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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 23611/2026

Testo disponibile della fonte

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franco [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 22/1/2026 della Corte di Appello di L’Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenzadelle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis,cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale EttorePedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso al contenuto del quale si è riportato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 22 gennaio 2026 la Corte di Appello di L’Aquila inparziale riforma della sentenza in data 2 febbraio 2024 del Tribunale di Teramo- riqualificato il fatto nell’originaria contestazione elevata dal PubblicoMinistero come violazione degli artt. 110, 493-ter, cod. pen. (capo A della rubricadelle imputazioni);- riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche erideterminato il trattamento sanzionatorio dell’imputato [OSCURATO:PERSONA];- confermato nel resto l’impugnata sentenza.In sintesi, per la parte che in questa sede interessa, si contesta all’imputatodi avere indebitamente utilizzato la carta di reddito di cittadinanza, abilitata perprelievo di denaro contante, nonché come carta di credito o di pagamento conpossibilità di spesa pari a 483,33 euro mensili, mediante consegna a tale“Domenico” (non meglio identificato) dietro esborso di denaro pari a circa250/300 euro al mese, carta attraverso la quale venivano effettuate il 30gennaio 2021, n. 6 operazioni di pagamento presso un Market, operazioni nonriconducibili all’imputato in quanto detenuto in carcere dal 25 gennaio 2021 al 23aprile 2021.Per solo dovere di completezza occorre ricordare che il Tribunale avevariqualificato la condotta descritta come violazione dell’art. 640, comma 2 n. 1,cod. pen. ed aveva assolto l’imputato da altra contestazione riguardante laviolazione dell’art. 2, comma 1, lett. c-bis, e 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019(capo B) con la formula “perché il fatto non sussiste”.2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1.

Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen.Rileva preliminarmente la difesa del ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] è statoassolto dalla contestata violazione degli artt. 2, comma 1, lett. c-bis, e 7, comma1, del d.l. n. 4/2019 (originario capo B della rubrica delle imputazioni) e, ancora,che l’intera disciplina in materia di reddito di cittadinanza è stata abrogata adecorrere dal giorno 1° gennaio 2024 con la conseguenza che il reato in originecontestato è stato comunque abrogato.Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che è emerso dagli atti che l’imputatonon doveva tenere con sé la carta del reddito di cittadinanza perché le entrate eduscite economiche dello stesso dovevano essere monitorate dall’amministratoredi sostegno dello stesso (avv. [OSCURATO:PERSONA]).Conclude al riguardo la difesa del ricorrente affermando testualmente che«la condotta contestata al capo A se non fosse stata riqualificata avrebbe portatoall’assoluzione del reo per carenza del reato presupposto in quanto, non essendopiù reato la condotta di cui al capo B, non può neppure aversi reato per lacondotta di cui al capo A».2.2.

Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen. per violazione del principio del contradittorio.Rileva la difesa del ricorrente che il Pubblico Ministero non ha mai procedutoalla modifica del capo di imputazione e che tale condotta non poteva essereascritta all’imputato per l’intervenuta abrogatio criminis del reato di cui al capo Be deduce che il Tribunale avrebbe riqualificato la condotta in un fatto più grave diquello contestato in violazione del principio del contraddittorio.Deduce, infine, la difesa del ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcunaintenzione di truffare l’INPS e che non è credibile il fatto che l’imputato abbiavenduto la carta di credito a 300,00 euro quando l’importo mensile del reddito dicittadinanza gli avrebbe creato un maggiore vantaggio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato in tutte le sue prospettazioni.2.

Quanto all’esame dei due motivi di ricorso che appaiono meritevoli ditrattazione congiunta deve evidenziarsi quanto segue:a) è pacifico che l’imputato è stato assolto con sentenza irrevocabile e conformula ampiamente liberatoria (“perché il fatto non sussiste”) dal contestatoreato di cui all’art. 2, comma 1, lett. c-bis, e 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019mantre è stato condannato per il solo reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.;b) anche se la questione non rileva in questa sede in quanto, come detto,l’imputato è stato assolto dal reato in contestazione al capo B, non è correttoquanto afferma la difesa del ricorrente circa la sopravvenuta non punibilità delleviolazioni relative alla normativa del cd.

