Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1093/2024
ECLI:EU:C:2024:511
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0118
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 13 giugno 2024 (
1
)
Causa C‑118/23
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] S.A.,
LC Corp BV,
[OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] z siedzibą w Warszawie,
NM,
IJ,
OP,
DL,
US,
AB,
SQ,
KP,
MP,
MZ,
CP,
MD,
GW,
ZD,
IB,
JJ,
KG,
WG,
JS,
KB,
MM,
MT,
MG,
GK,
QP,
KM,
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CK,
MK,
WK,
KA,
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BX,
SJ,
ML,
MT,
LP,
PS,
SP,
DG,
GM,
IJ,
LL,
PJ,
WJ,
JG,
OT,
BK,
HH,
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GK,
RS,
CE,
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BI,
TM,
CJ,
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PA,
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EQ,
PB,
LT,
LS,
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MP,
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SI,
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NS,
BA,
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PQ,
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TG,
BE,
RN,
SL,
WE,
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DL,
EO,
OR,
AW,
VQ,
QR,
SC,
RI
contro
[OSCURATO:PERSONA],
con l’intervento di
VELOBANK S.A.,
M.K., in qualità di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] S.A., in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] S.A.,
TD
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, Polonia)]
«Rinvio pregiudiziale – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Banca sottoposta a risoluzione coatta – Cumulo delle funzioni dell’autorità di risoluzione – Garanzia di indipendenza operativa»
I.
Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (
2
) e dell’articolo 3, paragrafo 3, nonché dell’articolo 85, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (
3
), del Parlamento europeo e del Consiglio.
2.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il consiglio di vigilanza della [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «GN [OSCURATO:PERSONA]») e un gran numero di persone fisiche e giuridiche e, dall’altro, il [OSCURATO:PERSONA] (Fondo di garanzia bancaria, Polonia) (in prosieguo: il «FGB»), in merito alla decisione di quest’ultimo di avviare una procedura di risoluzione nei confronti della GN [OSCURATO:PERSONA].
3.
Nelle presenti conclusioni, che, conformemente alla richiesta della Corte, saranno incentrate sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale, stabilirò, da un lato, che le funzioni di amministratore temporaneo e di garanzia dei depositi bancari sono «altre funzioni» che possono essere esercitate da un’autorità di risoluzione, fatto salvo il rispetto di taluni requisiti idonei a garantire l’indipendenza operativa tra tali funzioni e la funzione di risoluzione, e, dall’altro, che le opportune regole interne necessarie al rispetto di tali requisiti possono essere adottate e rese pubbliche dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o dalle autorità di risoluzione.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Regolamento (UE) n. 575/2013
4.
L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (
4
), come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (
5
), prevede quanto segue:
«1. Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2013/36/UE [ (
6
)] e al presente regolamento.
2. Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità di risoluzione dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva [2014/59] e al presente regolamento».
5.
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, di detto regolamento:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
40)
“autorità competente”, una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all’esercizio della vigilanza sugli enti».
2.
Direttiva 2014/59
6.
L’articolo 2, paragrafo 1, punto 40, della direttiva 2014/59 così dispone:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
40.
“azione di risoluzione”: la decisione di assoggettare un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a risoluzione a norma dell’articolo 32 o 33, l’applicazione di uno strumento di risoluzione o l’esercizio di uno o più poteri di risoluzione».
7.
L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Designazione delle autorità di risoluzione», ai paragrafi 3 e 4 prevede quanto segue:
«3. Possono essere autorità di risoluzione le banche centrali nazionali, i ministeri competenti ovvero altre autorità amministrative pubbliche o autorità cui sono conferiti poteri amministrativi pubblici. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere in via eccezionale che l’autorità di risoluzione sia l’autorità competente per la vigilanza ai fini del regolamento [n. 575/2013] e della direttiva [2013/36]. Sono introdotte idonee disposizioni strutturali per garantire indipendenza operativa e per evitare conflitti di interesse tra le funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento [n. 575/2013] e della direttiva [2013/36] o le altre funzioni dell’autorità in questione e le funzioni di autorità di risoluzione ai sensi della presente direttiva, lasciando impregiudicati gli obblighi di reciproca informazione e cooperazione di cui al paragrafo 4. In particolare, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che, in seno alle autorità competenti, banche centrali nazionali, ministeri competenti ovvero altre autorità, vi sia indipendenza operativa tra la funzione di risoluzione e la funzione di vigilanza o altre funzioni dell’autorità in questione.
Il personale addetto all’assolvimento delle funzioni dell’autorità di risoluzione in base alla presente direttiva è strutturalmente separato da, e soggetto a, linee di reporting distinte rispetto al personale addetto alle funzioni di cui al regolamento [n. 575/2013] e alla direttiva [2013/36] o ad altre funzioni dell’autorità di cui trattasi.
Ai fini del presente paragrafo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri o l’autorità di risoluzione adottano e rendono di pubblico dominio tutte le opportune regole interne, comprese quelle relative al segreto professionale e agli scambi di informazione fra le varie aree funzionali.
4. [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono l’obbligo che le autorità che esercitano le funzioni di vigilanza e di risoluzione e le persone che esercitano tali funzioni per conto delle medesime autorità collaborino strettamente nella preparazione, pianificazione e applicazione delle decisioni di risoluzione, sia nel caso in cui l’autorità di risoluzione e l’autorità competente siano entità separate che nel caso in cui le funzioni siano svolte in seno alla stessa entità».
8.
Ai sensi dell’articolo 29, paragrafi da 1 a 3, di detta direttiva:
«1. Secondo un principio di proporzionalità e in base alle circostanze, le autorità competenti possono nominare un amministratore temporaneo in sostituzione temporanea dell’organo di amministrazione dell’ente, ovvero in affiancamento temporaneo all’organo di amministrazione stesso, specificando la propria decisione all’atto della nomina. Se nomina un amministratore temporaneo da affiancare all’organo di amministrazione dell’ente, l’autorità competente ne specifica all’atto della nomina ruolo, doveri e poteri unitamente a eventuali obblighi dell’organo di amministrazione dell’ente di consultarsi con l’amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative. (...) [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano inoltre che gli amministratori temporanei (...) siano esenti da qualsiasi conflitto di interessi.
2. All’atto della nomina l’autorità competente specifica i poteri dell’amministratore temporaneo che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell’organo di amministrazione dell’ente ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell’organo di amministrazione dell’ente (...)
3. All’atto della nomina, l’autorità competente specifica il ruolo e le funzioni dell’amministratore temporaneo che possono comprendere l’accertamento della situazione finanziaria dell’ente, la gestione dell’attività di questo in toto o in parte, al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria e l’adozione di misure per ripristinare una gestione sana e prudente dell’attività dell’ente. All’atto della nomina l’autorità competente specifica le limitazioni del ruolo e delle funzioni dell’amministratore temporaneo».
B.
Diritto polacco
1.
Legge bancaria
9.
L’articolo 144, paragrafi 1, 1a, 3 e 4, dell’ustawa Prawo bankowe (legge bancaria) (
7
), del 29 agosto 1997, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, così dispone:
«1. Nel caso di cui all’articolo 138, paragrafo 3, al verificarsi delle circostanze di cui all’articolo 142, paragrafo 1, al fine di migliorare la situazione di una banca o di assicurare l’efficacia del piano di risanamento posto in esecuzione, la [OSCURATO:PERSONA] [Commissione di vigilanza finanziaria, Polonia (in prosieguo: la “CVF”)] può adottare una decisione di nomina di un commissario [ (
8
)] per la banca, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 6, dell’[ustawa o [OSCURATO:PERSONA], systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (legge che disciplina il Fondo di garanzia bancaria, il sistema di garanzia dei depositi e la risoluzione coatta (
9
)) del 10 giugno 2016].
1a. Nel caso di cui al paragrafo 1, la [CVF] stabilisce, con tale decisione, la portata specifica dei compiti del commissario.
(...)
3. Il commissario ha il diritto di opporsi alle delibere e alle decisioni del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza della banca. La dichiarazione con la quale il commissario comunica l’intenzione di opporsi, resa durante la seduta del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione, sospende l’esecuzione della delibera o della decisione.
4. Il commissario può impugnare una delibera dell’assemblea generale degli azionisti o una delibera dell’assemblea generale di una banca cooperativa che violino gli interessi della banca (...)».
2.
Legge che disciplina il Fondo di garanzia bancaria, il sistema di garanzia dei depositi e la risoluzione coatta
10.
L’articolo 5, paragrafi 1, 3 e 6, della legge che disciplina il Fondo di garanzia bancaria, il sistema di garanzia dei depositi e la risoluzione coatta, nella versione applicabile ai fatti della controversia nel procedimento principale, prevede quanto segue:
«1. I compiti del [FGB] sono:
1)
adempimento degli obblighi inerenti alla garanzia dei depositi, in particolare esecuzione di pagamenti a favore dei depositanti mediante i fondi garantiti;
2)
verifica dei dati contenuti nei sistemi di calcolo dei soggetti compresi nel sistema di garanzia;
3)
risoluzione dei soggetti di cui all’articolo 64, punto 2, con svalutazione o conversione degli strumenti di capitale;
4)
esecuzione di risoluzioni coatte;
5)
predisposizione, revisione e aggiornamento dei piani di risoluzione coatta e dei piani di risoluzione coatta di gruppo;
6)
raccogliere e analizzare informazioni sui soggetti compresi nel sistema di garanzia e sulle banche ipotecarie, in particolare al fine di predisporre analisi e previsioni sul settore bancario e sul settore degli istituti di credito nonché su singole banche e istituti di credito;
7)
esecuzione di ulteriori attività volte a conseguire la stabilità del sistema finanziario nazionale.
(...)
3. Il [FGB] collabora con altri soggetti che agiscono a sostegno della stabilità del sistema finanziario nazionale, con i soggetti che gestiscono sistemi di garanzia dei depositi nonché con le autorità competenti per la risoluzione coatta, con l’Autorità di vigilanza bancaria europea e con le autorità competenti per la risoluzione coatta di gruppo, con le autorità competenti per la risoluzione coatta di una succursale importante, con le autorità competenti per la risoluzione coatta di una filiale e con le autorità competenti per la risoluzione coatta in uno Stato terzo.
(...)
6. La [CVF], su richiesta del [FGB], nomina il [FGB] come commissario ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 1, della legge recante la disciplina del diritto bancario (...)».
11.
L’articolo 101, paragrafi 1, 6 e 7, della legge che disciplina il Fondo di garanzia bancaria, il sistema di garanzia dei depositi e la risoluzione coatta così dispone:
«1. La [CVF] informa immediatamente il [FGB] in merito a:
1)
rischio di insolvenza di un soggetto;
2)
assenza di elementi che dimostrino che le eventuali azioni di vigilanza, o le azioni poste in essere dallo stesso soggetto, possano eliminare tale rischio in tempo utile.
(...)
6. La [CVF] trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 anche:
(...)
6)
all’autorità che gestisce il sistema di garanzia dei depositi nello Stato della sede dell’impresa madre;
7)
ai soggetti che gestiscono i fondi per la risoluzione coatta nello Stato in cui ha sede l’impresa madre, nel caso in cui i fondi non siano gestiti dall’autorità competente per le risoluzioni coatte di gruppo;
(...)
7. Nel caso in cui sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
1)
un soggetto nazionale è a rischio di insolvenza;
2)
non vi è alcun motivo ragionevole per ritenere che le azioni del soggetto nazionale o del sistema di tutela istituzionale o le azioni di vigilanza, comprese le misure di intervento precoce, possano eliminare tempestivamente il pericolo di insolvenza;
3)
un’azione nei confronti di un soggetto nazionale si renda necessaria nell’interesse pubblico;
–
il [FGB] adotta la decisione di avvio della risoluzione coatta nei confronti di un soggetto nazionale o una decisione di svalutare o convertire gli strumenti del capitale o le passività ammissibili (...)».
12.
Ai sensi dell’articolo 137, paragrafo 1, di tale legge:
«Prima dell’adozione della decisione di risoluzione, il [FGB] provvede ad effettuare una stima del valore delle attività e delle passività del soggetto».
III.
Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali
13.
A causa del mancato rispetto da parte della GN [OSCURATO:PERSONA] dei requisiti minimi di cui all’articolo 92 del regolamento n. 575/2013, la CVF, con decisione del 22 dicembre 2021, sulla base dell’articolo 144, paragrafi 1 e 1a, della legge bancaria, ha nominato il FGB quale amministratore temporaneo («commissario») (
10
) presso la GN [OSCURATO:PERSONA] al fine di migliorarne la situazione finanziaria. Con tale decisione, la CVF ha incaricato il FGB, nell’ambito della sua funzione di «commissario» della banca, in particolare, di redigere relazioni, di assicurare il monitoraggio delle attività della GN [OSCURATO:PERSONA] e di esercitare tutti i poteri del «commissario» previsti dalla legge.
14.
Tenuto conto del rischio di insolvenza della GN [OSCURATO:PERSONA], il FGB, in qualità di autorità di risoluzione delle crisi, ha adottato, il 29 settembre 2022, una decisione diretta all’avvio di una procedura di risoluzione coatta nei suoi confronti, alla svalutazione degli strumenti di capitale che essa aveva emesso e all’applicazione della misura di risoluzione coatta dell’ente-ponte (in prosieguo: la «decisione del 29 settembre 2022»). Di conseguenza, il 3 ottobre 2022, gli attivi di cui a tale decisione sono stati trasferiti all’ente-ponte [OSCURATO:PERSONA] FGB S.A. Il FGB ha nominato un amministratore al soggetto in stato di risoluzione coatta. La GN [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] FGB e tale amministratore erano i destinatari di detta decisione.
15.
Il consiglio di vigilanza della GN [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la decisione del 29 settembre 2022 dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio. I ricorsi sono stati introdotti anche da altri soggetti, tra cui alcuni proprietari delle azioni od obbligazioni svalutate, emesse da GNB, creditori di quest’ultima e parti dei contratti di mutuo o di prestito denominati in valuta estera o indicizzati al tasso di cambio di una tale valuta (
11
).
16.
I ricorrenti nel procedimento principale chiedono che venga accertato che tale decisione è stata adottata in violazione di legge, accertamento che consentirebbe loro di chiedere il risarcimento dei danni in sede civile. I motivi dedotti vertono, al contempo, su una violazione del diritto sostanziale e su una violazione di norme procedurali che incidono sulla soluzione della causa. A tal riguardo, si afferma in particolare che il FGB si trovava in una situazione di conflitto di interessi, la quale gli impediva di esercitare le funzioni dell’autorità di risoluzione, in quanto esercitava al contempo funzioni di vigilanza, di garanzia dei depositi bancari e di risoluzione. Tale conflitto di interessi sarebbe aggravato dall’assenza di garanzie procedurali adeguate come quelle previste dalla direttiva 2014/59.
17.
Il FGB contesta l’esistenza di un conflitto di interessi. Esso sostiene di aver posto in essere soluzioni organizzative e strutturali volte a creare una garanzia di indipendenza operativa e ad evitare conflitti di interessi tra l’esercizio della funzione di risoluzione e l’esercizio di altre funzioni.
18.
Il giudice del rinvio nutre dubbi, in particolare, riguardo all’esistenza di un siffatto conflitto di interessi.
19.
Tale giudice si chiede innanzitutto se le funzioni di garante legale dei depositi bancari e di commissario di una banca siano «altre funzioni» o «funzioni di vigilanza» di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, che non dovrebbero essere cumulate con le funzioni dell’autorità di risoluzione.
20.
Detto giudice ritiene, da un lato, che, anche se la funzione di «commissario» non può essere qualificata come funzione di vigilanza in senso stretto, in quanto tale funzione è svolta dalla CVF, tuttavia, in base al diritto polacco, il «commissario» viene nominato con una decisione emessa da tale autorità di vigilanza e svolge i compiti affidatigli, propri di tale autorità. Esso ne deduce che non si può escludere
a priori
che lo svolgimento di tale funzione da parte del Fondo di garanzia bancaria non richiedesse l’adozione di soluzioni idonee a garantire l’indipendenza operativa e ad evitare conflitti di interessi.
