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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 05950/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a) avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Letta la memoria di replica, depositata telematicamente, con la quale il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento del 31 marzo 2025 , il Tribunale di Roma - Sezione Specializzata per le misure di prevenzione ha rigettato l'opposizione promossa dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già U NIPOL [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con precedente denominazione UGF [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), nella qualità di mandataria del [OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. a r,l.e della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il decreto delGiudice delegato, emessoin data 02.10.2024, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di ammissione al passivo presentata dalla medesima società, nell’ambito della procedura di prevenzione n. 196/2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri.

2. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella sopra indicata qualità, ha proposto opposizione, con atto a firma del suo difensore.

2.1. Con primo motivo denuncia violazione degli artt. 54-bis, 52, 59 e 62 d.lgs. n. 159/2011 nonché vizio di motivazione per avere il provvedimento impugnato omesso di considerare che titolare del credito era esclusivamente la società UGF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e che l'accertamento della buona fede era già stato oggetto di preventiva valutazione, da parte del Giudice d elegato , e confermato nel precedente provvedimento di ammissione al passivo dello stesso credito, per la quota pari al 50%.

Premette che: la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concesso a lla società [OSCURATO:PERSONA] 29 giugno, in data 11 marzo 2011, un finanziamento di euro 1.800.000 con iscrizione ipotecaria su immobili della societàSarim [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale terzo datore di ipoteca;il credito era stato concesso da un pooldi finanziatori cosiddetto” silente” di cui la società UGF era capofila, a cui avevano partecipa to il C onsorzio [OSCURATO:PERSONA] finanziario per lo [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (CCFS) , per la quota di euro 360.000,e la società [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . ( successivamente [OSCURATO:SOCIETA].) per la rimanente quota di euro 540.000; pur essendo stato il finanziamento formalmente erogato dalla società UGF [OSCURATO:PERSONA] -e pur essendo stata pattuito il rimborso delle rate direttamente ed esclusivamente a favore d ella medesima società, con conseguente iscrizione della garanzia ipotecaria soloafavore della stessa - parte della provvista (il 50%) per l'erogazione del finanziamento era stata prelevata dai conti correnti dei suindicatifinanziatori; i pagamenti erano proseguiti, anche dopo l’attrazione della società debitrice e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella procedura di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, giusta autorizzazione provvisoria al pagamento,da parte del Giudice d elegato, in favore della società UGF(nel frattempo diventata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) fino al 30 settembre 2018 ; a tale data, il credito della società UGF ammontava ad euro 495.153,67, di sorte capitale; al momento della presentazione delle domande di ammissione al passivo, la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (succeduta dal novembre 2019, per incorporazione, in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), non avendo rinvenuto la convenzione sottesa all’erogazione del mutuo che definiva i rapporti fra i soggetti finanziatorie non conoscendo i termini dell'accordo, aveva depositatodomanda di ammissione al passivo solo per la propria quota di credito, pari al 50% delle rate non pagate, per un importo di euro 248.186,97; il Giudice delegato, con provvedimento del 10 maggio 2023, aveva ammessoal passivo il credito per come richiesto, con privilegio sui beni della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nel frattempo confiscati, per un importo complessivo di euro 390.338,01, comprensivo del suindicato credito di euro 248.186,97,a titolo di sorte capitale, e di altro diverso credito, non in contestazione;s oltanto successivamente, una volta rinvenuta la convenzione sottostante all’erogazione del mutuo, in data 6 maggio 2024, la società [OSCURATO:PERSONA] aveva deposita to ulteriore domanda di ammissione del proprio credito, per la residua quota del 50% del dovuto, per la quale non aveva presentato precedente richiesta; l'istanza veniva dichiarata inammissibile, con provvedimento del Giudice delegato del 2 ottobre 2024 e d anche la successiva opposizione veniva respinta, con il provvedimento impugnato avverso il quale la società ricorrente articola le seguenti doglianze.

Deduceche il provvedimento impugnato sarebbe erroneo in quanto fondato sul presupposto della necessitàdi una nuova valutazione della "buona fede" del creditore senza considerare che il credito (successivamente azionato per il residuo 50% e non ammesso) non è riconducibile a un creditore diverso dalla societàUGF [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), per cui non si renderebbe necessaria una autonoma valutazione del requisito soggettivo della buona fede.

Inoltre, il provvedimento con cui il Giudice d elegato aveva autorizzato il pagamento delle rate scadute e a scadere dei mutui accordati da UnipolBanca - in conformità ad una prassi in uso all’epoca e conformemente alla successiva previsione di cui all'art. 54-bisd.lgs. 159/2011-aveva già accertato la rispondenza del credito ai requisiti imposti dall'art. 52 d.lgs. 159/2011 tanto che il provvedimento di ammissione della prima domanda, proprio a supporto della riconosciuta sussistenza della buona fede, aveva effettuatoun esplicito richiamo al precedente provvedimento autorizzativo; la valutazione compiuta dal Giudice delegato sulla sussistenza del requisito della buona fede (in occasione della autorizzazione provvisoria al pagamento) non poteva essere messa in discussione da un successivo provvedimento, sull’erroneo presupposto che la valutazione debba essere effettuata «per ogni creditore, implicando una analisi di tipo "soggettivo"»; lavalutazione sulla buona fede già espressa , in quanto definitiva , avrebbe potuto essere inficiata soltanto da un’istanza di revocazione ai sensi dell’art. 62 d.lgs. 159 del 2011, mai presentata. 2.2.Con secondo motivo denuncia violazione degli artt. 52, 54 -bis, 58 e 59 D.Lgs. 159/2011 nonché vizio di motivazione per avere il provvedimento rigettato l'opposizione allo stato passivo senza considerare che il credito,in quanto oggetto di autorizzazione di pagamento nel corso del procedimento di prevenzione, non doveva ritenersi assoggettato ad ulteriore ammissione al passivo.

Deduce che il provvedimento di autorizzazione provvisoriaal pagamento delle rate del mutuo, intervenuto nel corso della procedura di prevenzione , d eve ritenersi emesso sul presupposto del riconoscimento, implicito,della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 52d.lgs. 159/2011, e che il medesimo provvedimento dovrebbe fare escluderela necessità, per il creditore autorizzato , di provvedere al deposito di ulteriore domanda di accertamento del credito , ai sensi dell ’ art. 58, comma 5,dello stesso d.lgs.159/2011; in siffatta evenienza dovrebbe essere escluso il rischio per il creditore di incorrere in decadenze o in situazioni di inammissibilità; a tale conclusione dovrebbecondurre la previsione d i cui a ll'art. 59, comma 6, D.Lgs. 159/2011, secondo cuiciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, compresi quelli anteriori al sequestro e di cui è stato autorizzato il pagamento ("ivi compresi quelli di cui all'art. 54-bis"); il richiamo, contenuto nel provvedimentoimpugnato, al l’art . 61, comma 10 D.Lgs. 159/2011 ( che prevede la facoltà di ripetizione delle somme non dovute), d ovrebbe essere ricollegato unicamente alla circostanza che i pagamenti,per crediti sorti prima del sequestro a differenza di quelli sorti nel corso della procedura,non possono considerarsi prededucibili, in mancanza di una disposizione normativa che tali li qualifichi (art. 61, comma 3) con la conseguenzache i medesimi crediti rimangono assoggettati al limite di garanzia previsto dall'art. 53 D.Lgs. 159/2011. 2.3.Con terzo motivo denuncia violazionedegli artt.5 7 comma 2, 58, comma 5, d .lgs.159/2001 nonché carenza totale di motivazione per avere il provvedimento rigettato l'opposizione senza considerare che la comunicazione inoltrata alla società [OSCURATO:PERSONA], relativa all ’apertura dei termini per l’ammissione al passivo, aveva riguardato la posizione creditoria nei confronti d i altra società e non il credito in contestazione, nei confronti dellaSarim [OSCURATO:PERSONA] ( terzo datore di ipoteca relativamente al credito in questione) Ha chiesto, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui ha omesso di motivare sulla denunciata mancata notifica dell'avviso di cui all'art. 57, comma 2, d .lgs. 159/2011, deducendo che, sotto tale profilo, la mancata presentazione della domanda deve ritenersi non imputabile alla stessa società, tanto da giustificare la presentazione tardiva di domanda di ammissione del proprio residuo credito.

2.4. Con quarto motivo denuncia violazione dell'art. 59, comma 5, D.Lgs. 159/20112 nonché vizio di motivazione per avere il provvedimento ritenutoanche i crediti nei confronti delterzo datore di ipoteca di bene confiscato assoggettati ai termini e agli oneri probatori previsti della richiamata norma.Ha richiamato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite civili di questa Corte (sent. n. 8557/ 2023), secondo il quale, nel procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al Titolo II, capo V della legge fallimentare, i crediti vantati nei confronti dei terzi garanti non devono essere assoggettati al procedimento di verificazione dello stato passivo fallimentare .

Ha chiesto, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato per avere erroneamente ritenuto, senza fornire alcuna risposta alle censure difensive articolate dalla società ricorrente , che l'accertamento del credito verso soggetto estraneo al procedimento di prevenzione, garantito dai beni confiscati all'interno del procedimento antimafia, debba essere assoggettato alle tempistiche e agli oneri probatori previsti per le domande tempestive e tardive previste dal Codice antimafia.

2.5. Con quinto motivo denuncia violazione dell'art. 58, comma 5 d . l gs. 159/2011, nonché vizio di motivazione per avere il Tribunale richiamato integralmente la decisione del Giudice delegato omettendo di considerare che l’istanza di ammissione del residuo credito è stata presentata entro il termine decadenziale di un anno, ex art. 58, comma 5, D.Lgs. 159/2011, dal deposito dell'esecutività dello stato passivo, mentre la domanda di accertamento del credito (per la quota sola di [OSCURATO:PERSONA]) per il medesimo titolo era stata tempestivamente depositata nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione,e definitivamente ammessa nello stato passivo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta,il rigetto del ricorso.

Il difensore ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo è infondato.

La difesa ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato per avere il Tribunale ritenuto necessario assoggettare l'ammissione del credito all'accertamento della buona fede dei singoli finanziatori senza considerare che creditore del residuo 50% è la stessa società [OSCURATO:SOCIETA] e chel’ulteriore quota di credito , oggetto della successiva istanza di ammissione, trae origine dal medesimo titolo contrattuale ( dell ’ 11 marzo 2011 ).

Deduce, inoltre, che, relativamentead esso, il G iudice d elegato, nel primo provvedimento di ammissione allo stato passivo del 10 maggio 2023, ha già riconosciuto l a sussistenza della buona fede del creditore istante (in ragione della preventiva autorizzazione provvisoria al pagamento precedentemente disposta), oltre che la fondatezza della pretesa creditoria.

Per una migliore comprensione delle deduzioni difensive, occorre ricordare che, aseguito della erogazione del mutuo , nel 2011 , per l’importo complessivo di euro1.800.000,00, alla [OSCURATO:PERSONA] 29 giugno, successivamente attratta nella procedura di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, la ricorrente risulta avere presentato una prima domanda di ammissione al passivo, per il recupero del 50% del credito residuo, per un importo di euro 248.186,97; successivamente, in data6 maggio 2024, la medesima ricorrente - agendo nella qualità di “mandataria per conto e nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] per lo SviluppoSoc.[OSCURATO:PERSONA]. a r.l. (CCFS) e di [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA].)”-ha chiesto l’ammissione di “ulteriore credito”, per il residuo 50% derivante dal medesimo finanziamento che ha dedotto essere stato «concesso da un Pooldi finanziatori cd.

“silente” di cui la società UGF [OSCURATO:PERSONA] era capofila» e a cui parteci pa vano le società suindicate, [OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA] eCoopfond [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente deduce di essersi trovata, in occasione della prima istanza di ammissione al passivo, nell’impossibilità di presentare tempestiva domanda di accertamento del credito anche per le quote delle società cooperative finanziatrici, in quanto non aveva rinvenuto“la convenzione sottesa al Poolaccettata dagli altri finanziatori”.

Sottolinea, inoltre, la sua buona fede , oltre che delle altre società finanziatrici, non essendo stato il finanziamento in alcun modo funzionale all’attività illecita del proposto.

Le deduzioni difensive sono prive di pregio.

Dalla lettura degli atti consentita in ragione della natura dei rilievi formulati si ricava che la limitazione, nella prima domanda di ammissione, alla sola quota parte del 50% del credito originario era stata frutto di una autonoma scelta della medesima ricorrente, dettata presumibilmente dalla consapevolezza di essere priva di propria legittimazione a chiedere l’ammissione anche per la residua quota del 50% in quanto riconducibile ad altri creditori finanziatori.

La declaratoria di inammissibilità della successiva domanda di ammissione al passivo, oggetto di contestazione, è, pertanto,conseguenza diretta del medesimo agire della ricorrente.

La tesi difensiva posta al centro del motivo in esame -sulla riconducibilità del credito ad un solo creditore ( la società UGF [OSCURATO:PERSONA] ora società [OSCURATO:PERSONA]) e sulla non necessità di una ulteriore autonoma valutazione del requisito soggettivo della buona fede in quanto “già oggetto di positiva valutazione nel corso del procedimento” – è infondata e contraddetta dalla circostanza che la seconda domanda di ammissione è stata presentata dalla ricorrente “nella qualità di mandataria” delle altre società finanziatrici, e non in proprioson la conseguenza che la diversa titolarità del credito ( sia pure in parte qua) impedisce di ritenere l’identità del credito.

Come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria,la stessa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva chiesto ed ottenuto l’ammissione del credito solo per la quota del 50% del finanziamento (all’epoca dalla medesima ritenuta l’unico di sua spettanza), con provvedimento del giudice delegato all’udienza dell’8 maggio 2023.

Consegue da tale premessa la correttezza dell’epilogo decisorio cui è pervenuto il Giudice delegato consistito nell’avere ritenuto necessario che la seconda domanda di ammissione al passivo , del 6 maggio 2024, presentata da parte della medesima [OSCURATO:PERSONA] ma in qualità di mandataria di altro creditore( il [OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. a r.l.)venisse assoggettata all’onere di verifica di cui agli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011.

È evidente, invero, che la valutazione della sussistenza del requisito della buona fede, effettuata in occasione della prima domanda di ammissione al passivo limitata alla sola quota parte del credito complessivo riconducibile alla sola ricorrente ( per il 50%), non può essere traslata anche alla residua parte del credito oggetto della seconda domanda di ammissione, presentata dalla ricorrente non in proprio ma nella qualità di mandataria di altri creditori effettivi, per conto e nell’interesse dei medesimi.

Correttamente, inoltre, la medesima istanza è stata dichiarata inammissibile, in quanto tardivaessendo stata presentata oltre il termine per la presentazione delle domande di ammissione, siapure entro il termine di un anno dal deposito di esecutività dello stato passivo,dichiarato il 10 maggi o 2023.

La qualificazione della domandacome tardiva è avvenuta ai sensi dell’art. 58, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, che configura a carico dell’istante l’onere di provare, “a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile”.

Privadi illogicità e vizi giuridici, risulta anche l’ulteriore conclusione espressa dal Tribunale nel provvedimento impugnato in ordine alla mancata dimostrazione della non imputabilità del ritardo considerata la genericità e assertività delle deduzioni esplicitate in proposito da parte ricorrente, riproposte anche con il ricorso in esame, in ordine alle disfunzioni organizzative derivanti dalle operazioni di incorporazione fra istituti, oltre che dalle difficoltà organizzative connesse alla pandemia da Covid, che avrebbero condotto ad una tardiva conoscenza della convenzione, con cui la ricorrente era individuata quale “mandataria “ delle altre due società intervenute nel finanziamento, trattandosi, peraltro, di circostanze imputabili all’istante. 2.È infondato il secondo motivocon cui la difesa ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato per avere erroneamente, a suo dire, ritenuto necessario assoggettare il credito alla verifica, nonostante l a precedente autorizzazione giudiziaria al pagamento delle rate del mutuo emessa sulla base di una prassi ricorrente, all’epoca, e successivamente riconosciuta dallo stesso legislatore attraverso la previsione di cui all ’ art. 54 - bis , comma 1, d . l gs. 159/2011.

La deduzione difensivasollevata dalla difesa - secondo la quale il provvedimento del giudice delegato di autorizzazione provvisoria al pagamento di un credito, in corso d i procedura, su domanda de llo stesso amministrator e giudiziari o , comporterebbeil non assoggettamento del lo stesso credito alla procedura di verifica dei crediti e di ammissione al passivo disciplinata dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011-è priva di pregio.

A tale proposito, deve, invero, essere ritenuta dirimente la previsione contenuta nell’art. 57, comma 1, d.lgs. 159/2011, ai sensi della quale «L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto».

Da tale disposizione deve ricavarsi un’indicazione ermeneutica nel senso della esclusione dell’attribuibilità di effetti definitivi, in punto di accertamento dei requisiti di ammissibilità del credito, al provvedimento di autorizzazione al pagamento provvisorio, emesso in corso di procedura ai sensi dell’art. 54-bis d.lgs. 159/2011 : l’obbligo per l’amministratore giudiziario di includere nell’elenco dei crediti,da presentare per la successiva verifica, anche crediti che siano stati eventualmente oggetto di autorizzazione al pagamento provvisorio definisce, invero, la ratio della previsione e la finalità del provvedimento in questione in quantoesclusivamente finalizzato ad assicurare la continuità dell’attività aziendale, ma al tempo stesso privo di effetti di accertamento sulla natura del creditoed inidoneo ad esentare dalla procedura di accertamento del credito di cui agli artt. 57 e 62 del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011. 2.1.Non può condurre a diverse conclusioni la previsione contenuta nell’art. 59 comma 6, d.lgs 159/2011 secondo cui «Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione»compresa la facoltà di «impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis».

L’interpretazione suggerita dalla difesa-che annette alla norma il significato di ritenere esclusa dalla verificadi ammissione al passivo disciplinata dagli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011,e dall’onere di istanza di ammissione al passivo, i crediti che siano stati oggetto di autorizzazione anticipata di pagamento – non trova alcun supporto nel tenore letterale della previsione suindicata tesa a regolamentare, esclusivamente, lafacoltà per i creditori di opporsi all’ammissione al passivo di eventuali creditie di contestarli, definendo i confini di tale eventuale opposizione fino ad includere anche i crediti che siano stati oggetto di pagamento anticipato, giusta autorizzazione del giudice delegato e prima della formale ammissione al passivo.

La norma in esame persegue diversa finalità che è quella appunto di non precludere ai creditori di proporre opposizione, una volta completate le operazioni di verifica, anche rispetto a quei crediti che siano stati oggetto di provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 54-bisd.lgs. 159/2011.

Mancano indicazione testuali nel senso dell’interpretazione suggerita dalla difesa in quanto, piuttosto, la norma riconosce che anche i crediti che siano stati oggetto di pagamento anticipato, una volta concluse le operazioni di verifica, possonoessere opposti.

Inoltre, su un piano sistematico, la disposizione in esame è collegata alla suindicata previsione contenuta nell’art. 57 comma 1 del medesimo d.lgs 159/2011 che, nel prevedere l’obbligo per l’amministratore giudiziario di annoverare fra i crediti destinati ad essere soddisfatti sui beni della procedure, include anche i crediti di cui all’art. 54-bis d.lgs. 159/2011, con l’effetto di fare ritenere che anche tali ultimi crediti siano sottoposti agli oneri di stringente verifica previsti per tutti gli altri. 2.2.Deve, peraltro, considerarsi che lo stesso provvedimento autorizzativo del pagamento, emesso dal Giudicedelegato, ha fatto salva “l’eventuale ripetizione delle somme non dovute ai sensidell’art. 61, comma 10 del d.lgs. n. 159 del 2011”.

La norma richiamata dal provvedimento di autorizzazione anticipata al pagamento – nella parte in cui prevede che «I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore»-è da intendersi senza dubbio confermativa della natura precaria del medesimo provvedimento, in quanto finalizzato ad esclusive esigenze cautelari e fondato su una delibazione sommaria del credito privadi ogni connotazione definitiva.

La tesi difensiva suggerita a tale proposito- secondo cui il richiamo alla previsione in questione sarebbe stato funzionale solo a sottolineare che il credito non avrebbe potuto considerarsi prededucibile-non trova conforto nel tenore letterale della norma che, nel fare riferimento alla percezione di pagamenti non dovuti, appare, piuttosto,volta a sottolineare la possibilità per l’Agenzia per i beni confiscati di procedere a ripetizione di indebito in caso di pagamenti effettuati non sostenuti da idonea causa petendi.

Il richiamo dell’art. 61, comma 10, d.lgs. 159/2011 non ha avuto la funzione di ricordare il carattere di non prededucibilità del credito oggetto di pagamento provvisorio in quanto la prededucibilità è nozione che si riferisce alla natura intrinseca del debito e che lo stesso art. 61 , comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 riferisce ai soli crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, o a quelli sorti “in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42”, nel cui novero non possono essere certamente ricompresi i crediti, come quello in esame, chehanno un titolo giustificativo estraneo alla procedura. 3.È manifestamente infondato il terzo motivo in quanto l’avere la società ricorrente ricevuto una comunicazione esclusivamente per la posizione creditoria nei confronti della società Lacopo e Picierno (nell’ambito della medesima procedura di prevenzione),e non quale creditore avente diritto a partecipare alla ripartizione dei beni confiscati a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( in quanto terzo datore di ipoteca a garanzia del credito accordato a Soc. [OSCURATO:PERSONA]. 29 giugno), non ha comunque inciso sulla difesa della medesima e sulla conoscenza effettiva della procedura anche nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dalla tempestività della prima domanda di ammissione presentata (sia pure per la sola quota parte del 50%). 4.È manifestamente infondato il quarto motivo con cui la difesa si duole della mancata applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite civili dì questa Corte(Sez.

U , n. 8557 del 27/03/ 2023 , Rv . 667438 - 01) , secondo cui , nell’ambito della procedura fallimentare,i crediti vantati nei confronti dei terzi garanti non devono essere assoggettatial procedimento di verificazione dello stato passivo.

La superiore sentenza attiene a questione relativa alla individuazione dei rimedi esperibili dal creditore il cui credito sia garantito da ipoteca su di un bene del fallito, il quale si sia limitato a prestare la garanzia reale per il debito altrui (senza assumere, quindi, alcuna posizione obbligatoria nei confronti del creditore garantito).

La fattispecie esaminata dalle Sezioni unite era incentrat a sulla questione relativa alla possibilità, in capo al creditore ipotecario ― la banca opponente ― di ottener e l’accertamento del proprio diritto reale di garanzia, oltre che del credito vantato nei confronti del debitore, nell’ambito del procedimento disciplinato dal capo V del titolo II della legge fallimentare, piuttosto che in sede di distribuzione dell’attivo ricavato dalla vendita dell’immobile gravato dall’ipoteca.

Le Sezioni Unite –premessa l’infruttuosità del tentativo di individuare nella Legge fall.una norma che imponga, o solo consenta, l’accertamento, nelle forme proprie della verifica del passivo, del diritto al riparto di chi vanti una nuda prelazione sul bene ricompreso nella massa ( par.10)- hanno ritenuto che «il titolare dell’ipoteca o del pegno su beni del fallito che non sia creditore di quest’ultimo ha quindi l’onere di far valere la propria pretesa in sede concorsuale non già attraverso una (inammissibile) domanda di insinuazione al passivo, ma domandando di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene stesso» (par.12).

Hanno, quindi, espresso il principio di diritto secondo cui «I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento» aggiungendo che «I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati»(Sez.

U , n. 8557 del27/03/2023,cit.).

È evidente, tuttavia, che il principio di diritto espresso è riferibile esclusivamente alla materia fallimentare, in quanto frutto di argomentazionilegate alla disamina delle disposizioni normative che governano esclusivamente tale materia, e non suscettibile in alcun modo di essere traslate anche alla diversa procedura disciplinata dagli artt. 52 e s d.lgs. 159/2011.

Le superiori considerazioni danno contezza della manifesta infondatezza delle ragioni difensive e della correttezza della motivazione espressa dal provvedimento impugnato che, in modo sinteticoma efficace, ha sottolineato , sul punto, la non pertinenza delle ragioni addotte e l’insussistenza di ragioni per cui ritenere esclusi dall’udienza di verifica dei crediti di prevenzione “i crediti vantati nei confronti dei terzi garanti”. 5.È infondato il quinto motivo con cui la difesa censura il provvedimento impugnato in quanto la domanda di ammissione è stata presentata entro il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, inoltre, la prima domanda (per la quota di [OSCURATO:PERSONA]) è stata presentata tempestivamente e definitivamente ammessa nello stato passivo.

La censura tende ad avallare una inammissibile equivalenza fra la prima domanda di ammissione (nell’interesseesclusivo della società [OSCURATO:PERSONA] ) e la seconda domanda di ammissione (presentata dalla medesima società BPERquale mandataria delle altre due società finanziatrici) e a contestare l’autonomia di tale ultima domanda al fine di prospettare una possibile sanatoria della sua tardività, per una sorta di transitività, in ragione della tempestività della prima.

La deduzione è priva di pregio in quanto le domande hanno fatto riferimento a crediti riconducibili ad un’unica causa petendi ma a diversi creditori, di talchè non è possibile ricondurle ad unico binario e ritenere che l’ammissibilità della prima possa comunicarsi anche alla seconda.

Sotto altro profilo, occorre ricordare che l'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, stabilisce che il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado e dopo avere ricevuto dall'amministratore giudiziario l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro e di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, assegnaai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti, fissando, altresì, la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi (primo periodo).

Il meccanismo comunicativo a tutela dei creditori è costituito dall'immediata notificazione agli interessati del relativo decreto del giudice delegato, a cura dell'amministratore giudiziario (secondo periodo).

I predetticreditori devono poi, ai sensi dell'art. 58, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011, depositare la domanda di ammissione del proprio credito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di cui sopra, assegnato loro dal giudice delegato.

Il secondo periodo dello stesso comma 5 - cioè la disposizione che viene qui specificamente in rilievo – consente , però , anche il deposito di domande tardive, qualora il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non avere potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Inoltre, ai sensi dell’art. 58, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, la domanda è depositata, a pena di decadenza,entro il termine di cui all'art. 57 , comma 2, e «Successivamente e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito dal decreto di esecutività dello Stato passivo le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove del creditore provi, a pena d 'inammissibilità della richiesta, di non avere potuto presentare alla domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile».

Con tale previsione, il legislatore ha quindi stabilito un termine massimo decorso il quale la non imputabilità al creditore del ritardo, in ogni caso («comunque»), quale che ne sia stata la causa, diviene irrilevante, nel senso che il deposito della domanda di ammissione del credito non è più possibile e, se proposta, deve essere dichiarata inammissibile.

La sanzione di decadenza-e il correlato onere di dimostrare la non imputabilità del ritardo- sono previsti, dal successivo art. 58 comma 5, per le domande presentate oltre il termine di cui all’art. 57, comma 2 del d.lgs. 159/2011, ovvero entro il termine di un anno dalla chiusura della verifica, essendo prevista la inammissibilità tout court (senza possibilità di dimostrazione di cause di non imputabilità del ritardo) solo per le domandeproposte oltre il termine di un anno.