“reddito di cittadinanza” dato che, comeè noto e come anche ricordato dalla Corte di appello, il legislatore con l'art. 13,comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, haprevisto che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019,n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuanoad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge,vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al31 dicembre 2023, ne consegue che (in astratto) la violazione contestataall’imputato nell’originario capo B della rubrica delle imputazioni (indicato comecommesso il 23 settembre 2021) è rimasta punibile;c) il ricorso è poi completamente “fuori asse” nella parte in cui la difesalamenta la riqualificazione da parte del Tribunale del reato in contestazione alcapo A in un fatto più grave con asserita violazione del principio delcontraddittorio, ciò in quanto non si confronta con il contenuto della sentenzaimpugnata e dimentica il fatto che la Corte di appello ha nuovamente riqualificatola condotta stessa esattamente nei termini nei quali il Pubblico Ministero avevaesercitato l’azione penale (artt. 110, 493-ter, cod. pen.).

Non è quindi ravvisabilela dedotta violazione di legge in quanto l’imputato è stato condannatoesattamente per il reato oggetto dell’originaria contestazione correttamenteconfigurato;d) il fatto, poi, che l’imputato sia stato mandato assolto per il reato di cui alcapo B non precludeva la possibilità di condannarlo per il reato di cui al capo Ache riguarda la contestazione di una condotta del tutto diversa: infatti al capo Bera contestato non il fatto dell’indebita utilizzazione della carta relativa al redditodi cittadinanza, quanto il fatto di avere percepito detto reddito attestandol’assenza di condizioni che ne precludevano la possibilità di erogazione;e) del tutto irrilevanti sono, infine, le affermazioni contenute nel ricorsosecondo le quali, da un lato, l’imputato non doveva tenere con sé la carta delreddito di cittadinanza perché le entrate ed uscite economiche dello stessodovevano essere monitorate dall’amministratore di sostegno, ciò in quanto è undato oggettivo che la carta personalmente assegnata al [OSCURATO:PERSONA], in ragionedella natura strettamente personale del beneficio assistenziale, è stata utilizzatada altro soggetto al quale l’imputato l’aveva ceduta dietro corrispettivo e,dall’altro, che “l’imputato non aveva alcuna intenzione di frodare l’INPS” perché –è appena il caso di ricordarlo – la finale affermazione di responsabilità èintervenuta non per il reato di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. ma per ilben diverso reato di cui all’art. 493-ter cod. pen.3.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
franco [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 22/1/2026 della Corte di Appello di L’Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenzadelle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis,cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale EttorePedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso al contenuto del quale si è riportato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 22 gennaio 2026 la Corte di Appello di L’Aquila inparziale riforma della sentenza in data 2 febbraio 2024 del Tribunale di Teramo- riqualificato il fatto nell’originaria contestazione elevata dal PubblicoMinistero come violazione degli artt. 110, 493-ter, cod. pen. (capo A della rubricadelle imputazioni);- riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche erideterminato il trattamento sanzionatorio dell’imputato [OSCURATO:PERSONA];- confermato nel resto l’impugnata sentenza.In sintesi, per la parte che in questa sede interessa, si contesta all’imputatodi avere indebitamente utilizzato la carta di reddito di cittadinanza, abilitata perprelievo di denaro contante, nonché come carta di credito o di pagamento conpossibilità di spesa pari a 483,33 euro mensili, mediante consegna a tale“Domenico” (non meglio identificato) dietro esborso di denaro pari a circa250/300 euro al mese, carta attraverso la quale venivano effettuate il 30gennaio 2021, n. 6 operazioni di pagamento presso un Market, operazioni nonriconducibili all’imputato in quanto detenuto in carcere dal 25 gennaio 2021 al 23aprile 2021.Per solo dovere di completezza occorre ricordare che il Tribunale avevariqualificato la condotta descritta come violazione dell’art. 640, comma 2 n. 1,cod. pen. ed aveva assolto l’imputato da altra contestazione riguardante laviolazione dell’art. 2, comma 1, lett. c-bis, e 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019(capo B) con la formula “perché il fatto non sussiste”.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo:2.1. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen.Rileva preliminarmente la difesa del ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] è statoassolto dalla contestata violazione degli artt. 2, comma 1, lett. c-bis, e 7, comma1, del d.l. n. 4/2019 (originario capo B della rubrica delle imputazioni) e, ancora,che l’intera disciplina in materia di reddito di cittadinanza è stata abrogata adecorrere dal giorno 1° gennaio 2024 con la conseguenza che il reato in originecontestato è stato comunque abrogato.Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che è emerso dagli atti che l’imputatonon doveva tenere con sé la carta del reddito di cittadinanza perché le entrate eduscite economiche dello stesso dovevano essere monitorate dall’amministratoredi sostegno dello stesso (avv. [OSCURATO:PERSONA]).Conclude al riguardo la difesa del ricorrente affermando testualmente che«la condotta contestata al capo A se non fosse stata riqualificata avrebbe portatoall’assoluzione del reo per carenza del reato presupposto in quanto, non essendopiù reato la condotta di cui al capo B, non può neppure aversi reato per lacondotta di cui al capo A».2.2. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen. per violazione del principio del contradittorio.Rileva la difesa del ricorrente che il Pubblico Ministero non ha mai procedutoalla modifica del capo di imputazione e che tale condotta non poteva essereascritta all’imputato per l’intervenuta abrogatio criminis del reato di cui al capo Be deduce che il Tribunale avrebbe riqualificato la condotta in un fatto più grave diquello contestato in violazione del principio del contraddittorio.Deduce, infine, la difesa del ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcunaintenzione di truffare l’INPS e che non è credibile il fatto che l’imputato abbiavenduto la carta di credito a 300,00 euro quando l’importo mensile del reddito dicittadinanza gli avrebbe creato un maggiore vantaggio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato in tutte le sue prospettazioni.2. Quanto all’esame dei due motivi di ricorso che appaiono meritevoli ditrattazione congiunta deve evidenziarsi quanto segue:a) è pacifico che l’imputato è stato assolto con sentenza irrevocabile e conformula ampiamente liberatoria (“perché il fatto non sussiste”) dal contestatoreato di cui all’art. 2, comma 1, lett. c-bis, e 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019mantre è stato condannato per il solo reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.;b) anche se la questione non rileva in questa sede in quanto, come detto,l’imputato è stato assolto dal reato in contestazione al capo B, non è correttoquanto afferma la difesa del ricorrente circa la sopravvenuta non punibilità delleviolazioni relative alla normativa del cd. “reddito di cittadinanza” dato che, comeè noto e come anche ricordato dalla Corte di appello, il legislatore con l'art. 13,comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, haprevisto che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019,n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuanoad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge,vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al31 dicembre 2023, ne consegue che (in astratto) la violazione contestataall’imputato nell’originario capo B della rubrica delle imputazioni (indicato comecommesso il 23 settembre 2021) è rimasta punibile;c) il ricorso è poi completamente “fuori asse” nella parte in cui la difesalamenta la riqualificazione da parte del Tribunale del reato in contestazione alcapo A in un fatto più grave con asserita violazione del principio delcontraddittorio, ciò in quanto non si confronta con il contenuto della sentenzaimpugnata e dimentica il fatto che la Corte di appello ha nuovamente riqualificatola condotta stessa esattamente nei termini nei quali il Pubblico Ministero avevaesercitato l’azione penale (artt. 110, 493-ter, cod. pen.). Non è quindi ravvisabilela dedotta violazione di legge in quanto l’imputato è stato condannatoesattamente per il reato oggetto dell’originaria contestazione correttamenteconfigurato;d) il fatto, poi, che l’imputato sia stato mandato assolto per il reato di cui alcapo B non precludeva la possibilità di condannarlo per il reato di cui al capo Ache riguarda la contestazione di una condotta del tutto diversa: infatti al capo Bera contestato non il fatto dell’indebita utilizzazione della carta relativa al redditodi cittadinanza, quanto il fatto di avere percepito detto reddito attestandol’assenza di condizioni che ne precludevano la possibilità di erogazione;e) del tutto irrilevanti sono, infine, le affermazioni contenute nel ricorsosecondo le quali, da un lato, l’imputato non doveva tenere con sé la carta delreddito di cittadinanza perché le entrate ed uscite economiche dello stessodovevano essere monitorate dall’amministratore di sostegno, ciò in quanto è undato oggettivo che la carta personalmente assegnata al [OSCURATO:PERSONA], in ragionedella natura strettamente personale del beneficio assistenziale, è stata utilizzatada altro soggetto al quale l’imputato l’aveva ceduta dietro corrispettivo e,dall’altro, che “l’imputato non aveva alcuna intenzione di frodare l’INPS” perché –è appena il caso di ricordarlo – la finale affermazione di responsabilità èintervenuta non per il reato di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. ma per ilben diverso reato di cui all’art. 493-ter cod. pen.3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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