CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il 13 luglio 1969 avverso la sentenza n. 1437/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Ancona il 27 ottobre 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 6 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria depositata con la nota spese dalla parte civile; Letta la memoria depositata dal ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 27 ottobre 2020 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 17 luglio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di appropriazione indebita ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i Giudici del merito hanno ritenuto integrato il delitto di appropriazione indebita, così riqualificato'il reato di truffa contestato, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta di vendita [OSCURATO:PERSONA], di cui però si occupava l'imputato. In particolare, secondo la ricostruzione effettuata nelle sentenze del merito l'imputato si era appropriato indebitamente delle somme di denaro, destinate alla ditta di [OSCURATO:PERSONA], che gli acquirenti delle macchine fotografiche, mai consegnate, avevano versato, su indicazione dello stesso imputato, su post pay e conto corrente a lui intestati. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA] — a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) mancanza di motivazione per avere la Corte d'appello redatto una motivazione apparente, che non darebbe conto delle ragioni, poste a sostegno delle conclusioni assunte, e darebbe risposta ai motivi d'appello solo con formule di stile; 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di appropriazione indebita, che non sarebbe invece configurabile, in quanto le somme, versate dagli acquirenti delle macchine fotografiche, derivavano da vendite di merce inesistente e, dunque, da possesso illecito. La vendita di prodotti inesistenti poneva il problema dell'eventuale sussistenza di una truffa nei confronti dei clienti del sito on line ma tale questione, liquidata erroneamente dai giudici del merito sull'errato presupposto che "ciò esula dal presente processo che attiene ai rapporti tra l'odierno imputato ed [OSCURATO:PERSONA]", avrebbe rilievo anche nel presente procedimento. Secondo il ricorrente, a prescindere dal fatto che le condotte risarcitorie per i reati di truffa, commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Miglioranza, sono state materialmente eseguite dallo stesso imputato, il problema centrale, nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA], sarebbe quello relativo al se si possa o meno configurare l'appropriazione indebita di un provento illecito, conseguito a seguito di una truffa commessa ai danni di terze persone, ovvero se si possa considerare altrui il denaro di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Miglioranza, di cui la presunta persona offesa non aveva titolarità ovvero legittimazione alla ritenzione. La Corte d'appello non avrebbe dato risposta a tale quesito così come alle correlate questioni sul se la Alunni potesse essere individuata come persona offesa e sul se su tali questioni fosse maturato o meno il giudicato, essendo l'odierno imputato giudicato e prosciolto da altre autorità giudiziarie per le medesime condotte. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe responsabile civile e non persona offesa e non avrebbe diritto di querela, in quanto non avrebbe subito la lesione dell'interesse penalmente protetto dalla norma, che sarebbe quello di tutelare il possesso lecito; 3) vizi della motivazione per omessa valutazione di una prova decisiva e delle prove contrarie, quali indicate ai fogli 21, 22, 23 e 24 del ricorso, da cui si evincerebbe che la persona offesa sarebbe stata a conoscenza della truffa, come reso evidente dal fatto che il giorno dopo l'arrivo di 800,00 euro nella carta postepay, la stessa persona offesa si era recata allo sportello delle Poste di Falconara marittima per prelevare per cassa in contanti proprio la somma di € 800,00. La Corte d'appello avrebbe trascurato gli accordi intercorsi tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] il primo dicembre 2010, secondo i quali l'imputato era stato autorizzato a farsi pagare direttamente dai clienti; 4) vizi della motivazione per la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dal ricorrente, ossia l'espletamento di una perizia, al fine di verificare se la scrittura privata del primo dicembre 2010 a firma di [OSCURATO:PERSONA] fosse il risultato di una sovrapposizione di due documenti diversi fotocopiati in modo da dare l'apparenza di un unico testo, anziché di un collage, e al fine di verificare l'autenticità della sua sottoscrizione. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, ai fini dell'esecuzione della perizia grafica, occorre il documento originale che si suppone falsificato, avendo di contro la giurisprudenza di legittimità affermato che la perizia grafica può essere effettuata anche su una copia fotostatica di tale documento. Lo svolgimento della perizia assumeva carattere decisivo, atteso che l'autenticità del documento concretizzerebbe la scriminante dell'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 51 cod. pen.; 5) violazione di legge per non essere il fatto stato qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e per non essere stato applicato l'art. 51 cod. pen. Poiché per l'attività svolta in favore della Alunni l'imputato non avrebbe ricevuto alcun compenso, tanto da essere costretto a trattenere le suddette somme a titolo di compenso per l'attività lavorativa prestata in favore della stessa Alunni, l'imputato sarebbe stato convinto di esercitare un proprio diritto di credito, astrattamente tutelabile in giudizio; 6) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte d'appello ha condiviso le valutazioni del primo giudice sulla congruità della pena, in ragione della spregiudicatezza della condotta e dell'entità del danno arrecato, ma, così motivando, avrebbe trascurato l'avvenuto risarcimento del danno da parte dell'imputato e il c.d. stato emotivo dell'imputato, che era stato licenziato dalla RAV Impianti s.r.I.; 7) violazione degli artt. 86 e 110 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 T.U. spese di giustizia, per non avere la Corte d'appello, nel dispositivo, ridotto gli importi spettanti al difensore della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e per non aver disposto la condanna dell'imputato al pagamento in favore dello Stato. Tale omissione determinerebbe una violazione di legge sia per la sua quantificazione sia per la duplicazione da parte dello Stato e della costituita parte civile di un'eventuale rivalsa nei confronti dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è privo di specificità. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta infatti che la Corte territoriale ha condiviso le valutazioni effettuate dal Giudice di primo grado e ha dato adeguata risposta ai motivi d'appello. Giova ricordare al riguardo che il Giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Sez. 6, n. 1307 del 26 settembre 2002, Rv. 223061). Peraltro, ove - come nel caso in esame - la Corte d'appello abbia esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal Giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (Sez. II, n. 1309 del 22 novembre 1993, Rv. 197250; Sez. III, n. 13926 del 10 dicembre 2011, Rv. 252615). 1.2 II secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente afferendo entrambi alle valutazioni svolte dalla Corte d'appello per giungere all'affermazione della responsabilità del ricorrente, non sono consentiti, oltre che privi di specificità. Premesso che l'imputato non aveva negato di avere fatto confluire su conti di sua esclusiva pertinenza le somme versate dagli acquirenti delle macchine fotografiche, essendosi limitato a giustificare il suo operato con il fine di recuperare quello che a suo dire la titolare della ditta gli doveva, la Corte territoriale, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, connotate da chiarezza, linearità e precisione e, dunque, attendibili, ha escluso che vi fosse un accordo con quest'ultima, per cui l'imputato era stato autorizzato a farsi pagare direttamente dai clienti. La Corte del merito ha aggiunto che era sospetta la mancanza dell'originale del documento prodotto dall'imputato a conforto della sua tesi e che la persona offesa aveva disconosciuto la firma ivi apposta, "che anche ictu oculi si atteggia non del tutto conforme alla sua, presente su documenti in atti (la costituzione di parte civile ad esempio)". Siffatte argomentazioni sfuggono a ogni rilievo censorio. Deve, in primo luogo, rilevarsi che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (cfr. tra le altre, Sez. 4, n. 10153 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 278609). Deve poi aggiungersi che risulta inconferente ogni questione sollevata dal ricorrente sulla illiceità delle somme di denaro, in quanto frutto del reato di truffa ai danni degli acquirenti. Difatti, è lo stesso imputato ad avere evidenziato che egli e [OSCURATO:PERSONA] sono stati prosciolti dai reati di truffa loro contestati. Ne discende, quindi, che, in presenza dei menzionati proscioglimenti, non può sostenersi che le somme, oggetto di appropriazione da parte dell'imputato, fossero frutto di attività truffaldina ai danni degli acquirenti e non fossero lecitamente state acquisite dalla persona offesa, titolare della ditta venditrice delle macchine fotografiche. Correttamente, quindi, il Collegio territoriale ha ritenuto integrato il delitto di appropriazione indebita ai danni di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente insussistenza della violazione del divieto di bis in idem, prospettato con riguardo ai delitti di truffa ai danni degli acquirenti, che costituiscono - per i loro elementi integrativi e per le differenti persone offese - reati diversi da quello in esame, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Del pari correttamente la Corte del merito ha ritenuto insussistente la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., atteso che l'appropriazione indebita costituisce una porzione della condotta di truffa originariamente contestata (cfr. Sez. 2, n. 1378 del 12 dicembre 2014). Alla luce di quanto precede deve affermarsi che le censure del ricorrente investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in questa sede, siccome sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. Difatti, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni, che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.1.3 Manifestamente infondata è la doglianza concernente il mancato espletamento di una perizia grafologica, tesa a verificare la falsità della firma della persona offesa. Costituisce principio consolidato di questa Corte (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936) quello secondo cui la perizia è mezzo di prova neutro, non classificabile - ai sensi dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. - né come prova a carico dell'imputato né come prova a discarico, di talché va escluso che possa essere qualificata come "prova decisiva" la cui mancata assunzione costituisca, secondo il disposto dell'art. 606, comma primo, lett. d) del codice di rito, motivo ammissibile del ricorso per cassazione. Peraltro, la Corte di Appello ha motivato - con argomentazioni puntuali e non manifestamente illogiche - in merito agli elementi che militavano nel senso della falsità della firma apparentemente riferibile alla persona offesa (cfr. p. 3 ss.). 1.4 Quanto all'erronea mancata qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., deve rilevarsi che, alla luce della stessa ricostruzione della vicenda e, in particolare, dell'esclusione degli accordi tra l'imputato e la persona offesa sulla possibilità per il primo di trattenere le somme in questione, non appare ipotizzabile, nel caso di specie, il ragionevole convincimento nell'imputato di agire nell'esercizio di un proprio diritto. 1.5 Nessun vizio inficia la sentenza impugnata neanche nella parte relativa al trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello ha ritenuto congrua la pena, tenuto conto della spregiudicatezza della condotta e dell'entità del danno arrecato. Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, Rv. 142252) è ferma nel ritenere che è adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo: invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. II, n. 36245 del 26/6/2009, Rv. 245596; Sez. IV, n. 46412 del 5/11/2015, Rv. 265283). 1.6 Con l'ultimo motivo il ricorrente ha lamentato errori materiali in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale ma, visto l'esito del ricorso, ai sensi dell'art. ?' 6 130 cod. proc. pen., si profila la competenza della Corte d'appello, che potrà essere adita dal ricorrente. 2. Il ricorso è, dunque, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. Il ricorrente deve essere condannato anche alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Ancona con separato decreto