21.
Dall’altro lato, secondo detto giudice, il cumulo della funzione di risoluzione con quella di garante dei depositi, consistente nel raccogliere fondi per coprire le garanzie e nel versarle, potrebbe creare il rischio, in assenza di separazione strutturale e di un’indipendenza organizzativa di tali funzioni, che le azioni intraprese nei confronti di una banca a rischio di insolvenza vengano adottate dal Fondo di garanzia bancaria con l’intento di un minor coinvolgimento possibile dei fondi a sua disposizione.
22.
In un secondo momento, il giudice del rinvio esprime dubbi sulla natura dell’obbligo di introdurre le garanzie strutturali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59 e si chiede se sia possibile ritenere, nelle particolari circostanze della causa, che l’obiettivo di indipendenza operativa sia stato rispettato e che sia stato evitato qualsiasi conflitto di interessi.
23.
In particolare, tale giudice ritiene che l’obiettivo in questione debba essere raggiunto garantendo l’indipendenza operativa, separando strutturalmente le modalità di rendicontazione del personale coinvolto nell’esercizio delle funzioni dell’autorità di risoluzione da quello del personale coinvolto nell’esercizio delle funzioni di vigilanza o di altre funzioni. Orbene, a suo avviso, la legge sul Fondo di garanzia bancaria, il sistema di garanzia dei depositi e la risoluzione non prevedono soluzioni sistemiche che garantiscano una separazione strutturale tra la funzione dell’autorità di risoluzione e le altre funzioni del FGB. Esso precisa che i compiti nell’ambito della risoluzione, della funzione di «commissario» della banca e della funzione di garanzia dei depositi sono stati affidati a diverse unità organizzative all’interno della struttura del FGB, ma le decisioni nell’ambito di tutte tali funzioni vengono prese dalle stesse persone che svolgono funzioni amministrative o consultive all’interno del FGB.
24.
In tale contesto, il Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 85, paragrafi 2 e 3, della direttiva [2014/59], in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta] e con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del [TUE], debbano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui il consiglio di sorveglianza di un soggetto sottoposto a risoluzione proponga ricorso dinanzi ad un giudice amministrativo nazionale avverso una decisione di risoluzione coatta, si ritenga garantito il diritto ad un ricorso effettivo anche alle persone che ritengono di avere interesse ad impugnare tale decisione nel caso in cui il giudice, nell’esaminare la decisione impugnata, non sia vincolato dai motivi e dalle conclusioni del ricorso o dalla base giuridica fatta valere, mentre la sentenza definitiva emessa sulla base di tale ricorso avrà efficacia
erga omnes
, e quando la possibilità, per tali persone, di ottenere una tutela dei loro interessi giuridicamente rilevanti non sia subordinata alla presentazione, dinanzi al giudice amministrativo, di un ricorso autonomo avverso tale decisione.
2)
Se l’articolo 85, paragrafo 3, della direttiva [2014/59], che prevede l’obbligo di un sindacato giudiziario celere, nonché l’articolo 47 della Carta e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del TUE, che disciplinano la tutela giurisdizionale effettiva, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione della norma procedurale di uno Stato membro che obbliga il giudice amministrativo nazionale ad esaminare congiuntamente tutti i ricorsi avverso una decisione dell’autorità di risoluzione proposti dinanzi a tale giudice, in un caso in cui l’applicazione di tale norma, unitamente alle altre prescrizioni del diritto processuale amministrativo nazionale, in considerazione del numero rilevante di tali ricorsi, renda eccessivamente difficile o praticamente impossibile la pronuncia della decisione entro un termine ragionevole.
3)
Se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva [2014/59] debba essere interpretato nel senso che esso consente a uno Stato membro di non istituire una separazione strutturale - al fine di garantire l’indipendenza operativa ed evitare conflitti di interessi - tra le funzioni dell’autorità di risoluzione e le altre funzioni di tale autorità quale garante legale dei depositi bancari o di commissario della banca (amministratore temporaneo), istituito sulla base di una decisione dell’autorità nazionale di vigilanza per gli scopi previsti dal regolamento [n. 575/2013] e alla direttiva [2013/36].
4)
Se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva [2014/59] debba essere interpretato nel senso che, in caso di inosservanza, da parte di uno Stato membro, dell’obbligo di adottare disposizioni strutturali adeguate per garantire l’indipendenza operativa e per evitare conflitti di interesse tra le funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento [n. 575/2013] e della direttiva [2013/36] o le altre funzioni dell’autorità in questione e le funzioni dell’autorità di risoluzione, il requisito dell’indipendenza operativa e l’obbligo di evitare conflitti di interessi possa essere considerato soddisfatto se il giudice amministrativo nazionale, che esamina la decisione di risoluzione coatta, accerti che le altre soluzioni organizzative e le azioni concrete dell’autorità di risoluzione siano sufficienti per conseguire tale risultato».
25.
BI e TM, SJ e ML, DG e GM, il FGB, la [OSCURATO:PERSONA] e a., il governo polacco nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte. Tali parti (ad eccezione di DG e GM), nonché OS e NS, e DL e a., hanno partecipato all’udienza tenutasi il 21 marzo 2024, nel corso della quale hanno risposto ai quesiti per risposta orale posti dalla Corte.
IV.
Analisi
26.
Su richiesta della Corte, concentrerò la mia analisi sulla terza e sulla quarta questione del giudice del rinvio che vertono sulla problematica del conflitto di interessi in seno al FGB.
A.
Sulla terza questione pregiudiziale
27.
Il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59 debba essere interpretato nel senso che esso autorizza uno Stato membro a non prevedere una separazione strutturale, al fine di garantire l’indipendenza operativa ed evitare qualsiasi conflitto di interessi, tra le funzioni dell’autorità di risoluzione e le altre funzioni quale garante legale dei depositi bancari o amministratore provvisorio («commissario») di una banca, istituito sulla base di una decisione dell’autorità nazionale di vigilanza per gli scopi previsti dal regolamento n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36.
28.
L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59 enuncia chiaramente che l’autorità di risoluzione può essere, in via eccezionale, l’autorità competente per la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
29.
Tale articolo 3, paragrafo 3, precisa che tale cumulo è possibile solo a più condizioni. In primo luogo, adeguate disposizioni strutturali devono garantire l’indipendenza operativa ed evitare conflitti di interesse tra le due funzioni (vigilanza prudenziale e risoluzione), fatti salvi lo scambio di informazioni e la collaborazione necessari nella preparazione, pianificazione e applicazione delle decisioni di risoluzione (
12
). In secondo luogo, tale indipendenza operativa deve tradursi in una struttura organizzativa separata e in linee di reporting distinte per il personale assegnato a ciascuna delle due funzioni. In terzo luogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri o l’autorità di risoluzione adottano e rendono di pubblico dominio tutte le opportune regole interne, comprese quelle relative al segreto professionale e agli scambi di informazione fra le varie aree funzionali.
30.
Tali condizioni si applicano quando l’autorità di risoluzione svolge le funzioni di autorità di vigilanza prudenziale e si applicano anche alle «altre funzioni dell’autorità di risoluzione».
31.
Si pone pertanto la questione se tali requisiti debbano essere soddisfatti qualora, come nel caso di specie, l’autorità di risoluzione sia stata nominata amministratore temporaneo («commissario») nella fase dell’intervento precoce previsto all’articolo 29 della direttiva 2014/59 e assicuri la garanzia dei depositi bancari.
32.
A tal fine, occorre innanzitutto considerare il tipo di conflitto di interessi che è necessario evitare.
33.
È vero che il considerando 15 della direttiva 2014/59 menziona, al fine di assicurare la necessaria rapidità di azione, garantire l’indipendenza dai soggetti economici ed evitare conflitti di interesse, la nomina di autorità amministrative pubbliche o autorità investite di poteri amministrativi pubblici per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti relativi alla risoluzione ai sensi di tale direttiva. Tuttavia, tale rischio di conflitto di interessi nei confronti dell’esterno, vale a dire degli operatori economici, non mi sembra essere quello di cui all’articolo 3 di detta direttiva, poiché detto rischio di conflitto di interessi rispetto agli operatori economici, che è simile a un conflitto di interessi soggettivo, è limitato dalla nomina di un’autorità pubblica e non di un ente privato. Tale nozione di «conflitto di interessi soggettivo» sembra utilizzata quando, all’articolo 29, la stessa direttiva prevede l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi al momento della nomina dell’amministratore temporaneo o in caso di attuazione dello strumento di risoluzione per la vendita dell’attività d’impresa, poiché, in tal caso, la vendita deve essere immune da qualsiasi conflitto di interessi (
13
).
34.
Nel caso di specie, si tratta di un rischio di conflitto di interessi a valle, vale a dire all’interno dell’autorità di risoluzione. Pertanto, il conflitto di interessi non è più considerato come un rischio soggettivo connesso all’interesse personale di una persona fisica o giuridica, bensì come un rischio funzionale o oggettivo, connesso all’esercizio di più funzioni da parte di uno stesso soggetto, idoneo a comportare l’adozione di una decisione falsata.
35.
Per quanto riguarda il cumulo dell’esercizio delle funzioni di vigilanza prudenziale e di risoluzione all’interno di uno stesso soggetto, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che fosse possibile a condizione di rispettare taluni requisiti organizzativi menzionati in precedenza. Parimenti, esso ha previsto che tali requisiti organizzativi dovessero essere introdotti per le altre funzioni esercitate dall’autorità di risoluzione.
36.
Se ne può dedurre che l’obiettivo del legislatore dell’Unione è quello di tutelare le decisioni dell’autorità di risoluzione da qualsiasi influenza esterna al compito di risoluzione ad essa affidato, tenuto conto delle conseguenze economiche e giuridiche, in particolare per i creditori e gli azionisti, delle decisioni di risoluzione che possono essere adottate.
37.
Di conseguenza, l’interpretazione del concetto di «altre funzioni» deve essere ampia al fine di rispettare tale obiettivo.
38.
Pertanto, contrariamente all’analisi proposta dal FGB e dal governo polacco, la funzione di garanzia dei depositi bancari deve essere considerata un’«altra funzione» soggetta ai requisiti di prevenzione dei conflitti di interesse allorché è esercitata dall’autorità di risoluzione.
39.
Se è vero che tale funzione di garanzia dei depositi è destinata a garantire, al pari della funzione di risoluzione, la stabilità finanziaria (
14
), e che i fondi del sistema di garanzia dei depositi sono destinati ad essere utilizzati nell’ambito di un’azione di risoluzione (
15
), non è escluso che possa esistere un errore nell’utilizzo di tali fondi che deve poter essere riparato senza rischio di conflitto di interessi in seno all’autorità di risoluzione.
