Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:697
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]444/02
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] protodikeio [OSCURATO:PERSONA])
«Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Nozione di banca di dati — Ambito di applicazione del diritto sui generis — Calendari di campionati di calcio — Scommesse»
Massime della sentenza
1.
Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Nozione di banca di dati — Calendario
degli incontri di calcio — Inclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 1, n. 2)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela giuridica delle banche di dati — Direttiva 96/9 — Nozione di investimento collegato
al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati — Mezzi destinati alla redazione di
un calendario di incontri di calcio — Esclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9, art. 7, n. 1)
1. La nozione di banca di dati ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche
di dati, riguarda qualsiasi raccolta che comprenda opere, dati o altri elementi, separabili gli uni dagli altri senza che
il valore del loro contenuto venga per questo intaccato, e che comporti un metodo o un sistema, di qualunque natura esso sia,
che consenta di ritrovare ciascuno dei suoi elementi costitutivi.
Un calendario di incontri di calcio costituisce una banca di dati ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva. Infatti, da
un lato, i dati ivi contenuti relativi alla data, all’orario e all’identità delle squadre che si riferiscono ad un determinato
incontro di calcio hanno, considerati congiuntamente, un valore informativo autonomo in quanto forniscono ai terzi interessati
le informazioni pertinenti sull’incontro di cui trattasi. D’altro lato, la compilazione di questi dati, sotto forma di calendario,
soddisfa i requisiti attinenti alla disposizione sistematica o metodica e all’accessibilità individuale degli elementi costitutivi
di tale raccolta, richiesti dal detto art. 1, n. 2, della direttiva.
(v. punti 32-36, 53 e dispositivo)
2. La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della
direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, va intesa nel senso che riguarda l’investimento destinato
alla costituzione della detta banca. Essa indica quindi i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta
nella detta banca di dati, ma non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di
una banca di dati.
Nel contesto dell’elaborazione di un calendario di incontri al fine dell’organizzazione di campionati di calcio, i mezzi destinati
alla fissazione delle date, degli orari e degli accoppiamenti di squadre relativi ai vari incontri di questi campionati non
costituiscono un investimento del genere. Inoltre, il conseguimento dei dati costitutivi di questo calendario non richiede
alcuno sforzo particolare da parte delle leghe professionistiche, che sono direttamente implicate nella creazione di tali
dati. Non vanno considerati un investimento sostanziale, autonomo rispetto all’investimento collegato alla creazione dei dati
menzionati, nemmeno i mezzi dispiegati per la verifica o la presentazione dei dati costitutivi del calendario.
(v. punti 39-40, 47, 49-51, 53 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
9 novembre 2004
(1)
«Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati – Nozione di banca di dati – Ambito di applicazione del diritto sui generis – Calendari di campionati di calcio – Scommesse»
Nel procedimento C-444/02,avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Grecia) con decisione 11 luglio 2002, pervenuta in cancelleria il 9 dicembre 2002, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP),
LA CORTE (Grande Sezione),,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts (relatore), presidenti
di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancellieri: sig.ra M. [OSCURATO:PERSONA] e sig.ra M.-F. Contet, amministratori principali,
vista la fase scritta del procedimento ed in seguito all'udienza del 30 marzo 2004,viste le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA], dal sig. K. Giannakopoulos, dikigoros;
–
per l'[OSCURATO:PERSONA] prognostikon agonon podosfairou AE, dai sigg. F. Christodoulou, K. Christodoulou, A. Douzas, L. Maravelis
et C. Pampoukis, dikigoroi;
–
per il governo greco, dalla sig.ra E. Mamouna e dai sigg. I. Bakopoulos et V. Kyriazopoulos, in qualità di agenti;
–
per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Vlaemminck, advocaat;
–
per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
–
per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra A.P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
–
per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;
–
per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re K. Banks e M. Patakia, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 giugno 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione di disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20; in prosieguo:
la «direttiva»).
2
Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
«[OSCURATO:PERSONA]») e l’[OSCURATO:PERSONA] prognostikon agonon podosfairou AE (in prosieguo l’«OPAP»). La controversia è sorta dall’uso da
parte dell’OPAP, ai fini dell’organizzazione di scommesse basate su pronostici, di informazioni relative ai calendari dei
campionati di calcio inglese e scozzese.
Ambito normativo
3
La direttiva ha per oggetto, in base al suo art. 1, n. 1, la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma.
La banca di dati è definita, all’art. 1, n. 2, della direttiva, come «una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo».
4
L’art. 3 della direttiva istituisce una tutela a norma del diritto di autore a favore delle «banche di dati che per la scelta
o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore».
5
L’art. 7 della direttiva istituisce un diritto sui generis nei termini seguenti:
«Oggetto della tutela
1.
[OSCURATO:PERSONA] membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora
il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo
o quantitativo.
2.
Ai fini del presente capitolo:
a)
per “estrazione”: si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto
di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;
b)
per “reimpiego”: si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale
del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima
vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce
il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità.
Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.
3.
Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o essere oggetto di licenza contrattuale.
4.
Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore
o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione
a norma del diritto d’autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia
impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto.
5.
Non sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca
di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato
ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati».
6
La direttiva è stata recepita nel diritto greco con la legge n. 2819/2000 (FEK A’ 84/15.3.2000).
La causa principale e le questioni pregiudiziali
7
Dall’ordinanza di rinvio risulta che gli organizzatori dei campionati di calcio inglese e scozzese hanno affidato alla società
[OSCURATO:PERSONA] la gestione, mediante contratti di licenza, dell’uso fatto dei calendari degli incontri di questi campionati
al di fuori del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, è stato concesso il diritto di rappresentare i titolari dei diritti
intellettuali collegati a questi calendari.
8
L’OPAP dispone in Grecia di un monopolio sull’organizzazione dei giochi d’azzardo. Nell’ambito della sua attività, esso utilizza
informazioni provenienti dai calendari dei campionati di calcio inglese e scozzese.
9
[OSCURATO:PERSONA] ha convenuto l’OPAP dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] facendo valere che le pratiche dell’OPAP sarebbero
vietate dal diritto sui generis di cui essa gode in forza dell’art. 7 della direttiva.
10
Dovendo far fronte a problemi di interpretazione della direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere
il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Che cosa si intende per banca di dati e qual è l’ambito di applicazione della direttiva (…), in particolare del suo art. 7,
che fa riferimento al diritto sui generis.
2)
[OSCURATO:PERSONA] luce della delimitazione dell’ambito di applicazione della direttiva, se i calendari dei campionati di calcio meritino
tutela in quanto banche di dati sulle quali vi è un diritto sui generis del costitutore, e a quali condizioni.
3)
In che modo esattamente viene leso il diritto sulla banca di dati e se tale diritto sia tutelato in caso di modifica del contenuto
della banca di dati».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
11
Il governo finlandese contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Esso sostiene che l’ordinanza di
rinvio è viziata da imprecisioni per quanto riguarda il contesto di diritto e di fatto della fattispecie di cui alla causa
principale, cosa che impedisce alla Corte di fornire soluzioni utili alle questioni poste e agli [OSCURATO:PERSONA] membri di presentare
osservazioni pertinenti su tali questioni.
12
Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario
che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono
le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (sentenza 21 settembre
1999, causa C-67/96, Albany, Racc. pag. I-5751, punto 39).
13
Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio devono non solo consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì
dare ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché alle altre parti interessate, la possibilità di presentare osservazioni ai sensi
dell’art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia. È compito della Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata,
tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni
di rinvio (sentenza Albany, soprammenzionata, punto 40).
14
Nella fattispecie, dalle osservazioni presentate dalle parti nella causa principale e dai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi
dell’art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia, risulta che le indicazioni contenute nell’ordinanza di rinvio hanno
consentito loro di comprendere che la controversia di cui alla causa principale è sorta dall’uso da parte dell’OPAP, ai fini
dell’organizzazione di scommesse sportive, di informazioni provenienti dai calendari dei campionati predisposti da leghe professionistiche
di calcio e che, in tale contesto, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla nozione di banche di dati ai sensi dell’art. 1,
n. 2, della direttiva e sul campo di applicazione e sulla portata del diritto sui generis istituito dall’art. 7 della detta
direttiva.
15
Per il resto, l’ordinanza di rinvio contiene precisazioni sui rapporti esistenti tra le leghe di calcio interessate, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che consentono di comprendere a quale titolo quest’ultima rivendichi, nell’ambito della controversia
di cui alla causa principale, la tutela collegata al diritto sui generis.
16
Le informazioni fornite dal giudice del rinvio forniscono del resto alla Corte una conoscenza sufficiente dell’ambito della
controversia di cui alla causa principale per poter interpretare le disposizioni comunitarie di cui trattasi in relazione
alla situazione che costituisce oggetto di tale controversia.
17
Ne deriva che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sul merito
Sulla nozione di banca di dati ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva
18
Il giudice del rinvio chiede innanzi tutto, con le sue prime due questioni, cosa comprenda la nozione di banca di dati ai
sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva e se i calendari dei campionati di calcio rientrino in tale nozione.
19
La banca di dati, ai sensi della direttiva, è definita all’art. 1, n. 2, della stessa, come «una raccolta di opere, dati o
altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici
o in altro modo».
20
Come sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione, da diversi elementi risulta la volontà del legislatore comunitario di conferire
alla nozione di banca di dati, ai sensi della direttiva, una portata ampia, libera da considerazioni di ordine formale, tecnico
o materiale.
21
Così, nell’art. 1, n. 1, della direttiva si afferma che quest’ultima riguarda la tutela giuridica delle banche di dati «qualunque
ne sia la forma».
22
Mentre la proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 1992, C 156, pag. 4),
presentata dalla Commissione il 15 aprile 1992, riguardava esclusivamente le banche di dati elettroniche secondo la definizione
della banca di dati contenuta nell’art. 1, primo comma, punto 1, di questa proposta di direttiva, si è convenuto, nel corso
del processo legislativo, di «estendere la tutela concessa dalla presente direttiva alle banche di dati non elettroniche»,
come risulta dal quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva.
23
In base al diciassettesimo ‘considerando’ della stessa direttiva, la nozione di banca di dati deve essere intesa nel senso
che si applica a «una raccolta di opere, siano essere letterarie, artistiche, musicali o di altro genere, oppure di materiale
quali testi, suoni, immagini, numeri, fatti e dati». Il fatto che i dati o gli elementi di cui trattasi si riferiscano ad
una disciplina sportiva non si oppone quindi a che ad essi sia riconosciuta la qualifica di banca di dati ai sensi della detta
direttiva.
24
Mentre il Parlamento europeo, nel suo parere 23 giugno 1994 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela
giuridica delle banche di dati (GU C 194, pag. 144), aveva suggerito di subordinare la qualifica di banca di dati alla condizione
che la raccolta contenga «un numero rilevante» di dati, di opere o di altro materiale, questa condizione non figura più nella
definizione di cui all’art. 1, n. 2, della direttiva.
25
Al fine di valutare l’esistenza di una banca di dati ai sensi della direttiva, è irrilevante il fatto che la raccolta sia
costituita da elementi provenienti da una o più fonti diverse dal soggetto che costituisce tale raccolta, da elementi creati
da quest’ultimo o da elementi che rientrano in entrambe queste categorie.
26
Contrariamente a quanto sostengono i governi greco e portoghese, nessun elemento della direttiva autorizza a concludere che
la qualifica di banca di dati dipende dall’esistenza di una creazione intellettuale propria del suo autore. Come rileva la
Commissione, il criterio dell’originalità si rivela pertinente solo per valutare l’ammissibilità della banca di dati alla
tutela a norma del diritto di autore istituita dal capitolo II della direttiva, come risulta dall’art. 3, n. 1, nonché dal
quindicesimo e sedicesimo ‘considerando’ di tale direttiva.
27
In tale contesto di interpretazione in senso ampio, da vari elementi della direttiva emerge che la nozione di banca di dati
ai sensi di quest’ultima deriva la sua specificità da un criterio funzionale.
28
Dalla lettura dei ‘considerando’ della direttiva risulta infatti che, tenuto conto della «crescita esponenziale, all’interno
della Comunità e a livello mondiale, della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori commerciali
e industriali», secondo la formulazione del decimo ‘considerando’, la tutela giuridica istituita dalla detta direttiva mira
ad incentivare lo sviluppo di sistemi che assumano una funzione di «memorizzazione» e di «gestione delle informazioni», come
risulta dal decimo e dodicesimo ‘considerando’.
29
La qualifica di banca di dati è perciò subordinata, innanzi tutto, all’esistenza di una raccolta di «elementi indipendenti»,
ossia di elementi separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto informativo, letterario, artistico,
musicale o di altro genere venga ad essere per questo intaccato. A tale titolo, in base al diciassettesimo ‘considerando’
della direttiva, non rientra nel campo di applicazione della stessa la definizione di un’opera audiovisiva, cinematografica,
letteraria o musicale.
30
La qualifica di una raccolta come banca di dati presuppone poi che gli elementi indipendenti costitutivi di tale raccolta
siano disposti in maniera sistematica o metodica e siano individualmente accessibili in un modo o nell’altro. Senza richiedere
che questa disposizione sistematica o metodica sia fisicamente visibile, in base al ventunesimo ‘considerando’ della direttiva,
questa condizione comporta che la raccolta figuri su un supporto fisso, di qualsiasi natura, e contenga un mezzo tecnico quale
un processo di tipo elettronico, elettromagnetico o elettroottico, in base al tredicesimo ‘considerando’ della stessa direttiva,
o un altro mezzo, quale un sommario, un indice delle materie, un piano o un metodo di classificazione particolare, che consente
la localizzazione di ogni elemento indipendente contenuto nel suo ambito.
31
Questa seconda condizione permette di distinguere la banca di dati ai sensi della direttiva, caratterizzata da un mezzo che
consente di ritrovare nel suo ambito ciascuno dei suoi elementi costitutivi, da un insieme di elementi che fornisce informazioni
ma che è privo di qualsiasi mezzo di elaborazione dei singoli elementi che lo compongono.
32
Dall’analisi che precede risulta che la nozione di banca di dati ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva riguarda qualsiasi
raccolta che comprenda opere, dati o altri elementi, separabili gli uni dagli altri senza che venga per questo intaccato il
valore del loro contenuto, e che comporti un metodo o un sistema, di qualunque natura esso sia, che consenta di ritrovare
ciascuno dei suoi elementi costitutivi.
33
Nella causa principale, la data, l’orario e l’identità delle due squadre, quella ospitante e quella ospite, relativi ad un
incontro di calcio rientrano nella nozione di elementi indipendenti ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva, nel senso
che sono dotati di un valore informativo autonomo.
34
Infatti, anche se l’interesse di un campionato di calcio risiede certo nel prendere in considerazione globalmente i diversi
incontri di tale campionato, tuttavia i dati relativi alla data, all’orario e all’identità delle squadre che si riferiscono
ad un determinato incontro hanno un valore autonomo in quanto forniscono ai terzi interessati le informazioni pertinenti.
35
La compilazione dei dati, degli orari e dei nomi delle squadre relativi agli incontri delle varie giornate di un campionato
di calcio è, in tale contesto, una raccolta di elementi indipendenti. La disposizione, sotto forma di calendario, delle date,
degli orari e dei nomi delle squadre relativi a questi vari incontri di calcio soddisfa le condizioni attinenti alla disposizione
sistematica o metodica e alla accessibilità individuale degli elementi costituitivi di tale raccolta. La circostanza, fatta
valere dai governi greco e austriaco, secondo cui l’accoppiamento delle squadre deriva all’inizio da un’estrazione a sorte
non è tale da rimettere in discussione l’analisi sopra svolta.
36
Ne deriva che un calendario di un campionato di calcio quale quelli di cui trattasi nella causa principale costituisce una
banca di dati ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva.
Sull'ambito d’applicazione del diritto sui generis
37
Il giudice del rinvio poi, nell’ambito delle sue due prime questioni, chiede chiarimenti alla Corte sull'ambito di applicazione
della tutela conferita a norma del diritto sui generis in un contesto quale quello della fattispecie di cui alla causa principale.
38
L’art. 7, n. 1, della direttiva riserva il beneficio della tutela, conferita dal diritto sui generis, alle banche di dati
che rispondono ad un criterio preciso, ossia che il conseguimento, la verifica o la presentazione del loro contenuto attestino
un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.
39
In base al nono, decimo e dodicesimo ‘considerando’ della direttiva, la finalità di quest’ultima, come rilevano l’OPAP e il
governo greco, è di incentivare e tutelare gli investimenti nei sistemi di «memorizzazione» e «gestione» dei dati che contribuiscono
allo sviluppo del mercato delle informazioni in un contesto caratterizzato da una crescita esponenziale della massa di informazioni
prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori di attività. Ne deriva che la nozione di investimento collegata al conseguimento,
alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati deve essere intesa, in generale, nel senso che riguarda
l’investimento destinato alla costituzione della detta banca di dati in quanto tale.
40
In tale contesto, la nozione di investimento collegata al conseguimento del contenuto di una banca di dati, come sottolineano
l’OPAP ed i governi belga, austriaco e portoghese, deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca
di elementi indipendenti esistenti e alla loro riunione nella detta banca di dati, ad esclusione dei mezzi impiegati per la
creazione stessa di elementi indipendenti. Il fine della tutela conferita dal diritto sui generis introdotta dalla direttiva
è infatti di incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e di gestione di informazioni esistenti, e non la creazione
di elementi che possano essere successivamente raccolti in una banca di dati.
41
Questa interpretazione è corroborata dal trentanovesimo ‘considerando’ della direttiva, secondo il quale l’obiettivo del diritto
sui generis è di garantire una tutela contro l’appropriazione dei risultati ottenuti dall’investimento finanziario e professionale
effettuato dal soggetto che ha «ottenuto e raccolto il contenuto» di una banca di dati. Come rileva l’avvocato generale ai
paragrafi 67-72 delle sue conclusioni, nonostante leggere differenze terminologiche, tutte le versioni linguistiche di questo
trentanovesimo ‘considerando’ si pongono a favore di un’interpretazione che esclude dalla nozione di conseguimento la creazione
degli elementi contenuti nella banca di dati.
42
Il diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva, in base al quale la compilazione di varie registrazioni di esecuzioni musicali
su CD non rappresenta un investimento sufficientemente rilevante per beneficiare del diritto sui generis, fornisce un argomento
aggiuntivo a sostegno di questa interpretazione. Ne deriva infatti che i mezzi impiegati per la creazione stessa delle opere
o degli elementi che figurano nella banca di dati, all’occorrenza su un CD, non sono equiparabili ad un investimento collegato
al conseguimento del contenuto della detta banca di dati e non possono quindi essere presi in considerazione per valutare
il carattere rilevante dell’investimento collegato alla costituzione di tale banca di dati.
43
La nozione d’investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati deve essere intesa nel senso che riguarda
i mezzi destinati, al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo
dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati così come durante il periodo
di funzionamento della stessa. La nozione di investimento collegato alla presentazione del contenuto della banca di dati riguarda,
dal canto suo, i mezzi intesi a conferire alla detta banca di dati la sua funzione di gestione dell’informazione, ossia quelli
destinati alla disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti in questa banca di dati nonché all’organizzazione
della loro accessibilità individuale.
44
L’investimento collegato alla costituzione della banca di dati può consistere nell’impiego di risorse o di mezzi umani, finanziari
o tecnici, ma deve essere rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo. La valutazione quantitativa fa riferimento
a mezzi quantificabili numericamente e la valutazione qualitativa a sforzi non quantificabili, quali uno sforzo intellettuale
o un dispendio di energie, come risulta dal settimo, trentanovesimo e quarantesimo ‘considerando’ della direttiva.
45
In tale contesto, il fatto che la costituzione di una banca di dati sia collegata all’esercizio di un’attività principale
nell’ambito della quale il costitutore della banca di dati è anche colui che ha creato gli elementi contenuti in tale banca
di dati non esclude, in quanto tale, che costui possa rivendicare il beneficio della tutela conferita dal diritto sui generis,
a condizione che dimostri che il conseguimento dei detti elementi, la loro verifica o la loro presentazione, nel senso precisato
ai punti 40-43 della presente sentenza, abbiano dato luogo ad un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo,
autonomo rispetto ai mezzi impiegati per la creazione di questi elementi.
46
A tal riguardo, anche se la ricerca di dati e la verifica della loro esattezza al momento della costituzione della banca di
dati non richiedono, in via di principio, dal soggetto che costituisce questa banca di dati l’impiego di mezzi particolari
poiché si tratta di dati che esso ha creato e che sono a sua disposizione, ciò non toglie che la raccolta di questi dati,
la loro disposizione sistematica o metodica nell’ambito della banca di dati, l’organizzazione della loro accessibilità individuale
e la verifica della loro esattezza per tutto il periodo di funzionamento della banca di dati possano richiedere un investimento
rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva.
47
Nella causa principale, i mezzi destinati alla determinazione, nell’ambito dell’organizzazione di campionati di calcio, delle
date, degli orari e delle squadre, quella ospitante e quella ospite, relativi agli incontri delle varie giornate di questi
campionati corrispondono, come sostengono l’OPAP ed i governi belga, austriaco e portoghese, ad un investimento collegato
all’elaborazione del calendario di questi incontri. Tale investimento, che si ricollega all’organizzazione stessa dei campionati,
è connesso alla creazione dei dati contenuti nella banca di dati di cui trattasi, ossia quelli relativi a ciascun incontro
dei vari campionati. Non può quindi essere preso in considerazione nell’ambito dell’art. 7, n. 1, della direttiva.
48
Stando così le cose, occorre verificare, prescindendo dall’investimento di cui al punto precedente, se il conseguimento, la
verifica o la presentazione del contenuto di un calendario di incontri di calcio attestino un investimento rilevante sotto
il profilo qualitativo o quantitativo.
49
La ricerca e la raccolta dei dati costitutivi del calendario degli incontri di calcio non richiedono uno sforzo particolare
da parte delle leghe professionistiche. Essi sono infatti indissociabilmente collegati alla creazione di questi dati, alla
quale partecipano direttamente le dette leghe in quanto ad esse spetta l’organizzazione dei campionati di calcio. Per ottenere
il contenuto di un calendario degli incontri di calcio non occorre quindi alcun investimento autonomo rispetto a quello che
richiede la creazione dei dati contenuti in questo calendario.
50
Le leghe professionistiche di calcio non devono dedicare alcuno sforzo particolare al controllo dell’esattezza dei dati relativi
agli incontri dei campionati all’atto dell’elaborazione del calendario, poiché le dette leghe partecipano direttamente alla
creazione di questi dati. Per quanto riguarda la verifica dell’esattezza del contenuto dei calendari degli incontri nel corso
della stagione, essa consiste, come risulta dalle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], nell’adattare taluni dati di questi calendari
in funzione dell’eventuale rinvio di un incontro o di una giornata di campionato deciso dalle leghe o d’accordo con esse.
Non si può ritenere che una tale verifica attesti un investimento rilevante.
51
La presentazione di un calendario di incontri di calcio è, anch’essa, strettamente collegata alla creazione stessa dei dati
costitutivi di questo calendario. Non si può quindi ritenere che essa richieda un investimento autonomo rispetto all’investimento
collegato alla creazione dei dati costitutivi.
52
Ne deriva che né il conseguimento né la verifica né la presentazione del contenuto di un calendario di incontri di calcio
attestano un investimento rilevante tale da giustificare il beneficio della tutela conferita dal diritto sui generis istituito
dall’art. 7 della direttiva.
53
Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere le due questioni sottoposte nel modo seguente:
–
La nozione di banca di dati ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva riguarda qualsiasi raccolta che comprenda opere, dati
o altri elementi, separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto venga per questo intaccato, e che
comportino un metodo o un sistema, di qualunque natura esso sia, che consenta di ritrovare ciascuno dei suoi elementi costitutivi.
–
Un calendario di incontri di calcio quali quelli di cui trattasi nella causa principale costituisce una banca di dati ai sensi
dell’art. 1, n. 2, della direttiva.
–
La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della
direttiva va intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta
banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di un banca
di dati. Nel contesto dell’elaborazione di un calendario di incontri al fine dell’organizzazione di campionati di calcio,
essa non riguarda quindi i mezzi destinati alla fissazione delle date, degli orari e degli accoppiamenti di squadre relativi
ai vari incontri di questi campionati.
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In considerazione di quanto precede, non occorre più risolvere la terza questione.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle
delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
La nozione di banca di dati ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996,
96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, riguarda qualsiasi raccolta che comprenda opere, dati o altri
elementi, separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto venga per questo intaccato, e che comportino
un metodo o un sistema, di qualunque natura esso sia, che consenta di ritrovare ciascuno dei suoi elementi costitutivi.
Un calendario di incontri di calcio quali quelli di cui trattasi nella causa principale costituisce una banca di dati ai sensi
dell’art. 1, n. 2, della direttiva 96/9.
La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della
direttiva 96/9 va intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella
detta banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di un
banca di dati. Nel contesto dell’elaborazione di un calendario di incontri al fine dell’organizzazione di campionati di calcio,
essa non riguarda quindi i mezzi destinati alla fissazione delle date, degli orari e degli accoppiamenti di squadre relativi
ai vari incontri di questi campionati.
Firme
1
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Lingua processuale: il greco.