CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 32672/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e condannato la ricorrente alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione per il reato di tentata violenza privata; Letta la memoria difensiva depositata tardivamente, in data 1 luglio 2026, e quindi non valutabile: le memorie - quale quella in esame - possono essere depositate fino a 15 giorni liberi prima dell'udienza e quelle di replica fino 5 giorni prima, mentre nel caso in esame il deposito è intervenuto in data 3 luglio 2026, quindi oltre tali termini; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa e quanto all'attribuibilità dei messaggi alla ricorrente - non è deducibile in'sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Il motivo è per altro aspecifico e non disarticolante, tenuto in conto che la motivazione impugnata si fonda anche sul tenore esplicito dei messaggi contenenti la minaccia (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4). Anche sul tema della attribuzione del profilo facebook alla ricorrente la Corte di appello effettua una valutazione non manifestamente illogica, non sindacabile in questa sede, tenendo in conto dell'orientamento giurisprudenziale in merito, correttamente richiamato e consolidatosi, in ordine ai delitti di diffamazione a mezzo internet; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 533 cod. proc. pen. e 610 cod. pen. - è generico in quanto non si confronta con la sentenza ed è manifestamente infondato quando invoca il dolo specifico (fol. 7 del ricorso): a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Per altro, ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare, che costituisce l'antecedente psichico della condotta, cioè il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale. (Sez. 5, n. 2220 del 24/10/2022, dep. 2023, Codoro, Rv. 284115 - 01; N. 4526 del 2011 Rv. 249247 - 01); l'ipotesi alternativa invocata dalla difesa non risulta configurata né configurabile, dovendo ricordare che il dubbio deve essere "ragionevole"; tale non è quello che si fonda su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione, atteso che un dubbio non motivato è già di per sè "non ragionevole" (Sez. 4 n. 48320 del 12 novembre 2009, Durante, Rv. 245879 e in motivazione); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 e ss. cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il reato non risulta estinto per prescrizione, essendo stato commesso nel giugno 2018 trova applicazione la cd. riforma Orlando, con sospensione della prescrizione durante i giudizi di impugnazione. Quindi tenuto conto della sospensione ex L. 103/2017 tra la scadenza del termine di deposito della sentenza di primo grado e il dispositivo della sentenza di secondo grado il termine di prescrizione scadrà solo il 12 giugno 2027; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M