Nella fattispecie in esame, la censura difensiva, tuttavia, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha fatto leva sul mancato assolvimento dell’onere di dimostrazione della buona fede dell’istantee non risulta accompagnata dalla prospettazione di evenienze idon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a) avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Letta la memoria di replica, depositata telematicamente, con la quale il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento del 31 marzo 2025 , il Tribunale di Roma - Sezione Specializzata per le misure di prevenzione ha rigettato l'opposizione promossa dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già U NIPOL [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con precedente denominazione UGF [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), nella qualità di mandataria del [OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. a r,l.e della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il decreto delGiudice delegato, emessoin data 02.10.2024, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di ammissione al passivo presentata dalla medesima società, nell’ambito della procedura di prevenzione n. 196/2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella sopra indicata qualità, ha proposto opposizione, con atto a firma del suo difensore. 2.1. Con primo motivo denuncia violazione degli artt. 54-bis, 52, 59 e 62 d.lgs. n. 159/2011 nonché vizio di motivazione per avere il provvedimento impugnato omesso di considerare che titolare del credito era esclusivamente la società UGF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e che l'accertamento della buona fede era già stato oggetto di preventiva valutazione, da parte del Giudice d elegato , e confermato nel precedente provvedimento di ammissione al passivo dello stesso credito, per la quota pari al 50%. Premette che: la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva concesso a lla società [OSCURATO:PERSONA] 29 giugno, in data 11 marzo 2011, un finanziamento di euro 1.800.000 con iscrizione ipotecaria su immobili della societàSarim [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale terzo datore di ipoteca;il credito era stato concesso da un pooldi finanziatori cosiddetto” silente” di cui la società UGF era capofila, a cui avevano partecipa to il C onsorzio [OSCURATO:PERSONA] finanziario per lo [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (CCFS) , per la quota di euro 360.000,e la società [OSCURATO:SOCIETA] s . p . a . ( successivamente [OSCURATO:SOCIETA].) per la rimanente quota di euro 540.000; pur essendo stato il finanziamento formalmente erogato dalla società UGF [OSCURATO:PERSONA] -e pur essendo stata pattuito il rimborso delle rate direttamente ed esclusivamente a favore d ella medesima società, con conseguente iscrizione della garanzia ipotecaria soloafavore della stessa - parte della provvista (il 50%) per l'erogazione del finanziamento era stata prelevata dai conti correnti dei suindicatifinanziatori; i pagamenti erano proseguiti, anche dopo l’attrazione della società debitrice e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella procedura di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, giusta autorizzazione provvisoria al pagamento,da parte del Giudice d elegato, in favore della società UGF(nel frattempo diventata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) fino al 30 settembre 2018 ; a tale data, il credito della società UGF ammontava ad euro 495.153,67, di sorte capitale; al momento della presentazione delle domande di ammissione al passivo, la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (succeduta dal novembre 2019, per incorporazione, in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), non avendo rinvenuto la convenzione sottesa all’erogazione del mutuo che definiva i rapporti fra i soggetti finanziatorie non conoscendo i termini dell'accordo, aveva depositatodomanda di ammissione al passivo solo per la propria quota di credito, pari al 50% delle rate non pagate, per un importo di euro 248.186,97; il Giudice delegato, con provvedimento del 10 maggio 2023, aveva ammessoal passivo il credito per come richiesto, con privilegio sui beni della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nel frattempo confiscati, per un importo complessivo di euro 390.338,01, comprensivo del suindicato credito di euro 248.186,97,a titolo di sorte capitale, e di altro diverso credito, non in contestazione;s oltanto successivamente, una volta rinvenuta la convenzione sottostante all’erogazione del mutuo, in data 6 maggio 2024, la società [OSCURATO:PERSONA] aveva deposita to ulteriore domanda di ammissione del proprio credito, per la residua quota del 50% del dovuto, per la quale non aveva presentato precedente richiesta; l'istanza veniva dichiarata inammissibile, con provvedimento del Giudice delegato del 2 ottobre 2024 e d anche la successiva opposizione veniva respinta, con il provvedimento impugnato avverso il quale la società ricorrente articola le seguenti doglianze. Deduceche il provvedimento impugnato sarebbe erroneo in quanto fondato sul presupposto della necessitàdi una nuova valutazione della "buona fede" del creditore senza considerare che il credito (successivamente azionato per il residuo 50% e non ammesso) non è riconducibile a un creditore diverso dalla societàUGF [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), per cui non si renderebbe necessaria una autonoma valutazione del requisito soggettivo della buona fede. Inoltre, il provvedimento con cui il Giudice d elegato aveva autorizzato il pagamento delle rate scadute e a scadere dei mutui accordati da UnipolBanca - in conformità ad una prassi in uso all’epoca e conformemente alla successiva previsione di cui all'art. 54-bisd.lgs. 159/2011-aveva già accertato la rispondenza del credito ai requisiti imposti dall'art. 52 d.lgs. 159/2011 tanto che il provvedimento di ammissione della prima domanda, proprio a supporto della riconosciuta sussistenza della buona fede, aveva effettuatoun esplicito richiamo al precedente provvedimento autorizzativo; la valutazione compiuta dal Giudice delegato sulla sussistenza del requisito della buona fede (in occasione della autorizzazione provvisoria al pagamento) non poteva essere messa in discussione da un successivo provvedimento, sull’erroneo presupposto che la valutazione debba essere effettuata «per ogni creditore, implicando una analisi di tipo "soggettivo"»; lavalutazione sulla buona fede già espressa , in quanto definitiva , avrebbe potuto essere inficiata soltanto da un’istanza di revocazione ai sensi dell’art. 62 d.lgs. 159 del 2011, mai presentata. 2.2.Con secondo motivo denuncia violazione degli artt. 52, 54 -bis, 58 e 59 D.Lgs. 159/2011 nonché vizio di motivazione per avere il provvedimento rigettato l'opposizione allo stato passivo senza considerare che il credito,in quanto oggetto di autorizzazione di pagamento nel corso del procedimento di prevenzione, non doveva ritenersi assoggettato ad ulteriore ammissione al passivo. Deduce che il provvedimento di autorizzazione provvisoriaal pagamento delle rate del mutuo, intervenuto nel corso della procedura di prevenzione , d eve ritenersi emesso sul presupposto del riconoscimento, implicito,della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 52d.lgs. 159/2011, e che il medesimo provvedimento dovrebbe fare escluderela necessità, per il creditore autorizzato , di provvedere al deposito di ulteriore domanda di accertamento del credito , ai sensi dell ’ art. 58, comma 5,dello stesso d.lgs.159/2011; in siffatta evenienza dovrebbe essere escluso il rischio per il creditore di incorrere in decadenze o in situazioni di inammissibilità; a tale conclusione dovrebbecondurre la previsione d i cui a ll'art. 59, comma 6, D.Lgs. 159/2011, secondo cuiciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, compresi quelli anteriori al sequestro e di cui è stato autorizzato il pagamento ("ivi compresi quelli di cui all'art. 54-bis"); il richiamo, contenuto nel provvedimentoimpugnato, al l’art . 