CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38271/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 20.4.2022, la Corte d'appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, inflitta con sentenza in data 25.1.1999 della Corte d'assise d'appello di Lecce, con la pena di 30 anni di reclusione.1.1. Nel ripercorrere la vicenda processuale, l'ordinanza ha dato atto, innanzitutto, che l'istanza costituisce riproposizione di analoga richiesta formulata dal Tornese e già rigettata dalla Corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA], giudicato in primo grado con rito ordinario, era stato condannato per il reato di omicidio aggravato e per associazione a delinquere di stampo mafioso. Nel giudizio di appello - svoltosi ante legge Carotti - l'imputato aveva chiesto l'applicazione diminuente art. 442, cod. proc. pen., richiesta rigettata dalla Corte d'assise d'appello, trattandosi di reati punibili con la pena dell'ergastolo (sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Proposto ricorso per cassazione, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la prima tenutasi dopo l'entrata in vigore della cd. legge Carotti, il Tornese, tramite il difensore di fiducia, aveva chiesto di essere ammesso al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 30, della citata legge. Questa Corte aveva dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendo non applicabile in sede di legittimità quella disposizione. 1.2. Ciò premesso, la Corte di merito, richiamando la propria precedente decisione sull'analogo incidente di esecuzione proposto dal Tornese, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di 30 anni di reclusione sulla considerazione, ritenuta assorbente, della mancanza di una richiesta di giudizio abbreviato ritualmente formulata per mancanza di procura speciale da parte dei difensori. Infatti, tanto nel giudizio avanti alla Corte di cassazione, allorché avevano formulato la richiesta di abbreviato nella prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, tanto in precedenza nel giudizio di appello, entrambi i difensori di fiducia erano sprovvisti di procura speciale. 2. Avverso tale ordinanza, il Tornese ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e illogicità della motivazione. A fronte delle censure svolte dal ricorrente in ordine alla mancata applicazione della disciplina del rito abbreviato dettata dalla legge n. 479 del 1999, la Corte d'appello si sarebbe limitata ad affermare l'irritualità della richiesta di giudizio abbreviato in conseguenza della mancanza di procura speciale da parte dei difensori. Secondo la difesa, tale affermazione sarebbe infondata dal momento che, come risulta dal verbale dell'udienza preliminare svoltasi avanti al GUP presso il Tribunale di Lecce il 24 febbraio 1994 prodotto per la prima volta in allegato al ricorso, il Tornese aveva personalmente avanzato richiesta di giudizio abbreviato. Tale richiesta non era poi stata accolta in ragione della disciplina all'epoca vigente, stante il mancato assenso del Pubblico ministero trattandosi di reati purjbiIi con l'ergastolo. In appello l'istanza era stata reiterata e nuovamente rigettata perché non sufficientemente motivata in ordine alla decidibilità allo stato degli atti, nonché in ragione della natura ostativa dei reati oggetto del giudizio. Infine, la richiesta era stata riproposta nel giudizio di cassazione, subito dopo l'entrata in vigore della cd. legge Carotti, ma era stata dichiarata inammissibile. Tuttavia, nessun giudice aveva mai sollevato la questione del difetto di procura speciale, sicché tale rilievo doveva ritenersi precluso al giudice dell'esecuzione, il quale non può rilevare decadenze e inammissibilità proprie del giudizio di cognizione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del diritto all'applicazione della legge più mite tra quelle succedutesi nell'arco temporale dal 2 gennaio al 24 novembre 2000, e cioè dell'art. 30, I. n. 479 del 1999. Stante la natura sostanziale della diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., riconosciuta dalla Corte EDU nella sentenza emessa nel caso Scoppola c. Italia, avallata dalla Corte costituzionale e da ritersi pacifica anche nella giurisprudenza interna, trattandosi di disposizione che incide sulla natura afflittiva della pena, la mancata applicazione della medesima al Tornese, benché egli avesse ritualmente richiesto l'ammissione al rito abbreviato, determina la violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost. Ed invero il ricorrente aveva avanzato per la terza volta l'istanza di ammissione'a quel rito avanti a questa Corte subito dopo l'entrata in vigore della legge Carotti, sicché doveva applicarsi il più favorevole trattamento sanzionatorio sopravvenuto previsto dall'art. 30 della citata legge, non potendo trovare applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 4-ter, commi 2 e 3, dl. n. 82 del 2000, conv. in legge n. 144 del 2000 entrata in vigore successivamente. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2. La decisione assunta dal giudice dell'esecuzione è ineccepibile ma la motivazione posta a sua giustificazione deve essere corretta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 619 cod. proc. pen. Non rileva, infatti, l'argomento di carattere strettamente processuale, concernente la carenza di procura speciale del difensore al momento della richiesta di rito abbreviato, venendo in rilievo la circostanza essenziale che il giudizio di cognizione si è svolto nelle forme del rito ordinario e non in quelle del rito n abbreviato. Il giudizio abbreviato non è stato ammesso e, di conseguenza, non può farsi ora questione di applicabilità della diminuente premiale. 3. Invero, il tema della conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta di reclusione in forza dell'ammissione dell'imputato al rito abbreviato è stato ampiamente trattato dalla giurisprudenza interna, costituzionale e di legittimità, che è giunta a conclusioni definitive. Si è in particolare chiarito che, a seguito della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Corte EDU n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che, nel procedimento di merito nel quale è stato condannato, sia stato effettivamente ammesso al giudizio abbreviato, e la sentenza di condanna sia stata pronunciata all'esito di processo celebrato in tali forme. Viceversa, è legittimo il diniego di riconoscimento della diminuente nei confronti del condannato mai ammesso al rito alternativo, per non avere egli presentato, nel corso del giudizio di merito, istanze in tal senso, o per aver presentato istanze ritualmente dichiarate inammissibili, ed in particolare in quanto presentate prima dell'entrata in vigore della cd. legge legge Carotti (Corte cost., sent. n. 210 del 2013; ord. n. 235 del 2013; sent. 147 del 2021. Cass., ex plurimis, Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212 - 01; Sez. 1, n. 6004 del 10/01/2014, Papalia, Rv. 259026 - 01; Sez. 1, n. 7162 del 21/12/2015, dep. 2016, Capizzi, Rv. 266611 - 01; Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, Rv. 275324 - 01; Sez. 1, n. 8361 del 18/01/2023, n.m.). Risulta pertanto dirimente verificare se il ricorrente avesse o meno acquisito il diritto di ottenere l'applicazione del rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli introdotte dall'art. 30, I. n. 479 del 1999. 4. Nel caso in esame, il Tornese non era stato ammesso al giudizio abbreviato in forza della legge vigente al momento della richiesta presentata sia in primo grado che in appello, essendo tale giudizio all'epoca inapplicabile nei processi relativi a reati puniti con l'ergastolo. Neppure è stata accolta l'istanza di ammissione avanzata nel corso del giudizio di cassazione, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore della cd. legge Carotti, attesa l'ontologica incompatibilità di quella istanza con la natura di questo giudizio (Sez. 1, n. 30355 del 17/01/2017 n.m. pronunciata in relazione a del tutto analogo incidente di esecuzione proposto dal medesimo Tornese; Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, cit.). Conseguentemente, è evidente come il ricorrente non ha mai conseguito il diritto ad essere giudicato con rito abbreviato, in forz\a della normativa processuale all'epoca in vigore e correttamente applicata, secondo quanto deciso con sentenza passata in giudicato. Del tutto inconferente è, pertanto, il richiamo, operato dal Tornese, alla sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola contro Italia, ove si discuteva di un giudizio abbreviato realmente celebrato sulla base di una legittima aspettativa del richiedente di ottenere, in luogo dell'ergastolo, la pena di trenta anni di reclusione prevista dalla originaria versione dell'art. 442 codice di rito come modificato dall'art. 30 della legge n. 479 del 1999, norma vigente all'atto della richiesta. Diversamente, nell'ipotesi in esame, il ricorrente lamenta in definitiva, la mancata possibilità di usufruire, nel corso del procedimento, di una legge processuale successiva rispetto a quella vigente al momento della formulazione dell'istanza, fatto su cui l'imputato non poteva assolutamente fare affidamento alcuno. In definitiva, nella specie non viene in rilievo il principio della retroattività o della ultrattività della lex mitior, difettandone i relativi presupposti operativi, dal momento che non si pone alcun problema di successione di leggi penali sostanziali nel tempo, bensì una questione di successione di leggi processuali di accesso al rito abbreviato, come tale regolata dal principio tempus regit actum (Sez. 1, n. 8350 del 27/11/2013, dep. 2014, Gaddone, Rv. 259543 - 01; Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927 - 01) 6. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C