CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13905/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29826-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Consigliere pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 146, presso 1 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 10E11 controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 275/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato la società al pagamento di curo 78.278,39 per prestazioni offerte a titolo di collaborazione libero professionale coordinata e continuativa; stante l'inammissibilità dell'appello principale, la Corte ha altresì dichiarato l'inefficacia dell'appello incidentale della Longobardi ex art. 334, cc). 2, c.p.c.; 2. la Corte ha ritenuto, sulla base della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c., comma 1, che nell'atto di impugnazione "occorre indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono, rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice", per parti intendendosi "non solo i capi della decisione, ma anche tutti i singoli segmenti che la compongono, quando assumono un rilievo autonomo rispetto alla decisione"; l'appello, inoltre, secondo la Corte salernitana "deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla costruzione del fatto (profilo argomentativo); il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite (profilo di causalità)"; nel caso in esame, per la Corte, "il ricorso in appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] SPA non muove specifiche censure alla sentenza gravata, non indicando, se non molto genericamente, le ragioni delle doglianze proposte avverso la motivazione del Tribunale"; Ric. 2020 n. 29826 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale la società con 4 motivi; ha resistito la I Aingobardi con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1.. il primo motivo del ricorso principale denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio di costituzione del giudice d'appello in quanto composto da giudice ausiliario nominato ai sensi degli artt. 63 e 64 della 1. n. 98 del 2013; con il quarto motivo si solleva eccezione di incostituzionalità di detta disciplina, in relazione agli artt. 3, 25, 106, co. 2, 111 Cost.; le doglianze non hanno pregio, atteso che questa Corte ha già dichiarato "manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62-72 della 1. n. 98 del 2013, in relazione all'art.106, commi 1 e 2 Cost., nella parte in cui consentono la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio di corte d'appello, atteso che la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021, ha ritenuto la 'temporanea tollerabilità costituzionale' per l'incidenza di concorrenti valori di rango costituzionale, della formazione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di questi magistrati onorari, fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi contemplati dall'art. 32 del d. lgs. n. 116 del 2017" (così Cass. n. 15045 del 2021); 2. parimenti non può trovare accoglimento il terzo motivo del ricorso della società; con cui si denuncia violazione e falsa applicazione di Ric. 2020 n. 29826 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- norme di diritto in relazione alla questione di merito, in quanto la censura è priva di oggetto, atteso che la sentenza impugnata ha adottato una pronuncia di mero rito; 3. il Collegio giudica, invece, fondato il secondo motivo del ricorso principale che denuncia: "Violazione e falsa interpretazione e applicazione della norma dell'art. 434, co. 1, c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1. nn. 3 e 4"; si critica la sentenza impugnata per avere adottato una interpretazione difforme da quanto enunciato con la pronuncia a Sezioni unite n. 27199 del 2017; si riportano diffusamente i 'contenuti dell'atto di appello, pure allegato al ricorso, con i 5 motivi di gravame che si pongono, in argomentata critica rispetto alla pronuncia di prime cure; invero la Corte territoriale - come ricordato nello storico della lite — ha ritenuto che "l'appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 434 c.p.c. deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare [...1 deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto I...1 il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunciata e l'esito della lite", affermando poi che "è assai più probabile che il giudice di appello riesca a pervenire in tempi ragionevoli alla definizione del processo quanto più i motivi si conformeranno in misura convincente allo stilema dell'art. 4.34 c.p.c."; tale prospettiva interpretativa, coltivata da talune Corti di. merito, è stata disattesa dalle Sezioni unite civili (Cass. SS.UU. n. 27199 del 2017) che hanno considerato, in relazione agli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla 1. n. 134 del 2012, come, per superare il vaglio di ammissibilità dell'appello, non 'occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo Ric. 2020 n. 29826 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- grado", risultando sufficiente che l'impugnazione contenga "una chiara individuazione delle questioni' e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze"; si è, in particolare, ribadito che "la riforma del 2012 non ha trasformato, come alcuni hanno ipotizzato, l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata [...I l'appello è rimasto una revisioprioris instantiae; e i giudici di secondo grado sono chiamati in tale sede ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione"; secondo il [OSCURATO:PERSONA] "la diversità tra il giudizio di appello e quello di legittimità va fermamente ribadita proprio alla luce della portata complessiva della riforma legislativa del 2012 la quale, mentre ha introdotto un particolare filtro che può condurre all'inammissibilità dell'appello a determinate condizioni (artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.), ha nel contempo ristretto le maglie dell'accesso al ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il che impone di seguire un'interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un'ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste"; tanto in coerenza con la "regola generale" secondo cui "le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale" (tra le successive conf. v. Cass. n. 13535 del 2018; Cass. n. 7675 del 2019); ciò posto in diritto, l'atto di appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ampiamente riprodotto nel ricorso per cassazione ed anche integralmente allegato al medesimo, di modo che la doglianza può essere esaminata da questo Ric. 2020 n. 29826 sez. ML - ud. 23-11-2021 -5- Collegio quale giudice del fatto processuale (cfr. (ass. SS.UU. n. 8077 del 2012), si articola diffusamente attraverso cinque motivi di gravame; con essi la parte appellante individua sufficientemente, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti' dall'impugnazione, anche le ragioni in base alle quali è chiesta la riforma, in guisa tale che il quantum appellatimi resta specificato in modo esauriente, ponendo il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale fosse il contenuto delle censure proposte, potendo le stesse anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; sicché la decisione della Corte territoriale che ha comminato la più grave delle sanzioni processuali, definendo integralmente l'appello con una mera pronuncia di rito, non può essere condiviso; 4. l'accoglimento del secondo motivo, determina la fondatezza del ricorso incidentale condizionato della I ,ongobardi, che: impugna subordinatamente la declaratoria di inefficacia dell'appello incidentale proposto; infatti solo la declaratoria di inammissibilità principale della società ha determinato la declaratoria di inefficacia di quello incidentale dell'appellata; per cui, dichiarato ammissibile l'appello principale, il giudice del rinvio dovrà delibare anche quello incidentale della Longobardi; 5. conclusivamente, respinti il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale; in relazione ad essi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che si uniformerà a quanto statuito delibando nel merito sia l'impugnazione principale che quella incidentale, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. Ric. 2020 n. 29826 sez. ML - ud. 23-11-2021 -6- La Corte rigetta il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo del ricorso principale unitamente al ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di ,»pello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma nell'adunanza camerate del 23 n