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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 24645/2024

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10061/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,V.

CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA LOMBARDIA n. 3455/11/19depositata il 12/09/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 3455/11/19 del 12/09/2019, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza n. 296/01/17 della Commissione tributaria provinciale di Lecco (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di intimazione concernente IVA ed altri tributi relativi all’anno d’imposta 2011. 1.1.L’avviso di intimazione conseguiva alla notifica di alcuni avvisi di rettifica, dei quali il ricorrente contestava la ricezione. 1.2.La CTR respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che: a) gli avvisi di rettifica erano stati regolarmente notificat i al contribuente; b) la notifica dell’intimazione era stata legittimamente effettuata a mezzo PEC e, comunque, trovava applicazione la previsione dell’art. 156 cod. proc. civ.; c) per la notificazione non occorreva alcuna certificazione di conformità, essendo stato allegato alla PEC l’originale informatico del documento, che risultava essere sufficientemente motivato con riferimento agli avvisi di rettifica, conosciuti dal contribuente; d) la misura degli interessi moratori dovuti era conoscibile con l’ordinaria diligenza. 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva in giudizio con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 140 e 156 cod. proc. civ., dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 6 e 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché omessa ed insufficiente motivazione.

In buona sostanza, il ricorrente contesta la regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento, avvenuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. senza il deposito della raccomandata informativa, e la conoscenza che –secondo la CTR – avrebbe avuto degli avvisi di rettifica . 1.1.Il motivo è inammissibile. 1.2.Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo» (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018), sempre che la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150 del 17/01/2019). 1.3.Nel caso di specie, la CTR ha affermato la regolarità della notificazione degli avvisi di rettifica, effettuata con la procedura prevista dall’art. 140 cod. proc. civ., senza null’altro specificare in ordine al contenuto di detta notificazione. 1.4.Il contribuente ha evidenziato che la notifica effettuata debba ritenersi nulla anche perché non sarebbe stata prodotta la relativa raccomandata informativa. 1.5.Orbene, la necessaria specificità del motivo implica la integrale trascrizione delle notifiche prodotte nel corso del giudizio di merito, affinché la Corte possa prendere contezza della correttezza di quanto lamentato dal ricorrente; anche perché, non trattandosi di atti specificamente attinenti al processo, non è consentito a questa Corte l’esame del fascicolo d’ufficio, non essendo stato nemmeno dedotto un vizio procedimentale. 2.In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore di ADM, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 194.697,84.Nulla per le spese in favore di AER, rimasta intimata. 2.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e conda nna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10061/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,V. CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 3455/11/19depositata il 12/09/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 3455/11/19 del 12/09/2019, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza n. 296/01/17 della Commissione tributaria provinciale di Lecco (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di intimazione concernente IVA ed altri tributi relativi all’anno d’imposta 2011. 1.1.L’avviso di intimazione conseguiva alla notifica di alcuni avvisi di rettifica, dei quali il ricorrente contestava la ricezione. 1.2.La CTR respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che: a) gli avvisi di rettifica erano stati regolarmente notificat i al contribuente; b) la notifica dell’intimazione era stata legittimamente effettuata a mezzo PEC e, comunque, trovava applicazione la previsione dell’art. 156 cod. proc. civ.; c) per la notificazione non occorreva alcuna certificazione di conformità, essendo stato allegato alla PEC l’originale informatico del documento, che risultava essere sufficientemente motivato con riferimento agli avvisi di rettifica, conosciuti dal contribuente; d) la misura degli interessi moratori dovuti era conoscibile con l’ordinaria diligenza. 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva in giudizio con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 140 e 156 cod. proc. civ., dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 6 e 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché omessa ed insufficiente motivazione. In buona sostanza, il ricorrente contesta la regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento, avvenuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. senza il deposito della raccomandata informativa, e la conoscenza che –secondo la CTR – avrebbe avuto degli avvisi di rettifica . 1.1.Il motivo è inammissibile. 1.2.Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo» (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018), sempre che la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150 del 17/01/2019). 1.3.Nel caso di specie, la CTR ha affermato la regolarità della notificazione degli avvisi di rettifica, effettuata con la procedura prevista dall’art. 140 cod. proc. civ., senza null’altro specificare in ordine al contenuto di detta notificazione. 1.4.Il contribuente ha evidenziato che la notifica effettuata debba ritenersi nulla anche perché non sarebbe stata prodotta la relativa raccomandata informativa. 1.5.Orbene, la necessaria specificità del motivo implica la integrale trascrizione delle notifiche prodotte nel corso del giudizio di merito, affinché la Corte possa prendere contezza della correttezza di quanto lamentato dal ricorrente; anche perché, non trattandosi di atti specificamente attinenti al processo, non è consentito a questa Corte l’esame del fascicolo d’ufficio, non essendo stato nemmeno dedotto un vizio procedimentale. 2.In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore di ADM, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 194.697,84.Nulla per le spese in favore di AER, rimasta intimata. 2.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e conda nna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contribu
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