per esposizione debitoria relativa a un conto corrente acceso dalla menzionata società presso la predetta banca. Per quanto ancora d'interesse, la Corte d'appello ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare sollevata dall'appellato in sede di comparsa di costituzione per asserita mancanza di specificità dei motivi, mentre ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse l'atto di appello, essendo stata gravata solo una delle ragioni su cui si fondava la decisione di primo grado, mentre le altre due ragioni autonomamente sufficienti a sorreggere la pronunciar erano passate in giudicato per mancanza d'impugnazione. Contro la sentenza della medesima Corte d'Appello, C.T.A. ttz [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base un unico motivo. Ha resistito [OSCURATO:SOCIETA] (successore a titolo particolare del credito controverso, giusta scissione parziale di cui in atti/ v. p. 1 del controricorso) con controricorso. Considerato che: Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 324, 329, 342 e 346 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché(a suo avviso, la formulazione del Ric. 2020 n. 22485 sez. MI - ud. 28-09-2021 -2- gravame era, di per sé, sufficiente a garantire un effetto devolutivo pieno dell'intera controversia di primo grado seppure formulato in merito alla censura di uno solo dei motivi per i quali vi era stato rigetto della domanda introduttiva. Il motivo è infondato; infatti, secondo l'insegnamento di questa Corte, "Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse" (Cass. n. 13880/20, v. Cass. n. 18641/17, 3386/11, sull'inammissibilità dell'impugnazione per difetto d'interesse). Nel caso di specie, la Corte territoriale con valutazione discrezionale, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata come nella specie, ha ritenuto che sussistessero tre rationes decidendi su cui si basava il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo da parte del giudice di primo grado: (1) l'esistenza di un contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti, in data 30.7.08, nonché due aperture di credito a favore della [OSCURATO:SOCIETA] confluenti su tale conto corrente e di una fideiussione omnibus a prima richiesta da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che erano i legali rappresentanti della società opponente che si erano succeduti nel tempo e missiva di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che revocava il conto corrente sollevando la banca da qualsiasi responsabilità; 2)/assenza di prova da parte dell'opponente dell'assunto che il credito ingiunto derivasse da operazioni di sconto titoli, posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo successivo alla cessazione della carica ricoperta nella società; 3)Ancolpevole affidamento della banca sull'operato di Ric. 2020 n. 22485 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -3- [OSCURATO:PERSONA], non avendo avuto alcuna comunicazione della cessazione della carica di legale rappresentante del predetto e non potendo la cessazione di carica, ai sensi dell'art.2384 c.c., essere opposta al terzo, nemmeno se pubblicata. La Corte distrettuale ha ritenuto che solo la ragione di giudizio sub 3) era stata fatta oggetto d'impugnazione, mentre non vi era specifica impugnazione delle altre ragioni di giudizio, per cui anche in caso di eventuale accoglimento della ragione impugnata la decisione risultava fondata sugli altri argomenti di giudizio oramai passati in giudicato con conseguente carenza d'interesse all'appello e inammissibilità dello stesso. Alla luce di ciò, poiché i motivi d'appello hanno l'effetto di determinare da un lato l'effetto devollutivo e dall'altro di circoscrivere i punti della sentenza su cui si è prestata acquiescenza, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che l'appello proposto fosse inammissibile, perché non erano state contestate tutte le ragioni a sostegno della sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare a UGF Banca le spese di lite che liquida nell'importo di C 3.000,00, oltre C 100,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto Ric. 2020 n. 22485 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -4- per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo
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