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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06550/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33676/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano di condanna per il delitto di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha, del tutto logicamente, attribuito prevalenza alle dichiarazioni della direttrice dell'ufficio postale, validate dal ritrovamento di arnesi atti allo scasso, piuttosto che a quelle dell'imputato;; Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva- non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (cfr. p. 7 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Rilevato che il terzo motivo di ricorso- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; più precisamente, la Corte di appello ha giustificato implicitamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali ai fini del trattamento sanzionatorio (cfr. p. 7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33676/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano di condanna per il delitto di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha, del tutto logicamente, attribuito prevalenza alle dichiarazioni della direttrice dell'ufficio postale, validate dal ritrovamento di arnesi atti allo scasso, piuttosto che a quelle dell'imputato;; Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva- non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (cfr. p. 7 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Rilevato che il terzo motivo di ricorso- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; più precisamente, la Corte di appello ha giustificato implicitamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali ai fini del trattamento sanzionatorio (cfr. p. 7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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