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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 21722/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; /- letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato attesa l'ineccepibile valutazione spesa dalla Corte del merito in relazione ai profili di genericità e aspecificità dei motivi di gravame interposti nell'interesse del prevenuto avverso le puntuali indicazioni argomentative rese dalla sentenza appellata quanto ai tratti costitutivi della responsabilità del ricorrente e in relazione al trattamento punitivo irrogato e al mancato riconoscimento delle generiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 Gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; /- letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato attesa l'ineccepibile valutazione spesa dalla Corte del merito in relazione ai profili di genericità e aspecificità dei motivi di gravame interposti nell'interesse del prevenuto avverso le puntuali indicazioni argomentative rese dalla sentenza appellata quanto ai tratti costitutivi della responsabilità del ricorrente e in relazione al trattamento punitivo irrogato e al mancato riconoscimento delle generiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 Gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 21722/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris