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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12051/2026

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e pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato , domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1495/2024depositata il 23/5/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 717/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 12051/2026Data pubblicazione 30/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ DEGLI STUDIMILANO-BICOCCA, seguono la soccombenza; P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.200,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate adebito, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ DEGLI STUDIMILANO-BICOCCA.Roma, 29/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato , domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1495/2024depositata il 23/5/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 717/2025Numero sezionale 181/2026Numero di raccolta generale 12051/2026Data pubblicazione 30/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ DEGLI STUDIMILANO-BICOCCA, seguono la soccombenza; P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 2.200,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate adebito, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ DEGLI STUDIMILANO-BICOCCA.Roma, 29/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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