CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 32398/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza d Napoli con provvedimento del 18 marzo2026 ha dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 50 Ord. pen. propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato superamento dellecondizioni ostative di cui all’art. 4 bis Ord. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato per omessavalutazione degli elementi allegati all’istanza.Infatti, in allegato all’istanza sarebbero stati prodotti prova di bonificoall’associazione “libera dalle mafie”; una formale dichiarazione di dissociazionedal contesto organizzativo di appartenenza nonché l’esplicitazione delle ragioniper cui la sua collaborazione sarebbe impossibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Le ragioni poste a fondamento dell’impugnato provvedimento, infatti, nonsono in alcuna maniera scalfite dal contenuto della documentazione depositata edi cui il ricorrente lamenta l’omessa valutazione.Il ricorrente è condannato in espiazione di un reato ostativo alla concessionedei benefici di cui all’art. 4 bis comma 1 L. 354/75, cosiddetto di prima fascia; inrelazione a tali detenuti questa Corte ha affermato che in tema di misurealternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd."di prima fascia", per effetto delle modifiche apportate all'art.4-bis ord. pen. cond.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30dicembre 2022, n. 199, non assume rilievo decisivo la collaborazione conl'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata naturadella presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti conl'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannatoe dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzatae con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art. 4-bis, comma 2, ord. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 35682 del 23/05/2023 Rv. 284921– 01).Il Tribunale, nel provvedimento impugnato, ha esaminato l’aspetto dellacollaborazione e non ha rinvenuto alcuna collaborazione, né alcunadimostrazione di una impossibilità o inutilità della stessa; nonostante, poi, ilbuon comportamento carcerario, nel provvedimento impugnato è sottolineatal’assenza di revisione critica e di una concreta presa di distanza dal contesto dicriminalità organizzata di appartenenza.Da ultimo, il Tribunale rimarca il mancato adempimento delle obbligazionicivili ovvero il mancato risarcimento del danno cagionato alle parti offese.Mentre, dunque, il provvedimento impugnato ha fatto buon governo delprincipio ermeneutico sopra richiamato, valutando tutti gli aspetti rilevanti al finedi superare l’originaria ostatività del delitto, il ricorrente ha addottoargomentazioni del tutto inidonee a contrastare tali dati oggettivi, posto che unagenerica dichiarazione di dissociazione, senza elementi concreti dai qualidesumere la effettività della stessa, come indicato dal Tribunale, ovvero lacorresponsione di una somma assolutamente minima a titolo di risarcimento deldanno non sono circostanze idonee a scardinare l’ordito motivazionale delprovvedimento.Secondo un costante insegnamento di questa Corte, infatti, in tema diricorso per cassazione, il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancatarisposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo casoin cui gli elementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività,sicché la loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare,salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione piùfavorevole di quella adottata. (Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv.288493 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]