CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 58-quater, comma 7-bis,Ord. Pen., la domanda proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare ovvero della semilibertà in relazione alla pena residua di cui alla sentenza del Tribunale di Catania del 3.7.2018. A ragione della decisione, rilevava che: nei confronti del Santoro era stata applicata con sentenza del Tribunale di Catania del 18.7.2014 la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen.; con riferimento alla pena inflittagli con la citata pronuncia, il predetto aveva beneficiato della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, giusta ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 16.12.2015; successivamente, nel 2018, il Santoro aveva commesso il delitto per il quale era stato condannato con sentenza del Tribunale di Catania del 3.7.2018, che aveva, altresì, applicato nei confronti dello stesso l'aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4,cod. pen.. Riteneva, quindi, che nel caso di specie ricorresse una preclusione assoluta, ai sensi dell'art. 58-quater, comma 7-bis,Ord. Pen.. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione, evidenziando che il Tribunale di sorveglianza avrebbe emesso la decisione impugnata su un presupposto erroneo e cioè sul fatto che con la sentenza del Tribunale di Catania del 18.7.2014 fosse stata applicata nei confronti del Santoro la recidiva di cui all'art. 99, comma 4,cod. pen.. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo a un ulteriore profilo: ha, infatti, osservato che, quant'anche il ragionamento del Tribunale fosse stato fondato su un dato effettivamente esistente, avrebbe dovuto semmai condurre alla inammissibilità della domanda formulata dal condannato limitatamente alla concessione della misura alternativa precedentemente concessa e cioè l'affidamento in prova al servizio sociale e non anche delle altre pur, in subordine, proposte. 3. La difesa ha, inoltre, proposto "motivi nuovi", con i quali ha ribadito le censure già formulate nell'atto di ricorso principale e, altresì, evidenziato che il medesimo Tribunale di sorveglianza di Catania, in data 24.1.2021, ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc.pen., proprio in virtù del rilievo dell'erroneità dell'indicazione nel certificato penale della recidiva ex art,. 99, comma 4, cod. pen. in riferimento alla sentenza del Tribunale di Catania del 18.7.2014. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Come è stato osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, emerge chiaramente il travisamento del fatto in relazione a un presupposto di inammissibilità del provvedimento, posto che - contrariamente a quanto riferisce l'ordinanza impugnata - la sentenza del Tribunale di Catania del 18.7.2014 aveva escluso la ricorrenza della contestata recidiva. Inoltre, va evidenziata l'erronea interpretazione della legge con riferimento all'ostatività della precedente condanna con riconoscimento della recidiva, atteso che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - "in tema di misure alternative alla detenzione, la disposizione di cui all'art. 58 -quater, comma settimo-bis, introdotto dall'art. 7 della 'legge n. 251 del 2005, che vieta la plurima concessione delle misure alternative nei confronti del condannato cui sia stata ritenuta la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., deve essere interpretata nel senso che il divieto non opera nell'ipotesi in cui l'istanza si riferisca ad una misura alternativa diversa da quella in precedenza applicata" (Cass. Sez. 1, n. 5853 del 22/12/2006 (dep. 2007) Rv. 235741 - 01; Cass. Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Rv. 236621-01). 2. Tale principio è stato ulteriormente ribadito con la pronuncia n. 47324 della Prima Sezione penale emessa il 29/11/2011, Rv. 251418 - 01, che ha affermato che "in tema di misure alternative alla detenzione, la preclusione prevista dal comma settimo-bis dell'art. 58 -quater I. n. 354 del 1975 - introdotto dall'art. 7 della I. n. 251 del 2005 - opera in modo assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante (v. sent. C. Cost. n. 291 del 2010)". Detta pronuncia ha condivisibilmente osservato che "l'interpretazione del divieto come riferito a una seconda sperimentazione del beneficio nella specifica condizione di recidivo reiterato, condizione che già doveva sussistere, perciò, in occasione della prima sperimentazione, non solo è ragionevole in base al dato letterale, alla ratio legis, alla necessità costituzionale della tendenziale esclusione di preclusioni assolute, ma, come ha rimarcato la stessa Corte Costituzionale, è altresì conforme all'indicazione ermeneutica che proviene dagli stessi lavori parlamentari propedeutici all'approvazione della legge di riforma". 3. Ebbene, alla stregua di tali rilievi, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania che dovrà procedere a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio pe