CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 40273/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 003IRYL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede del 21/2/2018, che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 13, comma 13 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato il 1°/4/2015. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta basato su un unico motivo reiterativo dell'identica doglianza già affrontata con esito negativo nell'impugnata sentenza, con argomentazioni ineccepibili e diffuse, con le quali il ricorrente non si confronta affatto. Invero, i motivi a sostegno del ricorso sono esclusivamente diretti a negare che il Labidi abbia tenuto una irridente condotta processuale, nonché a riaffermare che egli risiede in Italia da svariati anni', senza confrontarsi con lo snodo principale costituito dalla rilevante pericolosità sociale dell'imputato, messa in luce da plurime condanne e dal riconoscimento della recidiva reiterata e specifica, elementi che sono stati ritenuti ostativi alla concessione delle invocate attenuanti ex art. 62 bis. cod. pen. 4. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Tardi° iL' O 13 9 "TATA tN at•N'-r- L