CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44876/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è reiterativo e indeducibile, riproponendo censure meramente fattuali già disattese dai giudici di merito e sollecitando un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie (cfr. p. 3 della sentenza impugnata, ove, condividendo le conclusioni del Tribunale, si evidenzia l'avanzamento della linea di confine mediante apposizione di una nuova palizzata, inglobando un'ampia area di terreno demaniale); che, in ogni caso, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", non possa essere dedotto con il ricorso per cassazione il travisamento della prova, salvo che il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, S., Rv. 283777-01). ritenuto che le doglianze contenute nel secondo motivo, in tema di elemento soggettivo, sono manifestamente infondate, emergendo la coscienza e volontà della condotta dall'azione di modifica pro domo sua della precedente, netta delimitazione di confine; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 202