CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02934/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della Corte di appello di Bari letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, che è manifestamente infondato, smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata, è il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente sostiene che si sia in presenza di piccolo spaccio omettendo di confrontarsi con il complessivo compendio probatorio e indiziario valorizzato dalla Corte di merito (il dato quantitativo della cocaina e hashish detenuti pari, quanto alla prima a 745 dosi droganti e a 555 dosi droganti, quanto all'hashish, oltre 1124 dosi di altro panetto) che, unitamente alla sia pure rudimentale organizzazione dell'attività, hanno ragionevolmente fondato le conclusioni della Corte di merito su una dimensione dello spaccio non riconducibile al cd. piccolo spaccio; Ritenuto, altresì, che la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da argomentazioni esenti da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabili in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 24B244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennai