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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 22388/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso 5797-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 247, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 463/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza n. 463 del 2020, la Corte di appello di Lecce ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Brindisi, che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, a decorrere dal 12/01/2009 sino al 31/08/2011 con mansioni di autista; in particolare, la Corte, pur concordando con la prospettazione di parte appellante secondo cui non poteva reputarsi idoneo strumento di conciliazione il verbale redatto in assenza del conferimento da parte del lavoratore ad un rappresentante sindacale di apposito mandato ad assisterlo nella stipula, ha escluso che potessero rinvenirsi nel rapporto intercorso fra le parti gli estremi della subordinazione, non rinvenendone, nell'assetto contrattuale risultante dagli elementi probatori acquisiti, gli indici rivelatori; per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico motivo; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; è stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata allegandosi l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell'art. 360, corna 1, n. 5, cod. proc. civ. con riguardo all'asserita omissione di valutazione del verbale di conciliazione intercorso fra le parti; il motivo è inammissibile; va rilevato, infatti, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass.n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); nella specie, non solo parte ricorrente non deduce l'omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell'iter motivazionale, concernenti la mancata valutazione dell'accordo sindacale, peraltro, invece, effettuato dalla Corte nell'escluderne la possibilità di attribuirvi rilevanza in quanto difettante del requisito dell'effettività dell'assistenza in sede sindacale; invero, Part. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla

1. n. 143 del 2012, prevede l' " omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( cfr., in questi termini, Fra le più recenti, Cass.n. 2268 del 2022); in particolare, ha rilevato questo Corte (V.

Cass. n. 8584 del 2022) che l'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla

1. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile un documento (nella specie si trattava della consulenza tecnica PLe.<1 itk tk,A4u.g., vtj« (-‘?4.9 d'AL( c,e d'ufficio recepita dal giudice) V risolvendosi la critica ehe ad esso nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorie» (-t:-( c-Le( zi tetolum T non conduce a diverse conclusioni il riferimento contenuto nella memoria di parte ricorrente alla decisione n. 1609 del 2021 atteso che anche in quest'ultima pronunzia si evidenzia la centralità del riferimento ad un fatto storico (principale o secondario), precisandosi che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., sez. un., n. 19881 del 2014); quanto all'asserita inapplicabilità dei principi vigenti in tema di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, comrni 4 e 5, c.p.c., va rilevato che l'inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., opera non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cfr., sul punto, CaSS. n. 7724 del 2022); alla luce delle suesposte argomentazioni, deve ritenersi che la difesa ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso 5797-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 247, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 463/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza n. 463 del 2020, la Corte di appello di Lecce ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Brindisi, che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, a decorrere dal 12/01/2009 sino al 31/08/2011 con mansioni di autista; in particolare, la Corte, pur concordando con la prospettazione di parte appellante secondo cui non poteva reputarsi idoneo strumento di conciliazione il verbale redatto in assenza del conferimento da parte del lavoratore ad un rappresentante sindacale di apposito mandato ad assisterlo nella stipula, ha escluso che potessero rinvenirsi nel rapporto intercorso fra le parti gli estremi della subordinazione, non rinvenendone, nell'assetto contrattuale risultante dagli elementi probatori acquisiti, gli indici rivelatori; per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico motivo; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; è stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata allegandosi l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell'art. 360, corna 1, n. 5, cod. proc. civ. con riguardo all'asserita omissione di valutazione del verbale di conciliazione intercorso fra le parti; il motivo è inammissibile; va rilevato, infatti, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass.n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); nella specie, non solo parte ricorrente non deduce l'omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell'iter motivazionale, concernenti la mancata valutazione dell'accordo sindacale, peraltro, invece, effettuato dalla Corte nell'escluderne la possibilità di attribuirvi rilevanza in quanto difettante del requisito dell'effettività dell'assistenza in sede sindacale; invero, Part. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla 1. n. 143 del 2012, prevede l' " omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( cfr., in questi termini, Fra le più recenti, Cass.n. 2268 del 2022); in particolare, ha rilevato questo Corte (V. Cass. n. 8584 del 2022) che l'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla 1. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile un documento (nella specie si trattava della consulenza tecnica PLe.<1 itk tk,A4u.g., vtj« (-‘?4.9 d'AL( c,e d'ufficio recepita dal giudice) V risolvendosi la critica ehe ad esso nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorie» (-t:-( c-Le( zi tetolum T non conduce a diverse conclusioni il riferimento contenuto nella memoria di parte ricorrente alla decisione n. 1609 del 2021 atteso che anche in quest'ultima pronunzia si evidenzia la centralità del riferimento ad un fatto storico (principale o secondario), precisandosi che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., sez. un., n. 19881 del 2014); quanto all'asserita inapplicabilità dei principi vigenti in tema di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, comrni 4 e 5, c.p.c., va rilevato che l'inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., opera non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cfr., sul punto, CaSS. n. 7724 del 2022); alla luce delle suesposte argomentazioni, deve ritenersi che la difesa ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dov
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