CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 24522/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Annaisa), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 14 settembre 2022, avente ad oggetto la somma di danaro pari ad euro 23.025 in relazione al reato di ricettazione, ritenendo che dalle attività investigative fosse emerso che tale somma era riconducibile alla attività di spaccio di droga riferibile al padre del ricorrente e svolta in un appartamento contiguo a quello dell'indagato ed entrambi oggetto di perquisizione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per avere il Tribunale esteso al ricorrente gli effetti del sequestro operato nei confronti del di lui padre ma in procedimento diverso, mai notificato al ricorrente. Inoltre, quest'ultimo avrebbe fornito giustificazioni e prodotto documentazione in ordine al possesso del danaro che il Tribunale ha ingiustamente ritenuto non credibili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.L'ordinanza impugnata è relativa al riesame del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 14 settembre del 2022, dopo la iscrizione del ricorrente nei registro degli indagati per il reato di cui all'art. 648 cod.pen.. Ne consegue come debbano ritenersi del tutto irrilevanti le censure difensive inerenti alla legittimità del sequestro probatorio effettuato nel parallelo procedimento a carico del genitore del ricorrente ed ogni altro riferimento alle indagini colà effettuate. 2. Rispetto al tema di interesse, invece, deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza h e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Nel caso in esame, il Tribunale, sulla base di una serie di elementi di fatto non rivedibili - tra i quali il possesso di materiale atto allo smercio di droga certamente esistente a carico del padre del ricorrente che viveva in un appartamento accanto a quello dell'indagato, dove pure si trovava traccia del materiale utilizzato per tagliare e confezionare lo stupefacente - ha ritenuto che il denaro ritrovato, peraltro custodito in modo anomalo in varie parti dell'appartamento, fosse proveniente dal reato commesso dal genitore del ricorrente, ritenendo non giustificato il possesso superando sul punto le contrarie deduzioni della difesa delle quali ha mostrato di farsi carico. Sotto questo profilo, il ricorrente tende ad introdurre doglianze che ineriscono a vizi motivazionali e non a violazioni di legge, posto che il Tribunale ha fatto buon uso del principio di diritto, invero pacifico, secondo il quale la sussistenza del reato presupposto può essere ricavata anche da elementi logici di valutazione (Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257206) e precedenti conformi; n. 2311 del 1995, rv. 204084, n. 11303 del 1997, rv. 209393, n. 13448 del 2005, rv. 231053) e la prova del dolo di ricettazione risiede anche nella mancata giustificazione del possesso del bene di provenienza illecita, il tutto rapportato all'attuale fase embrionale del procedimento. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza Lcajclel 06.04.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO !N CANCELLARIA SECONDA :SEZIONE PENALE