61, comma 10 D.Lgs. 159/2011 ( che prevede la facoltà di ripetizione delle somme non dovute), d ovrebbe essere ricollegato unicamente alla circostanza che i pagamenti,per crediti sorti prima del sequestro a differenza di quelli sorti nel corso della procedura,non possono considerarsi prededucibili, in mancanza di una disposizione normativa che tali li qualifichi (art. 61, comma 3) con la conseguenzache i medesimi crediti rimangono assoggettati al limite di garanzia previsto dall'art. 53 D.Lgs. 159/2011. 2.3.Con terzo motivo denuncia violazionedegli artt.5 7 comma 2, 58, comma 5, d .lgs.159/2001 nonché carenza totale di motivazione per avere il provvedimento rigettato l'opposizione senza considerare che la comunicazione inoltrata alla società [OSCURATO:PERSONA], relativa all ’apertura dei termini per l’ammissione al passivo, aveva riguardato la posizione creditoria nei confronti d i altra società e non il credito in contestazione, nei confronti dellaSarim [OSCURATO:PERSONA] ( terzo datore di ipoteca relativamente al credito in questione) Ha chiesto, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui ha omesso di motivare sulla denunciata mancata notifica dell'avviso di cui all'art. 57, comma 2, d .lgs. 159/2011, deducendo che, sotto tale profilo, la mancata presentazione della domanda deve ritenersi non imputabile alla stessa società, tanto da giustificare la presentazione tardiva di domanda di ammissione del proprio residuo credito. 2.4. Con quarto motivo denuncia violazione dell'art. 59, comma 5, D.Lgs. 159/20112 nonché vizio di motivazione per avere il provvedimento ritenutoanche i crediti nei confronti delterzo datore di ipoteca di bene confiscato assoggettati ai termini e agli oneri probatori previsti della richiamata norma.Ha richiamato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite civili di questa Corte (sent. n. 8557/ 2023), secondo il quale, nel procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al Titolo II, capo V della legge fallimentare, i crediti vantati nei confronti dei terzi garanti non devono essere assoggettati al procedimento di verificazione dello stato passivo fallimentare . Ha chiesto, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato per avere erroneamente ritenuto, senza fornire alcuna risposta alle censure difensive articolate dalla società ricorrente , che l'accertamento del credito verso soggetto estraneo al procedimento di prevenzione, garantito dai beni confiscati all'interno del procedimento antimafia, debba essere assoggettato alle tempistiche e agli oneri probatori previsti per le domande tempestive e tardive previste dal Codice antimafia. 2.5. Con quinto motivo denuncia violazione dell'art. 58, comma 5 d . l gs. 159/2011, nonché vizio di motivazione per avere il Tribunale richiamato integralmente la decisione del Giudice delegato omettendo di considerare che l’istanza di ammissione del residuo credito è stata presentata entro il termine decadenziale di un anno, ex art. 58, comma 5, D.Lgs. 159/2011, dal deposito dell'esecutività dello stato passivo, mentre la domanda di accertamento del credito (per la quota sola di [OSCURATO:PERSONA]) per il medesimo titolo era stata tempestivamente depositata nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione,e definitivamente ammessa nello stato passivo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta,il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è infondato. La difesa ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato per avere il Tribunale ritenuto necessario assoggettare l'ammissione del credito all'accertamento della buona fede dei singoli finanziatori senza considerare che creditore del residuo 50% è la stessa società [OSCURATO:SOCIETA] e chel’ulteriore quota di credito , oggetto della successiva istanza di ammissione, trae origine dal medesimo titolo contrattuale ( dell ’ 11 marzo 2011 ). Deduce, inoltre, che, relativamentead esso, il G iudice d elegato, nel primo provvedimento di ammissione allo stato passivo del 10 maggio 2023, ha già riconosciuto l a sussistenza della buona fede del creditore istante (in ragione della preventiva autorizzazione provvisoria al pagamento precedentemente disposta), oltre che la fondatezza della pretesa creditoria. Per una migliore comprensione delle deduzioni difensive, occorre ricordare che, aseguito della erogazione del mutuo , nel 2011 , per l’importo complessivo di euro1.800.000,00, alla [OSCURATO:PERSONA] 29 giugno, successivamente attratta nella procedura di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, la ricorrente risulta avere presentato una prima domanda di ammissione al passivo, per il recupero del 50% del credito residuo, per un importo di euro 248.186,97; successivamente, in data6 maggio 2024, la medesima ricorrente - agendo nella qualità di “mandataria per conto e nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] per lo SviluppoSoc.[OSCURATO:PERSONA]. a r.l. (CCFS) e di [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA].)”-ha chiesto l’ammissione di “ulteriore credito”, per il residuo 50% derivante dal medesimo finanziamento che ha dedotto essere stato «concesso da un Pooldi finanziatori cd. “silente” di cui la società UGF [OSCURATO:PERSONA] era capofila» e a cui parteci pa vano le società suindicate, [OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA] eCoopfond [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente deduce di essersi trovata, in occasione della prima istanza di ammissione al passivo, nell’impossibilità di presentare tempestiva domanda di accertamento del credito anche per le quote delle società cooperative finanziatrici, in quanto non aveva rinvenuto“la convenzione sottesa al Poolaccettata dagli altri finanziatori”. Sottolinea, inoltre, la sua buona fede , oltre che delle altre società finanziatrici, non essendo stato il finanziamento in alcun modo funzionale all’attività illecita del proposto. Le deduzioni difensive sono prive di pregio. Dalla lettura degli atti consentita in ragione della natura dei rilievi formulati si ricava che la limitazione, nella prima domanda di ammissione, alla sola quota parte del 50% del credito originario era stata frutto di una autonoma scelta della medesima ricorrente, dettata presumibilmente dalla consapevolezza di essere priva di propria legittimazione a chiedere l’ammissione anche per la residua quota del 50% in quanto riconducibile ad altri creditori finanziatori. La declaratoria di inammissibilità della successiva domanda di ammissione al passivo, oggetto di contestazione, è, pertanto,conseguenza diretta del medesimo agire della ricorrente. La tesi difensiva posta al centro del motivo in esame -sulla riconducibilità del credito ad un solo creditore ( la società UGF [OSCURATO:PERSONA] ora società [OSCURATO:PERSONA]) e sulla non necessità di una ulteriore autonoma valutazione del requisito soggettivo della buona fede in quanto “già oggetto di positiva valutazione nel corso del procedimento” – è infondata e contraddetta dalla circostanza che la seconda domanda di ammissione è stata presentata dalla ricorrente “nella qualità di mandataria” delle altre società finanziatrici, e non in proprioson la conseguenza che la diversa titolarità del credito ( sia pure in parte qua) impedisce di ritenere l’identità del credito. Come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria,la stessa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva chiesto ed ottenuto l’ammissione del credito solo per la quota del 50% del finanziamento (all’epoca dalla medesima ritenuta l’unico di sua spettanza), con provvedimento del giudice delegato all’udienza dell’8 maggio 2023. Consegue da tale premessa la correttezza dell’epilogo decisorio cui è pervenuto il Giudice delegato consistito nell’avere ritenuto necessario che la seconda domanda di ammissione al passivo , del 6 maggio 2024, presentata da parte della medesima [OSCURATO:PERSONA] ma in qualità di mandataria di altro creditore( il [OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. a r.l.)venisse assoggettata all’onere di verifica di cui agli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011. È evidente, invero, che la valutazione della sussistenza del requisito della buona fede, effettuata in occasione della prima domanda di ammissione al passivo limitata alla sola quota parte del credito complessivo riconducibile alla sola ricorrente ( per il 50%), non può essere traslata anche alla residua parte del credito oggetto della seconda domanda di ammissione, presentata dalla ricorrente non in proprio ma nella qualità di mandataria di altri creditori effettivi, per conto e nell’interesse dei medesimi. Correttamente, inoltre, la medesima istanza è stata dichiarata inammissibile, in quanto tardivaessendo stata presentata oltre il termine per la presentazione delle domande di ammissione, siapure entro il termine di un anno dal deposito di esecutività dello stato passivo,dichiarato il 10 maggi o 2023. La qualificazione della domandacome tardiva è avvenuta ai sensi dell’art. 58, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, che configura a carico dell’istante l’onere di provare, “a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile”. Privadi illogicità e vizi giuridici, risulta anche l’ulteriore conclusione espressa dal Tribunale nel provvedimento impugnato in ordine alla mancata dimostrazione della non imputabilità del ritardo considerata la genericità e assertività delle deduzioni esplicitate in proposito da parte ricorrente, riproposte anche con il ricorso in esame, in ordine alle disfunzioni organizzative derivanti dalle operazioni di incorporazione fra istituti, oltre che dalle difficoltà organizzative connesse alla pandemia da Covid, che avrebbero condotto ad una tardiva conoscenza della convenzione, con cui la ricorrente era individuata quale “mandataria “ delle altre due società intervenute nel finanziamento, trattandosi, peraltro, di circostanze imputabili all’istante. 2.È infondato il secondo motivocon cui la difesa ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato per avere erroneamente, a suo dire, ritenuto necessario assoggettare il credito alla verifica, nonostante l a precedente autorizzazione giudiziaria al pagamento delle rate del mutuo emessa sulla base di una prassi ricorrente, all’epoca, e successivamente riconosciuta dallo stesso legislatore attraverso la previsione di cui all ’ art. 54 - bis , comma 1, d . l gs. 159/2011. La deduzione difensivasollevata dalla difesa - secondo la quale il provvedimento del giudice delegato di autorizzazione provvisoria al pagamento di un credito, in corso d i procedura, su domanda de llo stesso amministrator e giudiziari o , comporterebbeil non assoggettamento del lo stesso credito alla procedura di verifica dei crediti e di ammissione al passivo disciplinata dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011-è priva di pregio. A tale proposito, deve, invero, essere ritenuta dirimente la previsione contenuta nell’art. 57, comma 1, d.lgs. 159/2011, ai sensi della quale «L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto». Da tale disposizione deve ricavarsi un’indicazione ermeneutica nel senso della esclusione dell’attribuibilità di effetti definitivi, in punto di accertamento dei requisiti di ammissibilità del credito, al provvedimento di autorizzazione al pagamento provvisorio, emesso in corso di procedura ai sensi dell’art. 54-bis d.lgs. 159/2011 : l’obbligo per l’amministratore giudiziario di includere nell’elenco dei crediti,da presentare per la successiva verifica, anche crediti che siano stati eventualmente oggetto di autorizzazione al pagamento provvisorio definisce, invero, la ratio della previsione e la finalità del provvedimento in questione in quantoesclusivamente finalizzato ad assicurare la continuità dell’attività aziendale, ma al tempo stesso privo di effetti di accertamento sulla natura del creditoed inidoneo ad esentare dalla procedura di accertamento del credito di cui agli artt. 57 e 62 del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011. 2.1.Non può condurre a diverse conclusioni la previsione contenuta nell’art. 59 comma 6, d.lgs 159/2011 secondo cui «Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione»compresa la facoltà di «impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis». L’interpretazione suggerita dalla difesa-che annette alla norma il significato di ritenere esclusa dalla verificadi ammissione al passivo disciplinata dagli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011,e dall’onere di istanza di ammissione al passivo, i crediti che siano stati oggetto di autorizzazione anticipata di pagamento – non trova alcun supporto nel tenore letterale della previsione suindicata tesa a regolamentare, esclusivamente, lafacoltà per i creditori di opporsi all’ammissione al passivo di eventuali creditie di contestarli, definendo i confini di tale eventuale opposizione fino ad includere anche i crediti che siano stati oggetto di pagamento anticipato, giusta autorizzazione del giudice delegato e prima della formale ammissione al passivo. La norma in esame persegue diversa finalità che è quella appunto di non precludere ai creditori di proporre opposizione, una volta completate le operazioni di verifica, anche rispetto a quei crediti che siano stati oggetto di provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 54-bisd.lgs. 159/2011. Mancano indicazione testuali nel senso dell’interpretazione suggerita dalla difesa in quanto, piuttosto, la norma riconosce che anche i crediti che siano stati oggetto di pagamento anticipato, una volta concluse le operazioni di verifica, possonoessere opposti. Inoltre, su un piano sistematico, la disposizione in esame è collegata alla suindicata previsione contenuta nell’art. 57 comma 1 del medesimo d.lgs 159/2011 che, nel prevedere l’obbligo per l’amministratore giudiziario di annoverare fra i crediti destinati ad essere soddisfatti sui beni della procedure, include anche i crediti di cui all’art. 54-bis d.lgs. 159/2011, con l’effetto di fare ritenere che anche tali ultimi crediti siano sottoposti agli oneri di stringente verifica previsti per tutti gli altri. 2.2.Deve, peraltro, considerarsi che lo stesso provvedimento autorizzativo del pagamento, emesso dal Giudicedelegato, ha fatto salva “l’eventuale ripetizione delle somme non dovute ai sensidell’art. 61, comma 10 del d.lgs. n. 159 del 2011”. La norma richiamata dal provvedimento di autorizzazione anticipata al pagamento – nella parte in cui prevede che «I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore»-è da intendersi senza dubbio confermativa della natura precaria del medesimo provvedimento, in quanto finalizzato ad esclusive esigenze cautelari e fondato su una delibazione sommaria del credito privadi ogni connotazione definitiva. La tesi difensiva suggerita a tale proposito- secondo cui il richiamo alla previsione in questione sarebbe stato funzionale solo a sottolineare che il credito non avrebbe potuto considerarsi prededucibile-non trova conforto nel tenore letterale della norma che, nel fare riferimento alla percezione di pagamenti non dovuti, appare, piuttosto,volta a sottolineare la possibilità per l’Agenzia per i beni confiscati di procedere a ripetizione di indebito in caso di pagamenti effettuati non sostenuti da idonea causa petendi. Il richiamo dell’art. 61, comma 10, d.lgs. 159/2011 non ha avuto la funzione di ricordare il carattere di non prededucibilità del credito oggetto di pagamento provvisorio in quanto la prededucibilità è nozione che si riferisce alla natura intrinseca del debito e che lo stesso art. 61 , comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 riferisce ai soli crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, o a quelli sorti “in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42”, nel cui novero non possono essere certamente ricompresi i crediti, come quello in esame, chehanno un titolo giustificativo estraneo alla procedura. 