CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 17855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce -- Sezione distaccata di Taranto del 11/01/2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza emessa il 12 settembre 2019 dal Tribunale di Taranto, che assolveva ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56- 392 cod. pen. La condotta contestata agli imputati - [OSCURATO:PERSONA] quale proprietario dell'immobile box oggetto di violenza e ideatore del programmato accesso allo stesso per conseguirne la disponibilità, [OSCURATO:PERSONA] quale figlio del proprietario e concorrente materiale nella condotta dì spoglio, Lovelli quale legale di fiducia presente in loco al momento della rottura del lucchetto e agevolatore della condotta, Guarino quale esecutore materiale, consapevole della controversia in corso tra le parti - è quella di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, avendo gli imputati cercato di introdursi nel box rompendo il lucchetto posto a presidio del bene, pur essendo pienamente consapevoli dell'esistenza di un provvedimento giudiziale di sospensione dell'esecuzione esaminato inaudita altera parte dal giudice dell'esecuzione in via d'urgenza. 2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione gli imputati, con un unico atto, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo: 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 392 cod. pen. Il proprietario dell'immobile era stato immesso nel possesso da parte dell'ufficiale giudiziario procedente, sicché l'azione degli imputati non può integrare l'ipotesi delittuosa ritenuta dalla Corte. Inoltre, l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione nella cui inosservanza si sostanzia l'ipotesi accusatoria doveva ritenersi inefficace, stante l'impossibilità di sospendere l'esecuzione di rilascio già portata a termine in data anteriore (10 settembre 2014) a quella di emissione dell'ordinanza de qua (22 settembre 2014) come attestato dal verbale redatto dell'ufficiale giudiziario. 2.2. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria. L'azione violenta degli imputati fu, infatti, interrotta dal pronto intervento del detentore dell'immobile e di sua moglie. 2.3. Vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver esplicitato che la procedura esecutiva per il rilascio del box si era conclusa il 10 settembre 2014 con il verbale di immissione in possesso del proprietario ritualmente depositato in cancelleria, ha inopinatamente affermato che il rilascio era stato fissato per la data del 3 ottobre 2014. L'assunto differimento del rilascio dell'immobile, oltre che giuridicamente errato e logicamente improponibile, è palesemente contraddittorio, posto che sul piano processuale il rilascio si identifica con l'immissione in possesso, senza che possa esplicare alcuna rilevanza l'accordo tra esecutante ed esecutato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non appare manifestamente infondato e, pertanto, in considerazione dell'intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 2. Deve, in particolare, rilevarsi che, nel caso di specie, si era venuta a creare una situazione di profonda incertezza circa la titolarità del diritto di proprietà avente ad oggetto il box, posto che il 10 settembre 2014 [OSCURATO:PERSONA] era stato immesso nel possesso dello stesso, come emerge dal verbale dell'ufficiale giudiziario sottoscritto dalle parti, e che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, nella cui inosservanza si sostanzia l'ipotesi accusatoria, doveva ritenersi inefficace poiché nella esecuzione forzata per consegna o rilascio la tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo è esperibile fino a quando lo stesso non si chiuda, e ciò avviene con l'atto dell'ufficiale giudiziario di immissione in possesso ai sensi dell'art. 608 cod. proc. civ. (Sez. 3, n. 488 del 15/01/2003, Rv. 559739 - 01; Sez. 3, n. 18535 del 03/09/2007, Rv. 598817 - 01). Pertanto, non ha alcuna rilevanza l'accordo tra l'esecutante e l'esecutato intervenuto all'esito della suddetta operazione da parte dell'ufficiale giudiziario circa la concessione di un termine al secondo per l'asporto degli arredi e di quant'altro contenuto nel locale oggetto del rilascio. 2.1. Alla luce di quanto sopra esposto, non vi è dubbio che, alla data del 3 ottobre 2014, il provvedimento di sospensione della esecuzione era vigente e che gli imputati ne erano a conoscenza, ma la situazione di scarsa chiarezza che si era creata, evidenziata nei motivi di ricorso, impedisce di ritenere gli stessi manifestamente infondati. 3. In conclusione, poiché solo la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l'instaurarsi di un valido rapporto impugnatorio, preclude la verifica di eventuali cause estintive prescrizionali sopravvenute alla decisione di appello, nel caso in esame, non essendo il ricorso geneticamente inammissibile, bensì semplicemente non fondato, il reato deve ritenersi prescritto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 26 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] esten