CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 25791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Napoli dichiarava non doversi procedere sull'istanza avanzata da Antonio CORVINO ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., osservando che l'istante, già in detenzione domiciliare, in data 13 settembre 2020 aveva terminato di espiare la pena, sicché avrebbe dovuto, per ottenere guanto richiesto, adire il giudice civile competente. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 35-ter e 69, comma 6, Ord. pen., atteso che presupposto necessario per radicare la competenza, di natura funzionale, del Magistrato di sorveglianza era lo stato di restrizione del richiedente al momento della proposizione del reclamo, a nulla rilevando l'eventuale scarcerazione nelle more della decisione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, resa sull'istanza del detenuto per ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione, è proponibile il reclamo al Tribunale di sorveglianza e non il ricorso diretto per cassazione, il quale, ove proposto, non è, tuttavia, inammissibile, ma, in virtù del principio di conversione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., va trasmesso al Tribunale di sorveglianza, previa qualificazione come reclamo, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. n. 146 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 10 del 2014; solo nel caso in cui il magistrato di sorveglianza dichiari l'inammissibilità della richiesta, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal primo comma del predetto art. 35-bis), il provvedimento è impugnabile con ricorso immediato per cassazione (Sez. 1, n. 16375 del 20/3/2015, Tirendi ed altri, Rv. 263462; Sez. 1, n. 34256 del 12/6/2015, Olaru, Rv. 264237). 2. Nel caso in esame, al di là della formula utilizzata ("dichiara di non doversi procedere sulla procedura di cui in atti"), deve ritenersi che il giudice di merito abbia, nella sostanza, emesso un provvedimento di rigetto dell'istanza, reputandosi, erroneamente, incompetente a provvedere per essere competente il giudice civile (v. sulla competenza del Magistrato di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti - anche in detenzione domiciliare - al momento della proposizione del reclamo ex art. 35-ter Ord. pen.: Sez. 1, n. 51302 del 14/11/2019, Pelle, Rv. 277829; Sez. 1, n. 5515 del 17/11/2016, dep. 2017, Sbeglia, Rv. 269198; Sez. 1, n. 9661 del 17/11/2016, dep. 2017, Cangelosi, Rv. 270659).3. Per tale ragione, il ricorso diretto per cassazione, in quanto proposto dall'interessato al di fuori dei casi contemplati dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., va qualificato come "reclamo" e trasmesso per competenza al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. P.Q.M. Qualificato il ricorso come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2022 Il Consigliere este