CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 28161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25095/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 30 SC. B INT. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 231/2017 depositata il06/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento dei propri compensi professionali relativi alla progettazione e direzione dei lavori di un complesso residenziale sito nel Comune di Trento, comprensivo della maggiorazione del 25% per interruzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 10 della Legge 143/1949, in seguito alla revoca esercitata dai committenti. Si costituirono i convenuti per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale chiesero il risarcimento dei danni per errori progettuali e carenze nell’attività di direzione dei lavori. Con sentenza n. 763/2016, il Tribunale di Trento accolse, per quanto di ragione, la domanda del professionista nonchè la riconvenzionale, dei convenuti e, previa compensazione giudiziale dei crediti, condannò il Debiasi al pagamento della somma di € 27.272 ,07, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. Avverso detta sentenza propose appello l’Arch. Debiasi, cui resistettero Paoli e Banal, che proposero appello incidentale. Con sentenza N.231/2017 la Corte d’Appello di Trento, in riforma della sentenza di primo grado, accolse, per quanto di ragione l’appello principale e rigettò l’appello incidentale con compensazione dei rispettivi crediti e, per l’effetto, condannò Paoli e Banal al pagamento, in favore di controparte, della somma pari ad Euro 15.453,28 oltre interessilegali. La Corte distrettuale ritenne applicabile la maggiorazione del 25% sul compenso dovuto al professionista, ai sensi dell’art.143/1949, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza N.17405/2012. Quanto al risarcimento del danno conseguente all’errore progettuale connesso alla mancata realizzazione degli scarichicon disoleatore, la Corte di merito ridusse ad €. 670,00 l’importo di € 30.000,00 determinato dal primo giudice per il deprezzamento commerciale dei garages, ritenendo, sulla base delle conclusioni del CTU che l’errore progettuale connesso alla mancata realizzazione di un tale tipo di scarichipotesse essere risolto attraverso l’installazione di un impianto di pompaggio e che, adottando tale rimedio, non sussisteva alcun deprezzamento del valore commercialedei garage. Infine, la Corte di merito non ravvisò negligenze nella direzione dei lavori dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA]. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso il Paoli e la Banal sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso ilDe Biasi. In prossimità dell’udienza, le partihanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 41 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 140, dell’art. 9 c. 2 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1, convertito in legge 04.03.2012 n. 27 e dell’art. 2233 c.c., peravere la Corte di merito riconosciuto la maggiorazione del compenso maturato dal professionista ai sensi degli artt.10 e 18 della L. 143/49, pur trattandosi di norma abrogata in seguito all’entrata in vigore del D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012. Secondo i ricorrenti, la Corte di merito avrebbe mal applicato il principio di diritto contenuto nella sentenza a Sezioni Unite N. 17405/2012, secondo cui, in caso di prestazioni professionali svolte prima dell’entrata in vigore del DM 140/2012 e definitivamente conclusasi, si debbano applicare le tariffe professionali previgenti mentre le nuove tariffe trovano operatività per tutte le prestazioni professionali future o per quelle già avviatesi in pendenza della previgente regolamentazione ma non concluse al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa. Nel caso di specie la prestazione professionale non sarebbe stata completata al momento di entrata in vigore della nuova normativa, con consequenziale applicabilità nuova normativa, che non prevede la maggiorazione del compenso nell’ipotesi in cui l’opera non sia stata completata. L’errore della Corte d’appello sarebbe quindi da individuare nell’applicazione dell’istituto della maggiorazione del 25% del compenso professionale, istituto quest’ultimo abrogato con la legge 04.03.2012 n. 27, quindi antecedentemente alla cessazione dell’incarico avvenuta per revoca datata 12/07/2012. Ne conseguirebbe l’illegittimità della posticipazione degli effetti di tale abrogazione operata dalla Corte d’Appello per un periodo di quattro mesi, collegati all’adozione dei decreti attuativi . La maggiorazione non sarebbe in ogni caso dovuta in quanto il disposto dell’art. 2233 c.c. stabilisce il principio per cui il primo criterio da utilizzare nella liquidazione di un compenso si individua nella libera determinazione delle parti, precludendo così a determinazioni derivanti dalle tariffe professionali o da diversa determinazione prevista dal giudice. Il motivo è infondatosotto ogni profilo. L’art.41 del D.M. 140/2012 stabilisce che: “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” L’art. 9, comma 2, D.L. 1/2012, nell’abrogare le tariffe professionali ha stabilito, al comma 3 che, ai fini della determinazione in sede giudiziale, dette tariffe continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di determinazione dei nuovi parametri di liquidazione dei compensi dei professionisti e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto. Le Sezioni Unite, con sentenza N.17405 del 12.10.2012 hanno stabilito che i nuovi parametri trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del D.M.140/2012 e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. Nel caso di specie, l’attività del professionista si è conclusa in data 13.7.2012 con la lettera di revoca dell’incarico prima dell’entrata in vigore del DM 20 luglio 2012 n. 140 . L’incarico è infatti cessato al momento della revoca con effetto immediato - come si evince dall’accertamento del giudice di merito sulla base d e l c hiaro tenore della lettera di revoca a firma dei ricorrenti - trascritta non nel ricorso, ma nel controricorso - a prescindere dall’integrale completamento dell’opera. Pertanto, una volta accertata l’avvenuta cessazione dall’incarico prima dell’entrata in vigore del DM 140/212, appare giuridicamente corretta la decisione della Corte d’appello, che ha applicato il vecchio regime tariffario, e quindila maggiorazione del 25% di cui agli artt.10 e 19 della L.143/1949, secondo l’interpretazione adottata dalle Sezioni Unite con la citata sentenza N.17405/2012. Neppuresussiste la violazione dell’art.2223 c.c., avendo le parti fatto espresso riferimento in contratto alle tariffe professionali. Sotto tale profilo, il ricorso è privo di specificità laddove affermache vi era stata una diversa pattuizione delle parti mentre il controricorrente trascrive la clausola contrattuale, dalla quale risulta che, nelladeterminazione del compenso, le parti facevano riferimento alla tariffa professionale(cfr. controricorso a pag. 16 ove è trascritto il relativo passaggio del contratto). 2 Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione di legge in relazione agli artt. 1460, 1218 e 2226 c.c. per avere la Corte di merito invertito l’onere della prova dell’adempimento delle obbligazioni e posto a carico dei committenti l’onere di provare l’inesatto inadempimento del professionista. Secondo parte ricorrente, pacifica l’esistenza di un inesatto adempimento da parte dell’Arch. Debiasi - che non avrebbe realizzato un pozzetto con disoliatore nella corsia centrale del locale garage come espressamente pattuito- risulta evidente la produzione di un danno per i committenti, costituito dalla riduzione del valore del bene oggetto del contratto. La corte territoriale sarebbe incorsa in un errore di diritto, aderendo alla soluzione proposta dal CTU volta ad individuare uno strumento tecnico alternativo a quello pattuito, ma non richiesto dai committenti. Il motivo è inammissibile innanzitutto per difetto di specificità (art. 366 n. 6 cpc). Tutta la censura r uota sul tipo di intervento specifico che l’architetto avrebbe dovuto realizzare secondo una espressa pattuizione col committente (almeno così si assume ripetutamente a pagg. 10 e 12 del ricorso). Allora, sarebbe stato specifico onere dei ricorrent i trascrivere la clausola contrattuale che prevedeva l’espressa pattuizione di un tale intervento, non essendo la Corte tenuta a ricercare la clausola nell’incarto processuale. In ogni caso, la censura investe untipico apprezzamento di fatto sulla qualitàe adeguatezza della prestazione svolta, che non è sindacabile in questa sede. 3 Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 1228c.c., 1453 c.c. e 2697 c.c. per avere la Corte d’Appello respinto la censura svolta con l’appello incidentale, in ordine alla mancata prova dell’espletamento dell’incarico di direttore dei lavori. La sentenza– a dire dei ricorrenti - ha ritenuto impossibile accertare la condotta inadempiente dell’arch. Debiasi per carenze esecutive, attribuendo quindi agli attuali ricorrenti l’onere della prova in merito allo svolgimento dell’incarico di direttore dei lavori. Inoltre, i ricorrenti rilevano che la loro domanda era supportata da idonei elementi probatori tesi a confermare sia il titolo in base al quale avevano diritto a ricevere la prestazione in oggetto (id est: lo svolgimento dell’incarico di direzione lavori da parte dell’Arch. Debiasi) che l’inadempimento da parte dell’Arch. Debiasi. Secondo l’orientamento della Giurisprudenza di legittimità, riportato da parte ricorrente (Cass. S.U. 2011/13533), l’onere della prova ricadrebbe in capo al professionista, il quale nulla avrebbe provato in merito all’espletamento dell’incarico di direttore dei lavori commissionati. Viceversa, anche dalle risultanze testimoniali prodotte in giudizio, risulterebbe la scarsa presenza presso il cantiere – durato quasi due anni –dell’Arch. Debiasi. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha operato un giudizio di fatto fondato sulle risultanze probatorie da cui ha tratto il convincimento che l’attività di direzione dei lavori fosse stata effettivamente svolta e che non fossero ravvisabili carenzeesecutive (pag.9 della sentenza d’appello). La Corte d’appello, con apprezzamento in fatto, ha te stualmente affermato, confermando la decisione del Tribunale, che vi è “positivo riscontro dell’espletamento del compito di direzione lavori”. Il problema allora si sposta sulla sufficienza della motivazione a sostegno del riconoscimento della prova della prestazione, ma il vizio di motivazione ormai non è più neppure denunziabile in cassazione per espressa volontà di legge(360 cpc n. 5). Per il resto anche questo motivo è privo di specificità (366 n. 6 cpc) perché si limita a pag. 15 del ricorso a un generico richiamo e commento sommario sulle prove testimoniali assunte senza curarsi di trascrivere le deposizioni di rilievo e di indicare la data dell’assunzione e i nomi dei testi (salvo il nome di qualcuno). Piuttosto, dalla trascrizione della deposizione del teste Anesi riportata in controricorso a pag. 20(e assai succintamente a pagg. 14 e 15 del ricorso)emerge una diversa versione e cioè che il teste era stato una decina di volte sul cantiere con l’architetto, ma ciò non significa affatto che l’architetto non possa essersi recato altre volte da solo, senza contare che l’attività di direzione lavori non si esaurisce solo nel numero di accessi in cantiere. Infine, il richiamo alla prorogatio dei poteri del direttore dei lavori in data successiva alla revoca, introdottasolo nella memoria depositata dai ricorrenti(v. pag. 3), è questione nuova che implica accertamento in fatto inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i in solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del com