40.
Infatti, l’articolo 75 della direttiva 2014/59 prevede che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 74 emerga che (...) il sistema di garanzia dei depositi conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, [ha] subito perdite maggiori di quelle che [avrebbe] subito in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, [esso abbia] il diritto a incassare la differenza dai meccanismi di finanziamento della risoluzione». In tale ipotesi, gli interessi del sistema di garanzia dei depositi e dell’autorità di risoluzione sono contraddittori. Di conseguenza, in ogni caso, il criterio proposto dal FGB e dal governo polacco di limitare le «altre funzioni» soggette ai requisiti organizzativi alle sole funzioni che possono entrare in conflitto con la funzione di risoluzione non è soddisfatto.
41.
Per quanto riguarda le funzioni di amministratore temporaneo («commissario»), esse sono esercitate dall’organo nominato dall’autorità di vigilanza prudenziale ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 2014/59. Pertanto, si pone la questione se tali funzioni siano le funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36 o se rientrino nella categoria delle «altre funzioni» alle quali rinvia l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59.
42.
Infatti, quest’ultimo articolo prevede che le funzioni di risoluzione possano essere esercitate dall’autorità di vigilanza prudenziale, vale a dire che una sola autorità eserciti contemporaneamente le funzioni di risoluzione e quelle di vigilanza prudenziale. Di conseguenza, in senso letterale, «le funzioni di vigilanza ai sensi del regolamento [n. 575/2013] e dalla direttiva [2013/36]» corrisponderebbero a tutti i compiti di vigilanza svolti dall’autorità di vigilanza in forza di questi due testi normativi.
43.
I provvedimenti e i poteri di vigilanza dell’autorità di vigilanza prudenziale sono descritti agli articoli da 102 a 107 della direttiva 2013/36. Orbene, l’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59, che prevede le misure di intervento precoce, anteriori a un’eventuale risoluzione, precisa che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le autorità competenti dispongano, fatte salve le misure di cui all’articolo 104 della direttiva [2013/36] ove applicabili», di determinate misure dallo stesso elencate.
44.
Così, le misure di intervento precoce si aggiungono a quelle affidate all’autorità di vigilanza prudenziale dalla direttiva 2013/36.
45.
Allo stesso modo, le funzioni che possono essere attribuite all’amministratore temporaneo («commissario») segnano un grado supplementare di intervento nella gestione dell’ente, poiché tale amministratore è nominato in sostituzione temporanea dell’organo di amministrazione ovvero in affiancamento temporaneo a quest’ultimo (
16
).
46.
Tali funzioni connesse all’intervento precoce e all’amministrazione temporanea sono quindi specifiche della direttiva 2014/59 e devono essere qualificate quali «altre funzioni» e non quali funzioni di vigilanza prudenziale in senso stretto.
47.
In ogni caso, le garanzie di indipendenza e le misure di prevenzione dei conflitti di interesse sono le stesse per le funzioni di vigilanza prudenziale e per le altre funzioni.
48.
Il legislatore dell’Unione ha seguito lo stesso ragionamento, relativo all’indipendenza operativa e alla prevenzione dei conflitti di interesse, per la Banca centrale europea (BCE), la quale esercita, oltre alle sue funzioni di politica monetaria, il compito di vigilanza prudenziale. In tal senso, l’articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (
17
), prevede che il personale coinvolto nella funzione di vigilanza prudenziale è separato dal punto di vista organizzativo, anche per quanto concerne le linee di reporting distinte, dal personale impegnato nell’assolvimento degli altri compiti assegnati alla BCE. Il paragrafo 3 di tale articolo precisa che, a tal fine, la BCE adotta e pubblica le necessarie norme interne ai fini dei paragrafi 1 e 2, comprese le norme sul segreto professionale e sullo scambio di informazioni tra i due settori funzionali.
49.
Le modalità di applicazione concrete di tali principi sono specificate nel manuale di vigilanza elaborato dalla BCE nel gennaio 2024. Ad esempio, le delibere del consiglio direttivo sulle questioni di vigilanza sono soggette a calendari e riunioni separati da quelli relativi alle questioni monetarie (
18
). Le funzioni di vigilanza sono affidate a sei specifiche direzioni generali, ciascuna delle quali è gerarchicamente subordinata al Presidente o al Vicepresidente del Consiglio di vigilanza, che è indipendente dal consiglio direttivo e ha la responsabilità di sottoporgli i progetti di decisione prudenziali. Esistono servizi condivisi (risorse umane, sistemi informatici, comunicazione, bilancio e organizzazione, immobili, revisione interna, servizi giuridici e statistiche) al servizio di tutti i compiti affidati alla BCE (
19
).
50.
Tale tipo di organizzazione mi sembra conforme alle identiche prescrizioni della direttiva 2014/59. Infatti, se si ammette il cumulo di funzioni all’interno di una stessa autorità, ciò non dovrebbe condurre ad imporre un doppio consiglio di amministrazione né servizi comuni duplicati. Per contro, è necessario che le linee di reporting restino distinte al di fuori di tale consiglio di amministrazione, con la precisazione che l’esistenza di un consiglio di vigilanza accanto al consiglio direttivo in seno alla BCE è un requisito di cui al regolamento n. 1024/2013 (
20
).
51.
Tali punti dovrebbero essere precisati nel futuro testo relativo alla risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Infatti, nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012 (
21
), ivi compresa l’ultima versione (
22
), esistono disposizioni analoghe relative alla nomina delle autorità di risoluzione competenti per le imprese di assicurazione e all’esistenza di altre funzioni esercitate da tali autorità. I concetti utilizzati sono i medesimi della direttiva 2014/59 e del regolamento n. 1024/2013, vale a dire disposizioni strutturali adeguate volte ad evitare conflitti di interesse tra le diverse funzioni esercitate, linee di reporting distinte, indipendenza operativa. Vi si aggiunge la seguente precisazione: la necessità di personale proprio e di processi decisionali separati. Allo stato attuale del progetto, l’articolo 3, paragrafo 4, stabilisce che le linee gerarchiche possono convergere al più alto livello di un’organizzazione che cumula diverse funzioni e che il personale può essere condiviso.
52.
Tali elementi possono fornire utili indicazioni al giudice del rinvio, il quale dovrà valutare se le modalità organizzative scelte per garantire l’indipendenza operativa ed evitare i conflitti di interesse tra le diverse funzioni del FGB consentano di rispettare le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59.
53.
Di conseguenza, propongo di rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59 deve essere interpretato nel senso che i requisiti di esistenza di disposizioni strutturali adeguate a garantire l’indipendenza operativa ed evitare qualsiasi conflitto di interessi tra le funzioni di vigilanza previste dal regolamento n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36, o le altre funzioni dell’autorità interessata, e le funzioni assegnate alle autorità di risoluzione in forza della direttiva 2014/59, in particolare una struttura organizzativa separata e linee gerarchiche distinte si applicano quando l’autorità di risoluzione esercita le altre funzioni di amministratore temporaneo in applicazione dell’articolo 29 di tale direttiva e di garanzia dei depositi bancari.
B.
Sulla quarta questione pregiudiziale
54.
Tale questione verte, in sostanza, sulla questione se l’assenza di adeguate disposizioni strutturali adottate dallo Stato membro, destinate a prevenire i conflitti di interesse e a garantire l’indipendenza operativa, possa essere affrontata mediante soluzioni organizzative e misure efficaci adottate dall’autorità di risoluzione.
55.
Ricordo che l’articolo 3, paragrafo 3, ultimo comma, della direttiva 2014/59 enuncia che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri o l’autorità di risoluzione adottano e rendono di pubblico dominio tutte le opportune regole interne, comprese quelle relative al segreto professionale e agli scambi di informazione fra le varie aree funzionali».
56.
Da tale articolo risulta chiaramente che le opportune regole interne non devono essere adottate e rese pubbliche unicamente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma possono essere adottate anche dalla stessa autorità di risoluzione.
57.
L’articolo 3, paragrafo 5, della proposta di direttiva citata al paragrafo 51 delle presenti conclusioni, anche nella sua ultima versione (
23
), stabilisce che l’adozione e la pubblicazione delle regole volte a garantire l’indipendenza operativa tra le diverse funzioni esercitate dall’autorità di risoluzione e l’assenza di conflitti di interesse sono affidate non agli [OSCURATO:PERSONA] membri, bensì alle autorità di risoluzione.
58.
Su tale punto, il FGB ha prodotto, in allegato alle sue osservazioni dinanzi alla Corte, taluni regolamenti adottati dal suo consiglio di amministrazione (
24
), dal presidente di quest’ultimo (
25
) o dal suo consiglio (
26
). Tali atti hanno ad oggetto, in particolare, l’organizzazione strutturale e l’organigramma dell’ufficio del FGB, la ripartizione dei compiti tra i membri del consiglio di amministrazione e i loro poteri di vigilanza sugli uffici del FGB rientranti nella loro autorità, i principi etici applicabili ai dipendenti del FGB nonché le istruzioni per l’esercizio delle funzioni di «commissario» da parte del FGB.
59.
Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare quali siano state le regole adottate e pubblicate dall’autorità di risoluzione. Il giudice del rinvio può utilmente esaminare tali testi al fine di valutare il modo in cui i requisiti di indipendenza operativa e di assenza di conflitto di interessi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59 sono attuati all’interno del FGB.
60.
Per quanto riguarda la pubblicazione di tali norme parimenti richiesta da tale disposizione, il giudice del rinvio dovrà verificarne l’esistenza e, eventualmente, assicurarsi che gli elementi presenti sul sito Internet del FGB – in particolare l’organigramma e le indicazioni riguardanti le competenze di ciascuno dei membri del consiglio di amministrazione e i servizi ad esso collegati – possano ovviare alla mancata pubblicazione di tali atti stessi. Occorre notare che la direttiva 2014/59 non prevede alcuna sanzione per tale mancata pubblicazione.
61.
In ogni caso, in mancanza di precisazioni di tipo procedurale previste dal diritto dell’Unione ai fini di sanzionare un diritto, e secondo una giurisprudenza costante della Corte, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Tali modalità non devono, tuttavia, essere meno favorevoli rispetto alle misure analoghe di carattere interno (principio di equivalenza) né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (
27
).
62.
Il giudice del rinvio, in mancanza di una norma nazionale di trasposizione della direttiva 2014/59 che sanzioni la mancata pubblicazione, dovrà quindi applicare il proprio diritto interno per valutarne le conseguenze.
63.
In conclusione, propongo di rispondere al giudice del rinvio che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59 deve essere interpretato nel senso che, in assenza di norme interne, adottate e pubblicate dallo Stato membro, idonee a garantire l’indipendenza operativa e ad evitare qualsiasi conflitto di interessi tra le funzioni di vigilanza previste dal regolamento n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36, o le altre funzioni dell’autorità interessata, e le funzioni assegnate alle autorità di risoluzione in forza della direttiva 2014/59, spetta all’autorità di risoluzione adottare e pubblicare siffatte norme e al giudice nazionale verificare che esse siano idonee a garantire gli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59 o trarre le conseguenze, in conformità del suo diritto nazionale, della mancata adozione o pubblicazione di tali norme.
V.
Conclusione
64.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla terza e alla quarta questione pregiudiziale sollevate dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, Polonia) nei seguenti termini:
L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
deve essere interpretato nel senso che:
–
i requisiti di esistenza di disposizioni strutturali adeguate per garantire l’indipendenza operativa ed evitare qualsiasi conflitto di interessi tra le funzioni di vigilanza previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, o le altre funzioni dell’autorità interessata, e le funzioni assegnate alle autorità di risoluzione ai sensi della direttiva 2014/59, in particolare una struttura organizzativa distinta e linee gerarchiche separate, si applicano quando l’autorità di risoluzione esercita le altre funzioni di amministratore temporaneo ai sensi dell’articolo 29 di tale direttiva e di garanzia dei depositi bancari.
–
In assenza di norme interne, adottate e rese pubbliche dallo Stato membro, idonee a garantire l’indipendenza operativa e ad evitare qualsiasi conflitto di interessi tra le funzioni di vigilanza previste dal regolamento n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36, come modificati, o le altre funzioni dell’autorità interessata, e le funzioni assegnate alle autorità di risoluzione in forza della direttiva 2014/59, spetta all’autorità di risoluzione adottare e pubblicare siffatte norme e al giudice nazionale verificare che esse siano idonee a garantire gli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59 o trarre le conseguenze, in conformità del suo diritto nazionale, della mancata adozione o pubblicazione di tali norme.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) In prosieguo: la «Carta».
(
3
)
GU 2014, L 173, pag. 190
.
(
4
)
GU 2013, L 176, pag. 1
.
(
5
)
GU 2019, L 314, pag. 1
, in prosieguo: il «regolamento n. 575/2013».
(
6
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (
GU 2013, L 176, pag. 338
), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (
GU 2019, L 150, pag. 253
) (in prosieguo: la «direttiva 2013/36»).
(
7
) Dz. U. del 1997, n. 140, posizione 939.
(
8
) Segnalo che la legge polacca utilizza il termine «kurator», diverso da quello utilizzato nella direttiva 2014/59 «administrator».
(
9
) Dz. U. del 2016, posizione 996.
(
10
) V. nota 8 delle presenti conclusioni.
(
11
) Il giudice del rinvio indica che, alla data di adozione della sua decisione di rinvio, esso aveva ricevuto più di 7000 ricorsi avverso la decisione del 29 settembre 2022, il che corrisponde alla quantità media di ricorsi ricevuti dalla divisione competente di tale giudice su un periodo superiore a due anni.
(
12
) V. articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2014/59.
(
13
) V. articolo 39, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59.
(
14
) V. considerando 3 e 4 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (
GU 2014, L 173, pag. 149
), nonché considerando 3 e 11 della direttiva 2014/59.
(
15
) V. articolo 11 della direttiva 2014/49 e articolo 109 della direttiva 2014/59.
(
16
) V. articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59.
(
17
)
GU 2013, L 287, pag. 63
.
(
18
) Si tratta di un requisito supplementare di cui all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013.
(
19
) V. pagg. da 7 a 9 di tale manuale.
(
20
) V. articolo 26 del regolamento n. 1024/2013.
(
21
) COM(2021) 582 final.
(
22
) V. nota informativa del 25 gennaio 2024 del segretariato generale del Consiglio alle delegazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012 – Lettera al presidente della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (documento 5805/24).
(
23
) V. nota 22 delle presenti conclusioni.
(
24
) V. regolamento n. 273/BZ/2022 del consiglio di amministrazione del FGB, del 28 luglio 2022, sulla definizione delle regole organizzative dell’ufficio del FGB, nonché risoluzione n. 124/DAW/2021 del consiglio di amministrazione del FGB, del 1
o
luglio 2021, che stabilisce le istruzioni per l’esercizio della funzione di commissario da parte del FGB.
(
25
) V. regolamento n. 13/BZ/2022 del presidente del consiglio di amministrazione del FGB, del 28 luglio 2022, relativo alla ripartizione dei compiti tra i membri del consiglio di amministrazione del FGB e alla determinazione della portata del controllo esercitato dai membri del consiglio di amministrazione sulle unità organizzative dell’ufficio del FGB; regolamento n. 14/BZ/2022 del presidente del consiglio di amministrazione del FGB, del 28 luglio 2022, relativo alla definizione dell’organigramma dell’ufficio di presidenza del FGB, nonché regolamento n. 7/BRZ/2022 del presidente del consiglio di amministrazione del FGB, del 17 febbraio 2022, che stabilisce i principi di etica dei dipendenti del FGB.
(
26
) V. risoluzione n. 36/2022 del consiglio del FGB, del 27 luglio 2022, relativa al regolamento del consiglio di amministrazione del FGB.
(
27
) V. sentenza del 20 settembre 2018, Rudigier (
C-518/17
,
EU:C:2018:757
, punto
61
e giurisprudenza citata). V., altresì, sentenza del 14 gennaio 2010, Kyrian (
C-233/08
,
EU:C:2010:11
, punto
62
e giurisprudenza citata).