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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 settembre 2025

Cassazione n. 32397/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17716/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 09/09/2025: nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -già intimato- relativamente alla pronuncia ordinanza di [OSCURATO:PERSONA] n. 26889/2020 depositata il 26/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Presidenterelatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Questa Corte, con ordinanza n. 26889 del 2020, resa su ricorso di cui al procedimento R.G. 32988/2018, ha disposto, in accoglimento dello stesso e decidendo nel merito, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in favore del ricorrente alle spese di lite sia del giudizio di opposizione allo stato passivo che del giudizio di legittimità. 2.Come rilevato nel decreto del Presidente 9 settembre 2025, è stata disposta l’apertura d’ufficio del procedimento di correzione per errore materiale in cui è incorsa la predettaordinanza, nella quale la condanna alle spese, in conformità alla mancanza di fondi della procedura fallimentare, doveva essere ordinata in favore dell’Erario e non della procedura stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale, segnalato con atto sollecitatorio della parte – procedura fallimentare ed assunto a ragione di apertura d’ufficio del procedimento ex art.391-bis c.p.c., in quanto effettivamente già nel ricorso la ricorrente procedura aveva esposto l’assenza di fondi in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.Va dunque disposta, sussistendone i presupposti, la correzione della parte statuitiva della ordinanza recante la condanna alle spese, prendendo atto che, al momento della decisione, ricorrevano i requisiti di cui all’art.144 e per gli effetti dell’art.133 d.P.R. n. 115 del 2002. 3.Non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spese dell’attuale procedimento, già per il suo promuovimento d’ufficio, oltre che per la natura del medesimo, come ricostruita di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U.29432/2024) P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 26889/2020, pubblicata il 26/11/2020,sia così correttoe dunque alle parole “Condanna il Bruno al pagamento, in favore della Curatela le spese processuali” sostituendo le parole “Condanna il Bruno al pagamento, in favore dell’Erario le spese processuali …”, fermo il resto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17716/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 09/09/2025: nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -già intimato- relativamente alla pronuncia ordinanza di [OSCURATO:PERSONA] n. 26889/2020 depositata il 26/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Presidenterelatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Questa Corte, con ordinanza n. 26889 del 2020, resa su ricorso di cui al procedimento R.G. 32988/2018, ha disposto, in accoglimento dello stesso e decidendo nel merito, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in favore del ricorrente alle spese di lite sia del giudizio di opposizione allo stato passivo che del giudizio di legittimità. 2.Come rilevato nel decreto del Presidente 9 settembre 2025, è stata disposta l’apertura d’ufficio del procedimento di correzione per errore materiale in cui è incorsa la predettaordinanza, nella quale la condanna alle spese, in conformità alla mancanza di fondi della procedura fallimentare, doveva essere ordinata in favore dell’Erario e non della procedura stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale, segnalato con atto sollecitatorio della parte – procedura fallimentare ed assunto a ragione di apertura d’ufficio del procedimento ex art.391-bis c.p.c., in quanto effettivamente già nel ricorso la ricorrente procedura aveva esposto l’assenza di fondi in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.Va dunque disposta, sussistendone i presupposti, la correzione della parte statuitiva della ordinanza recante la condanna alle spese, prendendo atto che, al momento della decisione, ricorrevano i requisiti di cui all’art.144 e per gli effetti dell’art.133 d.P.R. n. 115 del 2002. 3.Non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spese dell’attuale procedimento, già per il suo promuovimento d’ufficio, oltre che per la natura del medesimo, come ricostruita di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U.29432/2024) P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 26889/2020, pubblicata il 26/11/2020,sia così correttoe dunque alle parole “Condanna il Bruno al pagamento, in favore della Curatela le spese processuali” sostituendo le parole “Condanna il Bruno al pagamento, in favore dell’Erario le spese processuali …”, fermo il resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Co
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