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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32390/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore!' Il PG conclude chiedendo che si dichiarata l'inammissibilità del ricorso per rinuncia.

Nessun difensore è presente [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 dicembre 2023, il Tribunale di Cosenza, convalidato l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], disponeva nei suoi confronti la misura cautelare cautelare della custodia in carcere per i reati di detenzione di arma clandestina, di cui all'art. 23

I. n. 110 del 1975, (capo "1"); di ricettazione, di cui all'art. 648 cod. pen., (capo "2"); di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 (capo "3").

2. [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva istanza di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., al Tribunale di Catanzaro che, con ordinanza del 4 gennaio 2024, annullava il provvedimento restrittivo limitatamente al reato di ricettazione; riqualificava il reato in materia armi ai sensi degli 2 e 7

I. n. 985 del 1967; confermava nel resto il provvedimento restrittivo.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi volti a dedurre violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alle valutazioni inerenti al quadro indiziario e alle esigenze cautelari.

4. Successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Avuto riguardo alla suddetta dichiarazione di rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore!' Il PG conclude chiedendo che si dichiarata l'inammissibilità del ricorso per rinuncia. Nessun difensore è presente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2023, il Tribunale di Cosenza, convalidato l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], disponeva nei suoi confronti la misura cautelare cautelare della custodia in carcere per i reati di detenzione di arma clandestina, di cui all'art. 23 I. n. 110 del 1975, (capo "1"); di ricettazione, di cui all'art. 648 cod. pen., (capo "2"); di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 (capo "3"). 2. [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva istanza di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., al Tribunale di Catanzaro che, con ordinanza del 4 gennaio 2024, annullava il provvedimento restrittivo limitatamente al reato di ricettazione; riqualificava il reato in materia armi ai sensi degli 2 e 7 I. n. 985 del 1967; confermava nel resto il provvedimento restrittivo. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi volti a dedurre violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alle valutazioni inerenti al quadro indiziario e alle esigenze cautelari. 4. Successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avuto riguardo alla suddetta dichiarazione di rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma,
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