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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 31141/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23678/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore della Repubblica p.t.. –INTIMATI– avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, depositata in data 21.6.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.10.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza ex art. 170 D.P.R. 115/2002, emessa in data 21.6.2022, il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in parziale modifica del decreto opposto, ha riconosciuto all’avv. [OSCURATO:PERSONA] un compenso di € 1.140,00 per la difesa d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], senza nulla attribuire a titolo di spese processuali, ad eccezione dei soli esborsi, sull’assunto che l’opposizione poteva Oggetto: compensi professionali esser proposta dal difensore personalmente e che era stato liquidato un importo notevolmente inferiore a quello richiesto.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria.

Il Ministero della Giustizia e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto sono rimasti intimati.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che il Tribunale nulla abbia liquidato a titolo di spese processuali della fase di opposizione, benché il ricorrente, nel dichiarare di volersi difendere in proprio, si fosse avvalso della qualifica di avvocato e fosse POI risultato totalmente vincitore, avendo ottenuto l’intero importo richiesto con l’atto di opposizione.

Il ricorso è fondato.

Competevano al ricorrente gli onorari del giudizio di opposizione: l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel proporre l’opposizione, aveva dichiarato di volersi difendere in proprio e di avvalersi della qualifica professionale.

La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, gli onorari stabiliti per la prestazione resa (Cass. 4698/2019; Cass. 2193/2008).

Il processo si era, inoltre, concluso con l’accoglimento integrale delle richieste formulate dal difensore.

Difatti, se con l’istanza originaria l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’importo di €. 3420,00, poi ridotti ex art. 106 TUGS ad € 2 . 280 ,00, con l’atto di opposizione il difensore, che aveva inizialmente ottenuto il minor importo di € 950,00, aveva formulato istanza di liquidazione di€ 1.140,00, lamentando che, con il decreto oggetto opposto, non era stato riconosciuto il compenso per la fase di studio e che per le altre attività difensive gli spettava il compenso minimo.

La domanda, così riformulata, è stata integralmente accolta dal Tribunale, che ha liquidato un importo esattamente corrispondente a quello definitivamente domandat o.

Di conseguenza la compensazione, astrattamente ammissibile in caso di notevole riduzione della somma richiesta (Cass. s.u. 32061/2022) , è stata disposta in carenza di presupposto.

E’, pertanto, accolto l’unico motivo di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di altro giudice, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Supr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23678/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore della Repubblica p.t.. –INTIMATI– avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, depositata in data 21.6.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.10.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza ex art. 170 D.P.R. 115/2002, emessa in data 21.6.2022, il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in parziale modifica del decreto opposto, ha riconosciuto all’avv. [OSCURATO:PERSONA] un compenso di € 1.140,00 per la difesa d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA], senza nulla attribuire a titolo di spese processuali, ad eccezione dei soli esborsi, sull’assunto che l’opposizione poteva Oggetto: compensi professionali esser proposta dal difensore personalmente e che era stato liquidato un importo notevolmente inferiore a quello richiesto. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. Il Ministero della Giustizia e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto sono rimasti intimati. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che il Tribunale nulla abbia liquidato a titolo di spese processuali della fase di opposizione, benché il ricorrente, nel dichiarare di volersi difendere in proprio, si fosse avvalso della qualifica di avvocato e fosse POI risultato totalmente vincitore, avendo ottenuto l’intero importo richiesto con l’atto di opposizione. Il ricorso è fondato. Competevano al ricorrente gli onorari del giudizio di opposizione: l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel proporre l’opposizione, aveva dichiarato di volersi difendere in proprio e di avvalersi della qualifica professionale. La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, gli onorari stabiliti per la prestazione resa (Cass. 4698/2019; Cass. 2193/2008). Il processo si era, inoltre, concluso con l’accoglimento integrale delle richieste formulate dal difensore. Difatti, se con l’istanza originaria l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’importo di €. 3420,00, poi ridotti ex art. 106 TUGS ad € 2 . 280 ,00, con l’atto di opposizione il difensore, che aveva inizialmente ottenuto il minor importo di € 950,00, aveva formulato istanza di liquidazione di€ 1.140,00, lamentando che, con il decreto oggetto opposto, non era stato riconosciuto il compenso per la fase di studio e che per le altre attività difensive gli spettava il compenso minimo. La domanda, così riformulata, è stata integralmente accolta dal Tribunale, che ha liquidato un importo esattamente corrispondente a quello definitivamente domandat o. Di conseguenza la compensazione, astrattamente ammissibile in caso di notevole riduzione della somma richiesta (Cass. s.u. 32061/2022) , è stata disposta in carenza di presupposto. E’, pertanto, accolto l’unico motivo di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di altro giudice, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Supr
Decreto Cassazione n. 31141/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris