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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12539/2026

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ocura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] AntonioComberiati giusta procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 724/2025 depositatail 22/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Impugnazione per nullità ex art. 828 ss. c.p.c. di lodo arbitralerituale – vicenda che trae origine da una scrittura privata del 17/11/2021Numero registro generale 15699/2025Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 12539/2026Data pubblicazione 04/05/2026siglata dalle odierne parti del giudizio di cassazione la quale definiva, in capoall’odierno ricorrente, l’onere di occuparsi della parte progettuale edocumentale, nonché catastale e di frazionamento, di un immobile inproprietà di terzi, in cambio, da parte della odierna controricorrente,dell’impegno ad acquistare la suddetta proprietà e, una volta frazionata,trasferirne a sua volta una unità all’odierno ricorrente.All’esito del declassamento ad unità abitativa e frazionamento dellaproprietà, non avendo parte controricorrente adempiuto a quanto assuntoin accordo, il ricorrente, incardinato presso il collegio designatoprocedimento arbitrale, proponeva domanda di adempimento ex art. 2932c.c. e, in subordine, azione di restituzione di quanto sostenuto inadempimento della scrittura privata, oltre al risarcimento del danno subito.Il collegio arbitrale riconosceva al ricorrente solo in parte la cifrarichiesta a titolo di risarcimento (euro 19.000,00 a fronte di euro 45.000,00più risarcimento, richiesti), motivando la sua decisione, ai sensi dell’art.1227 c.c., avendo, secondo il collegio, Colaci concorso con la sua condottaalla inadempienza contestata a controparte.2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il lodo davanti alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato l’impugnazione principale e quella incidentaleintrodotta da [OSCURATO:PERSONA] con sentenza con cui il primo proponericorso per cassazione affidato a cinque motivi.3.

Resiste con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] che deduce sullagenerale inammissibilità del ricorso avversario, per reiterata richiesta diriesame nel merito e comunque sull’infondatezza del mezzo.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo deduce violazione degli artt. 829, primo comma, n.9 c.p.c. e 101, secondo comma, c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 dellaCostituzione e ancora degli artt. 1206 e ss. e 1227 c.c.Numero registro generale 15699/2025Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 12539/2026Data pubblicazione 04/05/2026La Corte d’Appello di Bologna – se da un lato avrebbe correttamenteaccertato che gli arbitri avevano operato d’ufficio una qualificazionegiuridica dei fatti che le parti non avevano dedotto (così per il concorsocolposo danneggiato nella produzione del danno) – sarebbe giunta però allaerrata conclusione che la connessa violazione del contraddittorio nonavrebbe leso il diritto di difesa delle parti.Il ricorrente denuncia quindi “error in procedendo”, poiché la Corte dimerito avrebbe dovuto dichiarare la nullità del lodo impugnato.Il motivo è infondato.In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nelcompromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali daadottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimentonel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalleprescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispettodell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc.civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nelsenso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loroun'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, diesaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo ilcompimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura dellatrattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempoutile le istanze e richieste avverse (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10809 del26/05/2015).Si tratta di principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte, nellaprecisazione che è nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e deldiritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento delladecisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazionedelle parti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23325 del 27/09/2018),nell’ulteriore rilievo che il principio del contraddittorio nel giudizio arbitralevive di una connotazione sostanziale, secondo la quale esso è vizio diNumero registro generale 15699/2025Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 12539/2026Data pubblicazione 04/05/2026accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto dellamodalità del confronto tra le parti e delle possibilità, per le stesse, diesercitare, nel rispetto della regola "audiatur et altera pars", su un piano diuguaglianza le facoltà processuali loro attribuite (Cass. Sez. 1, Sentenza n.28660 del 27/12/2013).In applicazione dell’indicato principio, correttamente la Corted’Appello ha ritenuto la natura formale del vizio lamentato e l’insussistenza,in concreto, di violazioni al diritto di difesa, nel rilievo che il tema delleinadempienze di [OSCURATO:PERSONA], sulla cui esistenza gli arbitri si eranoespressi ritenendo del primo il concorso di colpa, “era stato, in concreto,ampiamente approfondito nel corso del giudizio”.Per l’effetto la Corte di merito ha concluso correttamente, nei limitidel sindacato suoi propri, nel senso che l’applicazione dell’art.1227 c.c.,intesa come qualificazione giuridica dei fatti, anche se questione rilevatad’ufficio dagli arbitri, non ha violato il principio del contraddittorio, peressere state le parti poste nelle condizioni di poter dedurre sui fatti che,comunque integrativi dell’inadempimento di Colaci, erano stati posti afondamento della decisione.Il motivo è pertanto infondato perché la sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] registra una corretta declinazione del principio delcontraddittorio, nei termini di cui all’art. 829, primo comma, n. 9 c.p.c.,all’interno del giudizio arbitrale, nel suo sostanziale atteggiarsi.2.

Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per motivazioneapparente o omessa, oltre che per omessa pronuncia, con violazione degliartt. 112, 132 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c. e 111, sesto comma, Cost., inrelazione all’art. 360, primo comma, n.4 e, inoltre, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., con violazione e falsa applicazione degli artt. 829,n.12 c.p.c. e/o art. 829 n. 5 c.p.c.

Il motivo riguarda la motivazione, che laCorte di merito “liquida” in poche batture, sull’ammontare del dannoNumero registro generale 15699/2025Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 12539/2026Data pubblicazione 04/05/2026risentito dal ricorrente, per mancata pronuncia su alcune delle vociespressamente richieste.Il percorso logico e argomentativo seguito dal Giudice felsineosarebbe del tutto incomprensibile e non potrebbe in alcun modo ritenersiadempiuto l’onere di motivazione.Il motivo è infondato.Il percorso argomentativo è del tutto comprensibile.

La Corte a frontedella denuncia di omessa pronuncia ha invece motivato, escludendone lasussistenza, con il richiamare le parti della decisione arbitrale con cui gliarbitri pronunciano sul rigetto della domanda di adempimento in formaspecifica (art. 2932 c.c.) e sull’ammontare di quello per equivalente,dimensionato rispetto alla somma più consistente reclamata dalla parte.Il motivo è comunque inammissibile perché in ogni caso diretto aduna rivisitazione della lettura, nel merito effettuata dalla Corte d’Appello.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 829 n.11 c.p.c. e/o art 829 n. 12 e/o art. 829 n. 5c.p.c., oltre che violazione e falsa applicazione dell’art 2932 c.c.La Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere la naturacontraddittoria della decisione degli arbitri, la cui motivazione sarebbe statasoltanto apparente e/o paradossale nella parte in cui esclude la esecuzionein forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto.Il motivo è infondato, la Corte d’Appello di Bologna argomentacorrettamente e correttamente applica i principi in materia di nullità del lodoper contraddittorietà delle sue statuizioni, nella duplice prospettiva che oraguarda al rapporto tra motivazione e dispositivo ora a quello tra le partiinterne della seconda il cui contrasto sia tale da determinarel’incomprensibilità stessa della decisione.In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829,comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie noncorrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nelNumero registro generale 15699/2025Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 12539/2026Data pubblicazione 04/05/2026senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componentidel dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre lacontraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, nonespressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, puòassumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determinil'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alladecisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modellofunzionale (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021).4.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 829 n.11 c.p.c. poiché la Corte territoriale non avrebbecolto che il quarto motivo di nullità del lodo sarebbe rientrato tra le ipotesidi critica vincolata ammesse, in quanto ivi si denunciava la contraddittorietàdella decisione arbitrale anche rispetto alla esclusione della condanna dicontroparte al corrispettivo per le prestazioni adempiute, decisione che eraconseguenza di un rilievo d’ufficio in violazione del contraddittorio.Il motivo è inammissibile perché reitera la critica di merito già dedottadavanti la Corte d’Appello che, dal suo canto, ha scrutinato la motivazionedegli arbitri per escludere la ivi dedotta contraddittorietà.5.

Con il quinto motivo viene dedotta la nullità della sentenza peromessa motivazione, oltre che per omessa pronuncia, con violazione degliartt. 112, 132 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c. e 111, sesto comma, dellaCostituzione, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c. e, inoltre, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 829, n.12 c.p.c. e/o art. 829 n. 5 c.p.c., oltre cheper violazione degli artt. 88 e 89 c.p.c.Dal testo del lodo non sarebbe dato comprendere perché gli arbitrinon avrebbero adottato provvedimenti ex artt. 88 e 89 c.p.c.; così come daltesto della sentenza non sarebbe dato comprendere se la Corte d’Appello diBologna abbia o meno ritenuto sussistente, e per quale motivo, ildenunciato vizio ex art 829 n. 5 c.p.c. del lodo.Numero registro generale 15699/2025Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 12539/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il motivo è infondato nella sua duplice accezione.La Corte d’Appello ha infatti pronunciato sulla domanda nei terminidel sindacato alla stessa rimesso ex art. 829 c.p.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 16077 del 09/06/2021).6.

Conclusivamente il ricorso è infondato e va come tale rigettato.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

S.U. n. 23535 del20/9/2019).

P.Q.MRigetta il ricorso;Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquidain favore della controricorrente in euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/04/2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] AntonioComberiati giusta procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 724/2025 depositatail 22/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Impugnazione per nullità ex art. 828 ss. c.p.c. di lodo arbitralerituale – vicenda che trae origine da una scrittura privata del 17/11/2021Numero registro generale 15699/2025Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 12539/2026Data pubblicazione 04/05/2026siglata dalle odierne parti del giudizio di cassazione la quale definiva, in capoall’odierno ricorrente, l’onere di occuparsi della parte progettuale edocumentale, nonché catastale e di frazionamento, di un immobile inproprietà di terzi, in cambio, da parte della odierna controricorrente,dell’impegno ad acquistare la suddetta proprietà e, una volta frazionata,trasferirne a sua volta una unità all’odierno ricorrente.All’esito del declassamento ad unità abitativa e frazionamento dellaproprietà, non avendo parte controricorrente adempiuto a quanto assuntoin accordo, il ricorrente, incardinato presso il collegio designatoprocedimento arbitrale, proponeva domanda di adempimento ex art. 2932c.c. e, in subordine, azione di restituzione di quanto sostenuto inadempimento della scrittura privata, oltre al risarcimento del danno subito.Il collegio arbitrale riconosceva al ricorrente solo in parte la cifrarichiesta a titolo di risarcimento (euro 19.000,00 a fronte di euro 45.000,00più risarcimento, richiesti), motivando la sua decisione, ai sensi dell’art.1227 c.c., avendo, secondo il collegio, Colaci concorso con la sua condottaalla inadempienza contestata a controparte.2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il lodo davanti alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato l’impugnazione principale e quella incidentaleintrodotta da [OSCURATO:PERSONA] con sentenza con cui il primo proponericorso per cassazione affidato a cinque motivi.3. Resiste con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] che deduce sullagenerale inammissibilità del ricorso avversario, per reiterata richiesta diriesame nel merito e comunque sull’infondatezza del mezzo.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 829, primo comma, n.9 c.p.c. e 101, secondo comma, c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 dellaCostituzione e ancora degli artt. 1206 e ss. e 1227 c.c.Numero registro generale 15699/2025Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 12539/2026Data pubblicazione 04/05/2026La Corte d’Appello di Bologna – se da un lato avrebbe correttamenteaccertato che gli arbitri avevano operato d’ufficio una qualificazionegiuridica dei fatti che le parti non avevano dedotto (così per il concorsocolposo danneggiato nella produzione del danno) – sarebbe giunta però allaerrata conclusione che la connessa violazione del contraddittorio nonavrebbe leso il diritto di difesa delle parti.Il ricorrente denuncia quindi “error in procedendo”, poiché la Corte dimerito avrebbe dovuto dichiarare la nullità del lodo impugnato.Il motivo è infondato.In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nelcompromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali daadottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimentonel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalleprescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispettodell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc.civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nelsenso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loroun'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, diesaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo ilcompimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura dellatrattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempoutile le istanze e richieste avverse (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10809 del26/05/2015).Si tratta di principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte, nellaprecisazione che è nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e deldiritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento delladecisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazionedelle parti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23325 del 27/09/2018),nell’ulteriore rilievo che il principio del contraddittorio nel giudizio arbitralevive di una connotazione sostanziale, secondo la quale esso è vizio diNumero registro generale 15699/2025Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 12539/2026Data pubblicazione 04/05/2026accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto dellamodalità del confronto tra le parti e delle possibilità, per le stesse, diesercitare, nel rispetto della regola "audiatur et altera pars", su un piano diuguaglianza le facoltà processuali loro attribuite (Cass. Sez. 1, Sentenza n.28660 del 27/12/2013).In applicazione dell’indicato principio, correttamente la Corted’Appello ha ritenuto la natura formale del vizio lamentato e l’insussistenza,in concreto, di violazioni al diritto di difesa, nel rilievo che il tema delleinadempienze di [OSCURATO:PERSONA], sulla cui esistenza gli arbitri si eranoespressi ritenendo del primo il concorso di colpa, “era stato, in concreto,ampiamente approfondito nel corso del giudizio”.Per l’effetto la Corte di merito ha concluso correttamente, nei limitidel sindacato suoi propri, nel senso che l’applicazione dell’art.1227 c.c.,intesa come qualificazione giuridica dei fatti, anche se questione rilevatad’ufficio dagli arbitri, non ha violato il principio del contraddittorio, peressere state le parti poste nelle condizioni di poter dedurre sui fatti che,comunque integrativi dell’inadempimento di Colaci, erano stati posti afondamento della decisione.Il motivo è pertanto infondato perché la sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] registra una corretta declinazione del principio delcontraddittorio, nei termini di cui all’art. 829, primo comma, n. 9 c.p.c.,all’interno del giudizio arbitrale, nel suo sostanziale atteggiarsi.2. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per motivazioneapparente o omessa, oltre che per omessa pronuncia, con violazione degliartt. 112, 132 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c. e 111, sesto comma, Cost., inrelazione all’art. 360, primo comma, n.4 e, inoltre, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., con violazione e falsa applicazione degli artt. 829,n.12 c.p.c. e/o art. 829 n. 5 c.p.c. Il motivo riguarda la motivazione, che laCorte di merito “liquida” in poche batture, sull’ammontare del dannoNumero registro generale 15699/2025Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 12539/2026Data pubblicazione 04/05/2026risentito dal ricorrente, per mancata pronuncia su alcune delle vociespressamente richieste.Il percorso logico e argomentativo seguito dal Giudice felsineosarebbe del tutto incomprensibile e non potrebbe in alcun modo ritenersiadempiuto l’onere di motivazione.Il motivo è infondato.Il percorso argomentativo è del tutto comprensibile. La Corte a frontedella denuncia di omessa pronuncia ha invece motivato, escludendone lasussistenza, con il richiamare le parti della decisione arbitrale con cui gliarbitri pronunciano sul rigetto della domanda di adempimento in formaspecifica (art. 2932 c.c.) e sull’ammontare di quello per equivalente,dimensionato rispetto alla somma più consistente reclamata dalla parte.Il motivo è comunque inammissibile perché in ogni caso diretto aduna rivisitazione della lettura, nel merito effettuata dalla Corte d’Appello.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 829 n.11 c.p.c. e/o art 829 n. 12 e/o art. 829 n. 5c.p.c., oltre che violazione e falsa applicazione dell’art 2932 c.c.La Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere la naturacontraddittoria della decisione degli arbitri, la cui motivazione sarebbe statasoltanto apparente e/o paradossale nella parte in cui esclude la esecuzionein forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto.Il motivo è infondato, la Corte d’Appello di Bologna argomentacorrettamente e correttamente applica i principi in materia di nullità del lodoper contraddittorietà delle sue statuizioni, nella duplice prospettiva che oraguarda al rapporto tra motivazione e dispositivo ora a quello tra le partiinterne della seconda il cui contrasto sia tale da determinarel’incomprensibilità stessa della decisione.In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829,comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie noncorrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nelNumero registro generale 15699/2025Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 12539/2026Data pubblicazione 04/05/2026senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componentidel dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre lacontraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, nonespressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, puòassumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determinil'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alladecisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modellofunzionale (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021).4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 829 n.11 c.p.c. poiché la Corte territoriale non avrebbecolto che il quarto motivo di nullità del lodo sarebbe rientrato tra le ipotesidi critica vincolata ammesse, in quanto ivi si denunciava la contraddittorietàdella decisione arbitrale anche rispetto alla esclusione della condanna dicontroparte al corrispettivo per le prestazioni adempiute, decisione che eraconseguenza di un rilievo d’ufficio in violazione del contraddittorio.Il motivo è inammissibile perché reitera la critica di merito già dedottadavanti la Corte d’Appello che, dal suo canto, ha scrutinato la motivazionedegli arbitri per escludere la ivi dedotta contraddittorietà.5. Con il quinto motivo viene dedotta la nullità della sentenza peromessa motivazione, oltre che per omessa pronuncia, con violazione degliartt. 112, 132 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c. e 111, sesto comma, dellaCostituzione, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c. e, inoltre, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 829, n.12 c.p.c. e/o art. 829 n. 5 c.p.c., oltre cheper violazione degli artt. 88 e 89 c.p.c.Dal testo del lodo non sarebbe dato comprendere perché gli arbitrinon avrebbero adottato provvedimenti ex artt. 88 e 89 c.p.c.; così come daltesto della sentenza non sarebbe dato comprendere se la Corte d’Appello diBologna abbia o meno ritenuto sussistente, e per quale motivo, ildenunciato vizio ex art 829 n. 5 c.p.c. del lodo.Numero registro generale 15699/2025Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 12539/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il motivo è infondato nella sua duplice accezione.La Corte d’Appello ha infatti pronunciato sulla domanda nei terminidel sindacato alla stessa rimesso ex art. 829 c.p.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 16077 del 09/06/2021).6. Conclusivamente il ricorso è infondato e va come tale rigettato.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del20/9/2019). P.Q.MRigetta il ricorso;Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquidain favore della controricorrente in euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/04/2026.Il PresidenteAlberto Giusti
Sentenza Cassazione n. 12539/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris