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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 37407/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/05/2018 emesso dal Tribunale di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte offesa.

Ritenuto che, in ogni caso, il provvedimento con cui il giudice decide, ex art, 410- bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile e alla parte che non sia stata posta in condizione di partecpare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca dei provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv. 277433 - 01) Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/05/2018 emesso dal Tribunale di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte offesa. Ritenuto che, in ogni caso, il provvedimento con cui il giudice decide, ex art, 410- bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile e alla parte che non sia stata posta in condizione di partecpare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca dei provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv. 277433 - 01) Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P i
Decreto Cassazione n. 37407/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris