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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2021

ECLI:EU:T:2021:661
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0015_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 6 ottobre 2021 –

OCU / BCE

(causa T‑15/18) «Accesso ai documenti – Decisione 2004/258/CE – Documenti relativi all’adozione di un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA] – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni protette in quanto tali ai sensi del diritto dell’Unione – Nozione di informazioni riservate – Deroghe all’obbligo del segreto professionale – Diritti della difesa»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione di un’istituzione che nega l’accesso a determinati documenti – Divulgazione di un documento da parte di un terzo posteriormente alla presentazione del ricorso – Sussistenza dell’interesse ad agire – Assimilazione della divulgazione di un documento da parte di un terzo alla divulgazione da parte dell’istituzione interessata – Inammissibilità – Conservazione dell’interesse ad agire (v. punti 77-78, 81)

2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea (BCE) – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse soggettivo dell’interessato a difendersi – Esclusione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione della Banca centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 6, § 1) (v. punti 94, 102, 104-106, 130)

3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea (BCE) – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni protette in quanto tali ai sensi del diritto dell’Unione – Portata (Art. 15, § 3, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, art. 54, § 1, 2013/36, art. 53, e 2014/59, art. 84; decisione della Banca centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529) (v. punti 118, 126, 132, 133)

4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, art. 53, § 1; decisione della Banca centrale europea 2004/258, come modificata dalla decisione 2011/342, art. 4, § 1, c)] (v. punti 149, 156, 175) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione LS/MD/17/428 della BCE, del 17 novembre 2017, che nega l’accesso a determinati documenti relativi all’adozione di un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA], SA.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). 3) [OSCURATO:PERSONA] europea e il [OSCURATO:PERSONA], SA sopporteranno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0015_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 6 ottobre 2021 – OCU / BCE (causa T‑15/18) «Accesso ai documenti – Decisione 2004/258/CE – Documenti relativi all’adozione di un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA] – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni protette in quanto tali ai sensi del diritto dell’Unione – Nozione di informazioni riservate – Deroghe all’obbligo del segreto professionale – Diritti della difesa» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione di un’istituzione che nega l’accesso a determinati documenti – Divulgazione di un documento da parte di un terzo posteriormente alla presentazione del ricorso – Sussistenza dell’interesse ad agire – Assimilazione della divulgazione di un documento da parte di un terzo alla divulgazione da parte dell’istituzione interessata – Inammissibilità – Conservazione dell’interesse ad agire (v. punti 77-78, 81) 2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea (BCE) – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse soggettivo dell’interessato a difendersi – Esclusione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione della Banca centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 6, § 1) (v. punti 94, 102, 104-106, 130) 3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea (BCE) – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni protette in quanto tali ai sensi del diritto dell’Unione – Portata (Art. 15, § 3, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/39, art. 54, § 1, 2013/36, art. 53, e 2014/59, art. 84; decisione della Banca centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529) (v. punti 118, 126, 132, 133) 4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, art. 53, § 1; decisione della Banca centrale europea 2004/258, come modificata dalla decisione 2011/342, art. 4, § 1, c)] (v. punti 149, 156, 175) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione LS/MD/17/428 della BCE, del 17 novembre 2017, che nega l’accesso a determinati documenti relativi all’adozione di un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA], SA. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). 3) [OSCURATO:PERSONA] europea e il [OSCURATO:PERSONA], SA sopporteranno le proprie spese.
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