3.È manifestamente infondato il terzo motivo in quanto l’avere la società ricorrente ricevuto una comunicazione esclusivamente per la posizione creditoria nei confronti della società Lacopo e Picierno (nell’ambito della medesima procedura di prevenzione),e non quale creditore avente diritto a partecipare alla ripartizione dei beni confiscati a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( in quanto terzo datore di ipoteca a garanzia del credito accordato a Soc. [OSCURATO:PERSONA]. 29 giugno), non ha comunque inciso sulla difesa della medesima e sulla conoscenza effettiva della procedura anche nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dalla tempestività della prima domanda di ammissione presentata (sia pure per la sola quota parte del 50%). 4.È manifestamente infondato il quarto motivo con cui la difesa si duole della mancata applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite civili dì questa Corte(Sez. U , n. 8557 del 27/03/ 2023 , Rv . 667438 - 01) , secondo cui , nell’ambito della procedura fallimentare,i crediti vantati nei confronti dei terzi garanti non devono essere assoggettatial procedimento di verificazione dello stato passivo. La superiore sentenza attiene a questione relativa alla individuazione dei rimedi esperibili dal creditore il cui credito sia garantito da ipoteca su di un bene del fallito, il quale si sia limitato a prestare la garanzia reale per il debito altrui (senza assumere, quindi, alcuna posizione obbligatoria nei confronti del creditore garantito). La fattispecie esaminata dalle Sezioni unite era incentrat a sulla questione relativa alla possibilità, in capo al creditore ipotecario ― la banca opponente ― di ottener e l’accertamento del proprio diritto reale di garanzia, oltre che del credito vantato nei confronti del debitore, nell’ambito del procedimento disciplinato dal capo V del titolo II della legge fallimentare, piuttosto che in sede di distribuzione dell’attivo ricavato dalla vendita dell’immobile gravato dall’ipoteca. Le Sezioni Unite –premessa l’infruttuosità del tentativo di individuare nella Legge fall.una norma che imponga, o solo consenta, l’accertamento, nelle forme proprie della verifica del passivo, del diritto al riparto di chi vanti una nuda prelazione sul bene ricompreso nella massa ( par.10)- hanno ritenuto che «il titolare dell’ipoteca o del pegno su beni del fallito che non sia creditore di quest’ultimo ha quindi l’onere di far valere la propria pretesa in sede concorsuale non già attraverso una (inammissibile) domanda di insinuazione al passivo, ma domandando di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene stesso» (par.12). Hanno, quindi, espresso il principio di diritto secondo cui «I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento» aggiungendo che «I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati»(Sez. U , n. 8557 del27/03/2023,cit.). È evidente, tuttavia, che il principio di diritto espresso è riferibile esclusivamente alla materia fallimentare, in quanto frutto di argomentazionilegate alla disamina delle disposizioni normative che governano esclusivamente tale materia, e non suscettibile in alcun modo di essere traslate anche alla diversa procedura disciplinata dagli artt. 52 e s d.lgs. 159/2011. Le superiori considerazioni danno contezza della manifesta infondatezza delle ragioni difensive e della correttezza della motivazione espressa dal provvedimento impugnato che, in modo sinteticoma efficace, ha sottolineato , sul punto, la non pertinenza delle ragioni addotte e l’insussistenza di ragioni per cui ritenere esclusi dall’udienza di verifica dei crediti di prevenzione “i crediti vantati nei confronti dei terzi garanti”. 5.È infondato il quinto motivo con cui la difesa censura il provvedimento impugnato in quanto la domanda di ammissione è stata presentata entro il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, inoltre, la prima domanda (per la quota di [OSCURATO:PERSONA]) è stata presentata tempestivamente e definitivamente ammessa nello stato passivo. La censura tende ad avallare una inammissibile equivalenza fra la prima domanda di ammissione (nell’interesseesclusivo della società [OSCURATO:PERSONA] ) e la seconda domanda di ammissione (presentata dalla medesima società BPERquale mandataria delle altre due società finanziatrici) e a contestare l’autonomia di tale ultima domanda al fine di prospettare una possibile sanatoria della sua tardività, per una sorta di transitività, in ragione della tempestività della prima. La deduzione è priva di pregio in quanto le domande hanno fatto riferimento a crediti riconducibili ad un’unica causa petendi ma a diversi creditori, di talchè non è possibile ricondurle ad unico binario e ritenere che l’ammissibilità della prima possa comunicarsi anche alla seconda. Sotto altro profilo, occorre ricordare che l'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, stabilisce che il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado e dopo avere ricevuto dall'amministratore giudiziario l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro e di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, assegnaai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti, fissando, altresì, la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi (primo periodo). Il meccanismo comunicativo a tutela dei creditori è costituito dall'immediata notificazione agli interessati del relativo decreto del giudice delegato, a cura dell'amministratore giudiziario (secondo periodo). I predetticreditori devono poi, ai sensi dell'art. 58, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011, depositare la domanda di ammissione del proprio credito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di cui sopra, assegnato loro dal giudice delegato. Il secondo periodo dello stesso comma 5 - cioè la disposizione che viene qui specificamente in rilievo – consente , però , anche il deposito di domande tardive, qualora il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non avere potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Inoltre, ai sensi dell’art. 58, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, la domanda è depositata, a pena di decadenza,entro il termine di cui all'art. 57 , comma 2, e «Successivamente e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito dal decreto di esecutività dello Stato passivo le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove del creditore provi, a pena d 'inammissibilità della richiesta, di non avere potuto presentare alla domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile». Con tale previsione, il legislatore ha quindi stabilito un termine massimo decorso il quale la non imputabilità al creditore del ritardo, in ogni caso («comunque»), quale che ne sia stata la causa, diviene irrilevante, nel senso che il deposito della domanda di ammissione del credito non è più possibile e, se proposta, deve essere dichiarata inammissibile. La sanzione di decadenza-e il correlato onere di dimostrare la non imputabilità del ritardo- sono previsti, dal successivo art. 58 comma 5, per le domande presentate oltre il termine di cui all’art. 57, comma 2 del d.lgs. 159/2011, ovvero entro il termine di un anno dalla chiusura della verifica, essendo prevista la inammissibilità tout court (senza possibilità di dimostrazione di cause di non imputabilità del ritardo) solo per le domandeproposte oltre il termine di un anno. Nella fattispecie in esame, la censura difensiva, tuttavia, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha fatto leva sul mancato assolvimento dell’onere di dimostrazione della buona fede dell’istantee non risulta accompagnata dalla prospettazione di evenienze idon
Decreto Cassazione n. 05950/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris